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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 07

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2004, n. 53-11769

Indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e individuazione degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle prestazioni effettuate da parte dei pubblici uffici in attuazione del suddetto decreto

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Con il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” lo Stato italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di veicoli fuori uso 2000/53/CE innovando la disciplina sulla gestione di tale particolare categoria di rifiuti, precedentemente sottoposta all’articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

La nuova disciplina ha apportato significative innovazioni in materia di prevenzione, di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso ed ha inoltre previsto, all’articolo 15, l’obbligo di presentare per i titolari dei centri di raccolta o degli impianti di trattamento, entro il termine del 22 febbraio 2004, un progetto di adeguamento dell’impianto alle prescrizioni del decreto legislativo 209/2003.

Esaminato il decreto legislativo e vista la complessità della nuova disciplina, che è corredata di un allegato tecnico molto articolato che prescrive l’attivazione di nuove attività di trattamento sui veicoli fuori uso e l’introduzione di interventi strutturali, si è riscontrata poca chiarezza nell’individuazione dei soggetti obbligati al rispetto delle norme, nonché nell’individuazione delle attività di trattamento da sottoporre al richiesto adeguamento. Inoltre, la nuova disciplina può essere soggetta ad interpretazioni non univoche e necessita quindi di omogenea applicazione sul territorio, sia a livello regionale che a livello nazionale.

Alla luce di tali esigenze è stato elaborato un documento contenente indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 209/2003 concordato, nei suoi aspetti sostanziali, in sede interregionale a livello di coordinamento tecnico degli Assessorati Ambiente delle Regioni italiane. Il suddetto documento, in ottemperanza alla previsione dell’articolo 14 del decreto legislativo 209/2003, prevede altresì l’individuazione degli oneri per le ispezioni ed i controlli e per lo svolgimento della prestazioni della pubblica amministrazione effettuate in attuazione del suddetto decreto, da porre a carico dei soggetti destinatari delle medesime.

La Regione Piemonte, sulla base del documento discusso a livello interregionale ed ai sensi delle competenze di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 “Norme per la gestione dei rifiuti” che attribuisce alla medesima la competenza della regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri anche ad integrazione di quelli emanati dallo Stato, e sentite le Province in qualità di enti autorizzatori ai sensi delle leggi regionali 44/2000 e 24/2002, ha predisposto alcuni indirizzi in materia, al fine di consentire l’applicazione del suddetto decreto legislativo e di premettere ai soggetti interessati la predisposizione, entro il termine del 22 febbraio 2004, dei progetti di adeguamento dei centri di raccolta e degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso esistenti. I suddetti indirizzi regionali sono contenuti nell’allegato 1 alla presente deliberazione, costituente parte integrante della medesima.

Le tariffe a carico dei richiedenti per le ispezioni ed i controlli e per lo svolgimento delle prestazioni effettuate dai pubblici uffici in applicazione del decreto legislativo 209/2003 sono dovute per le attività relative alle istanze di autorizzazione e le comunicazioni che saranno presentate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Vista la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Vista la legge regionale 51/1997;

Sentite in merito al contenuto dell’allegato 1 le Province piemontesi;

La Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le considerazioni riportate in premessa, gli indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e individuazione degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle prestazioni effettuate da parte dei pubblici uffici in attuazione del suddetto decreto contenuti nell’allegato 1 al presente provvedimento, costituente parte integrante della presente deliberazione;

- di prevedere che le tariffe a carico dei richiedenti per le ispezioni ed i controlli e per lo svolgimento delle prestazioni effettuate dai pubblici uffici in applicazione del decreto legislativo 209/2003 sono dovute per le attività relative alle istanze di autorizzazione e le comunicazioni che saranno presentate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

INDIRIZZI REGIONALI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO” E INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEI PUBBLICI UFFICI IN ATTUAZIONE DEL SUDDETTO DECRETO.

Con il decreto legislativo 24 giungo 2003, n. 209 che recepisce la direttiva comunitaria che regolamenta gli autoveicoli fuori uso è stata introdotta una disciplina relativa alla prevenzione, alla raccolta ed al trattamento dei veicoli fuori uso ed è stato previsto che gli impianti esistenti si adeguino alle indicazioni e prescrizioni del nuovo decreto attraverso la presentazione di progetti di adeguamento.

