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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 07

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2004, n. 63-11779

L.R. 41/98, norme di organizzazione delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ex art. 4,co.1, Dlgs 469/97-Direttiva P.C.D.M. 13/05/1997, disposizioni di politica attiva del lavoro e istitutive di Italia Lavoro Spa-Convenzione tra la Regione Piemonte e Italia Lavoro per la realizzazione in concerto di interventi di politica attiva del lavoro nell’ambito della normativa nazionale e regionale

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41: “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro”;

preso atto dell’art. 2, comma 3, lett. d), della predetta legge che prevede l’attribuzione alle Province della gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni e compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.lgs 469/97, fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale;

vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997: “Direttiva per la costituzione di apposita società cui trasferire i compiti della G.e.p.i. S.p.A., in materia di Lavori socialmente utili”;

considerato che alla predetta società compete, tra l’altro, l’orientamento e la formazione professionale di lavoratori utilizzati in progetti promossi dalla disciolta G.e.p.i. S.p.A., la progettazione e gestione di progetti di lavori socialmente utili, finalizzati a stabile occupazione, di iniziative volte all’impiego ed all’autoimpiego, di promozione di attività non aventi scopo di lucro, di lavoro interinale e di ogni altra forma di intervento che abbia come obiettivo il sostegno dell’occupazione;

preso atto, altresì, della costituzione della predetta società, denominata Italia Lavoro, Società per azioni con sede in Roma e considerato che lo Statuto della stessa, prevede, tra l’altro per i fini sopra indicati la facoltà di stipulare convenzioni con l’Unione Europea, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti Locali e con ogni altro soggetto pubblico e privato;

vista la lettera d’intenti, agli atti dell’amministrazione, recante una proposta di convenzione con la Regione Piemonte, avanzata dalla predetta Società, per la realizzazione in concerto di interventi di politica attiva del lavoro nell’ambito della normativa nazionale e regionale;

considerato il carattere sperimentale dei predetti interventi di politica attiva del lavoro e pertanto della loro natura di servizi connessi alle funzioni e compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.lgs 469/97 che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale;

considerato altresì che la stipula della predetta convenzione non prevede impegni di spesa a carico del bilancio regionale;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, relativamente alle competenze dell’organo di direzione politica;

dato atto dell’istruttoria relativa al presente provvedimento condotta dagli uffici della competente Direzione Regionale;

preso atto infine, interamente, di quanto in premessa indicato;

la Giunta regionale, unanime, ai sensi di legge,

delibera

Di stipulare una convenzione tra la Regione Piemonte e la società Italia Lavoro, avente sede legale in Roma, via Guidubaldo Del Monte, 60 - agenzia strumentale del Ministero del lavoro - al fine della realizzazione in concerto di interventi di politica attiva del lavoro a carattere sperimentale che per loro natura di servizi connessi alle funzioni e compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.lgs 469/97 richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, nell’ambito della normativa nazionale e regionale vigente.

Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la società Italia Lavoro, così come indicato dall’allegato - A - alla presente deliberazione di cui è parte integrante.

Di autorizzare l’Assessore delegato alle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro alla stipula della sopra indicata convenzione ed alla firma dei relativi atti.

La presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

Allegato alla deliberazione della Giunta Regionale avente per oggetto: “L.R. 41/98 recante norme di organizzazione delle funzioni e dei compiti in materia di mercato del lavoro ex art. 4, co 1, Dlgs 469/97- Direttiva P.C.D.M. del 13/05/1997 recante disposizioni di politica attiva del lavoro e istitutive di Italia Lavoro S.p.a.- Convenzione tra la Regione Piemonte e Italia Lavoro per la realizzazione in concerto di interventi di politica attiva del lavoro nell’ambito della normativa nazionale e regionale”.

