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Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 1 del 2/2/2004 (F85) Espropriazione aree occorrenti alla realizzazione di parcheggi in Via Mondovì angolo Via Palermo - Determinazione delel indennità di esproprio

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Articolo 1

Di prendere atto che a seguito del deposito degli atti non sono pervenute osservazioni al Piano di espropriazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 20/3/03, delle aree necessarie alla realizzazione di parcheggi in Via Mondovì angolo Via Palermo.

Articolo 2

Di determinare ai sensi dell’art. 11 L. 865/74 e dell’art. 5 bis L. 359/92 le indennità di espropriazione relative alla aree necessarie alla realizzazione di parcheggi in via Mondovì angolo via Palermo, da corrispondere agli aventi diritto, che in base alla perizia di stima redatta in data 19/12/2003 dall’Ufficio Espropri, risulta essere pari a Euro/mq. 11,01 per un ammontare complessivo di Euro 11.714,64 (Euro/mq. 11,01 x mq. 1064).

In ogni fase del procedimento i soggetti espropriandi potranno convenire la cessione volontaria delle aree. In tal caso non sarà applicata la riduzione del 40%, così come previsto dal citato art. 5 bis legge 359/92, e pertanto l’indennità sarà pari a Euro/mq. 18,34, per un ammontare complessivo di Euro 19.513,76 (Euro/mq. 18,34 x mq. 1064).

Proprietà Eredi di Montrucchio Giuseppe nelle persone di:

Montrucchio Giovanni

Montrucchio Pietro

Fg. 6 mappale 969 di mq. 494

Euro/mq. 18,34 x mq. 494 (Cessione Volontaria)

Euro 9.059,96

Riduzione del 40% Euro 3.623,98

Indennità Euro 5.435,98

Proprietà Amandonico Salvatore e Garzino Maria Luisa

Fg. 6 mappale 608 di mq. 570

Euro/mq. 18,34 x mq. 570 (Cessione Volontaria)

Euro 10.453,80

Riduzione del 40% Euro 4.181,52

Indennità Euro 6.272,28

A tali importi sarà applicata la ritenuta del 20% prevista dall’art. 11 della legge 413/91.

Articolo 3

Di dare atto che le suddette indennità sono comprensive di ogni spettanza ed indennità di usufruttuari, fittavoli coltivatori e ogni altro cui spettasse qualche diritto sugli immobili, per cui gli stessi saranno fatti indenni dai proprietari espropriandi, oppure potranno esperire le loro ragioni nei modi di legge.

Che non trovano applicazione nè maggiorazioni nè conguagli, nè rimborsi di sorta, e che qualora le medesime indennità non vengano accettate con la cessione volontaria dei beni, si procederà con il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi di legge, richiedendo nel contempo la determinazione definitiva alla Commissione Provinciale costituita ai sensi dell’art. 14 della legge 28/1/1977 n. 10.

Ciò fatta salva la possibilità per i soggetti espropriandi di convenire, in ogni fase del procedimento espropriativo, la cessione dei beni, nel qual caso non si applica la riduzione del 40% alle medesime indennità.

Articolo 4

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme pre viste per la notificazione degli atti processuali civili.

Articolo 5

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Nichelino dichiarazione di accettazione delle indennità determinate.

Inoltre dovranno produrre idonea attestazione, ai fini dell’eventuale applicazione della riduzione delle indennità prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.

Articolo 6

Estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all’Albo Pretorio del Comune di Nichelino.

Articolo 7

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

Nichelino, 2 febbraio 2004

II Capo Servizio Progr. Urbanistica/P.O.
Nicola Balice