La nuova disciplina di settore è molto complessa, articolata ed in alcune parti presenta problemi applicativi.

La Regione Piemonte ha pertanto predisposto un documento contenente disposizioni di indirizzo per facilitare ed omogeneizzare l’applicazione sul proprio territorio del decreto legislativo medesimo.

PROGETTO DI ADEGUAMENTO

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti alla presentazione del progetto di adeguamento di cui all’articolo 15, comma 1, esclusivamente i soggetti titolari di centri di raccolta e di impianti di trattamento già autorizzati ai sensi degli articoli 27 e/o 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che trattano rifiuti classificati con i codici CER 16 01 04* e 16 01 06.

Termine per presentazione del progetto di adeguamento: 22 febbraio 2004.

I soggetti che operano in regime di procedura semplificata (comunicazione ai sensi degli articoli 31 e 33 d. lgs. 22/1997) sono sottoposti al solo controllo ispettivo della Provincia di cui all’articolo 15, comma 4, da effettuarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del d. lgs. 209/2003, cioè entro il 22 febbraio 2004.

OGGETTO

Il progetto di adeguamento dell’impianto esistente redatto secondo i criteri dell’Allegato 1 ad d. lgs. 22/1997 comprende anche il piano per il ripristino ambientale dell’area utilizzata.

Il controllo ispettivo di cui all’articolo 15, comma 4 (per la fase di adeguamento) e all’articolo 6, comma 5 (ispezione preventiva) è volto ad accertare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal d. lgs. 209/2003.

Sono sottoposte al suddetto controllo ispettivo esclusivamente le attività di recupero dei rifiuti provenienti da veicoli fuori uso di cui al punto 5.1. del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, limitatamente a quelle del codice CER 16 01 06. Le prescrizioni conseguenti alle ispezioni per le attività di cui al punto 5.1. d. m. 05.02.1998 devono essere calibrate in relazione all’attività svolta.

Le attività di recupero con procedura semplificata diverse da quelle di cui ai punto 5.1. non sono soggette al d. lgs. 209/2003 in quanto rientrano nelle specifiche filiere del materiale lavorato, diverse da quelle dei veicoli fuori uso (plastica, vetro ecc...).

TEMPI DI ADEGUAMENTO

L’articolo 15, comma 2, del d. lgs. 209/2003 prevede che i lavori di adeguamento previsti dal rispettivo progetto devono essere conclusi entro 18 mesi dall’approvazione del progetto medesimo.

Poiché dalla lettera della norma non appare chiaro se la data prevista per l’adeguamento si riferisce a tutte le prescrizioni contenute nel decreto ovvero ai soli adeguamenti strutturali, si ritiene di adottare i seguenti riferimenti temporali massimi:

* Tempi adeguamento per interventi strutturali: 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto di adeguamento. Ultima data utile gennaio 2006 *;

* Tempi di adeguamento per acquisizione di attrezzature necessarie ad adottare le prescrizioni di gestione: 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto di adeguamento. Ultima data utile gennaio 2006 *;

* Tempi di adeguamento per i soggetti che operano con procedura semplificata che ricevono prescrizioni dalla Provincia in sede di controllo ispettivo: gennaio 2006.

_________
(*) Tale data è ottenuta computando i termini massimi previsti dall’articolo 15, e cioè al termine del 22 febbraio 2004 sono stati aggiunti: 150 giorni per la conclusione del procediemento e la pronuncia in merito al progetto di adeguamento (arrivando così al 21 luglio 2004) e 18 mesi (per arrivare così al 21 gennaio 2006).

Al fine di rispettare le norme stabilite dalla Direttiva 96/59/CE e dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 la rimozione dei condensatori di cui alla lettera g) del punto 5.1 dell’Allegato 1 del d. lgs. 209/2003 deve avvenire con effetto immediato per tutti i veicoli fuori uso immatricolati anteriormente al 1988.

Si rileva che la data del gennaio 2006 prevista come termine massimo per l’adeguamento coincide con il primo termine fissato dall’articolo 7, comma 2, a partire dal quale è richiesto il raggiungimento degli obiettivi di reimpiego e recupero.