CONVENZIONE

TRA

Italia Lavoro S.p.A. con sede in Roma, Via Ostiense 131/L (di seguito denominata Italia Lavoro) in persona dell’Amministratore Delegato, Natale Forlani, domiciliato presso la sede sociale in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

E

Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) in persona dell’Assessore al Lavoro della Giunta Regionale, Gilberto Picchetto Fratin, pro tempore domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Torino, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

VISTI

* la Legge 15 marzo 1997 n° 59;

* la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997;

* il D.lgs 1° dicembre 1997 n° 468 e successive modifiche ed integrazioni;

* il D.lgs 23 dicembre 1997, n° 469;

* il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 1998;

* il Decreto Interministeriale Tesoro - Lavoro del 21 maggio1998;

* la Legge 17 maggio 1999, n° 144;

* la Direttiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 luglio 2000;

* il D.lgs 28 febbraio 2000 n° 81;

* il D.lgs 21 aprile 2000, n° 181;

* la Legge del 28 Dicembre 2001 n° 448, art.30 e art.52 co.88;

* il D.lgs 19 dicembre 2002 n° 297;

* la Legge 14 Febbraio 2003 n° 30;

* il D.lgs 10 settembre 2003, n.276;

* la Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 63

* la Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 41;

* il Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE 2000/2006 ed il relativo complemento;

PREMESSO CHE

Italia Lavoro:

* è stata istituita in seguito alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997 ed attua, a livello nazionale e locale, interventi di politica attiva per l’occupazione;

* è società della quale si avvale il Ministero del Lavoro, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Interministeriale nonché l’art. 30 della Legge Finanziaria n. 448/2001 “per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai Servizi per l’Impiego”, ed a tal fine fornisce assistenza sistematica agli enti locali;

* promuove e gestisce progetti a favore delle cosiddette fasce deboli del mercato del lavoro: disoccupati di lunga durata, inoccupati, giovani, donne, immigrati, soggetti rientranti nell’area del disagio psichico, cercando il più ampio raccordo tra le istituzioni incaricate delle politiche attive per l’impiego ed il mercato di riferimento, con particolare riguardo a quello locale e con l’utilizzo di risorse nazionali e comunitarie;

* ai sensi dell’art. 4 del proprio Statuto, può stipulare convenzioni con l’Unione Europea, le Regioni, gli Enti locali ed ogni altro soggetto pubblico e privato.

la Regione

* ha funzione e compiti in materia di mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione del sistema regionale dei servizi all’impiego secondo quanto previsto dalla legge regionale 14 dicembre 1997, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni e da tutte le vigenti norme regionali finalizzate ad interventi di politica attiva del lavoro, n. 63;

* nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto delle funzioni delegate alle Province, integra in un unico sistema gli interventi in materia di mercato del lavoro esercitando funzioni di governo del sistema regionale dei servizi per l’impiego;

CONSIDERATO CHE

Italia Lavoro

Svolge, su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attività di assistenza tecnica e di gestione diretta di programmi ed azioni nel campo delle politiche del lavoro nonché del sostegno all’innovazione dei servizi per l’impiego, finalizzate:

a. al miglioramento dell’occupabilità, intesa come azione di prevenzione del disagio sociale, di diffusione delle opportunità, di lotta ai nuovi analfabetismi che toccano trasversalmente i giovani, i disoccupati di lunga durata e le fasce di cittadini potenzialmente attivi;

b. allo sviluppo delle pratiche di reimpiego, intese come azioni di riorientamento, formazione ed accompagnamento al lavoro dei lavoratori socialmente utili, dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, nei bacini di crisi occupazionale territoriale o di settore;

c. all’attivazione ed al sostegno dei processi di integrazione ed inserimento lavorativo, intesi come azione rivolta sia alle categorie più deboli ed esposte, quali i disabili ed i detenuti, sia all’integrazione multietnica e multiculturale, sia, infine, alla mobilità territoriale del lavoro e delle imprese;

d. alla gestione ed alla promozione dell’assistenza tecnica, intesa come azione rivolta al decollo ed all’innovazione dei Servizi per l’Impiego, all’integrazione operativa tra strutture pubbliche e soggetti privati;

e. all’assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le relative funzioni in materia di Sistema Informativo Lavoro (SIL);

f. Il Ministero del Lavoro ha attribuito ad Italia Lavoro la funzione di supporto tecnico per attuare le linee di intervento del Programma Operativo Nazionale FSE (PON) per l’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego, attraverso la promozione di azioni e servizi.