MODALITA’ APPROVAZIONE
PROGETTO DI ADEGUAMENTO

Il riferimento ai termini stabiliti dall’articolo 27 del d. lgs. 22/1997 previsto dall’articolo 15, comma 2, d. lgs. 209/2003 è effettuato esclusivamente al fine di stabilire i termini entro i quali deve avvenire l’approvazione del progetto di adeguamento e non per fissare le modalità di approvazione.

Il progetto di adeguamento viene formalmente approvato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 209/2003, secondo le modalità che si rendono concretamente necessarie a seconda del contenuto del progetto di adeguamento e pertanto:

* Nel caso si renda necessario procedere ad adeguamenti sostanziali con realizzazione di opere: ricorso agli articoli 27 e 28 d. lgs. 22/1997, con approvazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2, d. lgs. 209/2003;

* Nel caso di tratti di adeguamenti non sostanziali prevedendo solo la necessità di nuove attrezzature: ricorso all’articolo 28 d.lgs. 22/1997, con approvazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2, d. lgs. 209/2003.

* Nel caso in cui la localizzazione degli impianti non sia conforme ai criteri stabiliti dall’Allegato 1, punto 1 (Ubicazione dell’impianto di trattamento): ricorso agli articoli 27 e 28 per superamento dei vincoli urbanistici laddove possibile.

La sola impermeabilizzazione dell’area non costituisce modifica sostanziale dell’impianto ai fini del decreto legislativo 209/2003.

Non sono sottoposti alle disposizioni sulla Valutazione di impatto ambientale gli adempimenti richiesti per l’adeguamento dell’impianto.

AUMENTO DELLA POTENZIALITA’ DELL’IMPIANTO E MODIFICA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

Sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 28 e/o 27 del d. lgs. 22/1997, nonché alle disposizioni regionali in merito alla sottoposizione alle procedure di VIA relative agli interventi di modifica o ampliamento di opere esistenti, gli impianti -centri di raccolta e/o trattamento dei veicoli a motore fuori uso- già in esercizio che attraverso il progetto di adeguamento intendono aumentare anche la potenzialità dell’impianto e/o modificare la tipologia di attività svolta.

IMPERMEABILIZZAZIONE

Dalla lettura della norma, sia nel testo legislativo che nell’allegato, non si evince con chiarezza quale sia la superficie da sottoporre obbligatoriamente ad impermeabilizzazione e con quali modalità. Si ritiene pertanto di correlare l’estensione della superficie da impermeabilizzare al tipo di lavorazione/attività da effettuare.

Per quanto riguarda le caratteristiche di impermeabilità si ritiene che le stesse debbano essere assicurate ad opera di professionisti abilitati mediante apposita certificazione.

Le prescrizioni tecniche sull’argomento devono essere corrispondenti alla tipologia di attività svolta e sono valutate discrezionalmente da parte dell’autorità competente.

ONERI PER ISPEZIONI E CONTROLLI E
PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
IN APPLICAZIONE DEL DECRETO

L’articolo 14 del d. lgs. 209/2003 prevede che gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari.

Ai fini della determinazione dei suddetti oneri si prevede che la tariffa di riferimento sia di 50 euro l’ora.

Sono soggetti al pagamento i seguenti controlli:

* ispezione prevista dall’articolo 15, comma 4, d. lgs. 209/2003 per impianti in cui si svolgono attività con procedura semplificata;

* ispezione preventiva prevista dall’articolo 6, comma 5, d. lgs. 209/2003 per ammissione ad attività di recupero con procedura semplificata;

* un’accesso ogni anno per controllo attività di trattamento con procedura ordinaria.

Non si prevede il pagamento dell’ispezione per il controllo dell’attività di recupero con procedura semplificata in quanto tale corrispettivo è già ricompresso nel diritto di iscrizione annuale da corrispondere alla Provincia.

L’articolo 14 prevede altresì che le prestazioni effettuate dagli enti pubblici in applicazione del d. lgs. 209/2003 sono poste a carico dei soggetti destinatari. Per tali oneri concernenti l’attività istruttoria si prevedono le seguenti tariffe:

Importo progettuale intervento    Oneri istruttori

Fino a 300.000 euro    700 euro
Da 300.001 euro a 500.000 euro    900 euro
Da 500.001 euro a 1.000.000 euro    1.000 euro
Da 1.000.001 a 1.500.000 euro    1.200 euro
Da 1.500.001 a 2.000.000 euro    1.400 euro
Oltre 2.000.000 euro    1.700 euro

L’esame e l’approvazione dei progetti di adeguamento di cui all’articolo 15 non rientra tra le attività che comportano il pagamento degli oneri istruttori.

RACCOLTA OLI NELL’AMBITO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VEICOLO FUORI USO

Tali operazioni sono prevista dall’allegato 1, punto 5 al d. lgs. 209/2003.

Per quanto riguarda l’operazione prevista dalla lettera e) ossia la rimozione, raccolta e deposito delle varie tipologie di oli in contenitori separati si ritiene che tale stoccaggio debba avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le indicazioni del Consorzio obbligatorio oli usati.

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO PER LA PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO

Tali attività sono necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 7 del d. lgs. 209/2003 ed è evidente che le medesime vadano effettuate prima della pressatura del veicolo, sebbene il decreto non indichi i tempi di applicazione dell’articolo 7.

Si ritiene che le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio siano da effettuare quanto prima, oltre che per il raggiungimento degli obiettivi di recupero, anche per contribuire alla soluzione della problematica del “fluff”: bisogna infatti diminuirne la produzione e migliorarne la qualità affinché sia possibile trovare una collocazione di questa tipologia di rifiuto che, attualmente non si riesce né ad incenerire, né a collocare in discarica.

PIANI DI RIPRISTINO AMBIENTALE DELL’AREA

Il piano di ripristino ambientale dell’area, da attuare alla chiusura dell’impianto, deve essere riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell’area in relazione alla destinazione d’uso prevista dall’area stessa.

Il piano di ripristino ambientale ha una valenza di un piano di dismissione e riconversione dell’area previa verifica dell’assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dal d. m. 471/1999.

VEICOLI A MOTORE CHE NON RIENTRANO NELLE CATEGORIE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 70/156/CE

I veicoli che non rientrano nelle categorie M1 e N1 dell’allegato A alla direttiva 70/156/CE sono soggetti alle procedure previste dall’articolo 46 d. lgs. 22/1997.

RILOCALIZZAZIONE

Nel caso di mancata idoneità dell’impianto per la carenza dei requisiti localizzativi l’autorità competente, qualora il medesimo non possa essere reso idoneo stabilendo delle prescrizioni, prevede la rilocalizzazione dell’impianto indicando un periodo transitorio per adempiere. Durante tale periodo, con il medesimo atto l’impianto esistente verrà autorizzato a continuare a svolgere l’attività senza la realizzazione di alcuna opera strutturale di adeguamento salvo osservare, se non applicate, condizioni minime operative necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell’ambiente.

Inoltre, per facilitare la rilocalizzazione degli impianti è opportuno fare ricorso allo strumento dell’accordo di programma tra gli enti locali e le associazioni di categoria.

PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI LA SICUREZZA DEL VEICOLO

L’obbligo, previsto all’articolo 15, commi 7 e 8, d. lgs. 209/2003, di conferire le parti di ricambio attinenti la sicurezza del veicolo solo alle imprese esercenti attività di auto-riparazione deve ritenersi valido esclusivamente sul territorio nazionale in quanto per il commercio transfrontaliero delle stesse parti di ricambio si applicano le norme vigenti in materia nei paesi di destinazione.

ERRORI MATERIALI

Dall’esame dell’articolo 3 del d. lgs. 209/2003 emerge che i riferimenti alla lettera “n” contenuti nella definizione di “trattamento” e di “centro di raccolta” non possono che costituire un errore materiale e devono intendersi effettuati alla lettera “o” del medesimo articolo.

Anche all’articolo 13, comma 7, si ritiene che il rinvio effettuato alla comunicazione prevista dall’articolo 11, comma 4 costituisca un errore materiale e debba intendersi effettuata all’articolo 11, comma 3.