Al fine di un corretto e compiuto svolgimento della propria missione istituzionale, Italia Lavoro intende operare in sintonia con la Regione, le Province, le Associazioni di rappresentanza delle imprese, le Organizzazioni Sindacali nonché con i mediatori pubblici e privati.

In particolare Italia Lavoro intende raccordare le proprie iniziative con le azioni promosse dalla Regione e dalle Province piemontesi nel quadro delle linee strategiche della politica regionale del lavoro e della formazione, essendo chiaro che tutte le azioni saranno attuate da Italia Lavoro previo confronto con la Regione, così come anticipato nella lettera d’intenti inviata dalla Amministrazione di Italia Lavoro all’Amministrazione regionale del Piemonte in data 2 dicembre 2003 (prot. 06103).

La Regione

a. nel rispetto delle competenze attribuite in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione Europea in materia di occupabilità, mette in pratica i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera;

b. ha assunto quale prospettiva di sviluppo, in una logica di sistema integrato, lo svolgimento di azioni di politica attiva del lavoro e di governo del sistema regionale dei servizi per l’impiego;

c. intende proseguire nel processo di innovazione realizzando anche forme di collaborazione che possano ottimizzare e migliorare l’efficacia del suo intervento e la sua rispondenza ai migliori standard nazionali ed europei;

d. intende potenziare la propria attività di indirizzo e coordinamento, relativamente alle competenze attribuite alle Province ed agli Enti locali, indirizzando le risorse regionali, nazionali e comunitarie verso il perseguimento di obiettivi selezionati di politica del lavoro, secondo il principio della concertazione;

e. intende rinforzare il sistema di scambio in rete dei dati del proprio sistema informativo in relazione con il Sistema Informativo Lavoro;

f. intende intervenire con politiche del lavoro locali connesse e correlate alle azioni di sistema di carattere nazionale con una prospettiva di apertura al confronto e al partenariato con altre realtà regionali italiane ed europee.

Preso atto che

I programmi di Italia Lavoro e quelli della Regione possono assumere, nel più ampio quadro comunitario e nazionale, carattere di complementarietà ed integrazione trovando momenti di raccordo che consentano di massimizzarne i risultati in termini di efficacia e di piena utilizzabilità delle risorse disponibili.

Tutto ciò premesso e considerato, che è da intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

1.1 La Regione, nell’ambito della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 di organizzazione delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, relativamente a specifici progetti, può avvalersi dell’assistenza tecnica di Italia Lavoro anche al fine del raggiungimento di un pieno raccordo con le politiche operate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché con le azioni di sistema gestite da Italia Lavoro stessa. L’obiettivo che la Regione si prefigge è di rafforzare lo scambio informativo e la creazione di una rete che integri la programmazione regionale tenendo conto di altre esperienze europee di rilevante interesse.

1.2 La Regione può avvalersi dell’ assistenza tecnica di Italia Lavoro, in ambito europeo, per la partecipazione alle azioni di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* confronto e scambio delle buone prassi attraverso la partecipazione al network organizzato da Italia Lavoro nell’ambito del Progetto SPINN. Tale progetto intende, tra l’altro, favorire la formazione e la valorizzazione di risorse umane di qualità (ad esempio attraverso master di specializzazione) formando le medesime secondo i criteri della progettualità europea che incida nello sviluppo dei servizi per l’impiego;

* progettazione della gestione della mobilità interna europea;

* qualificazione dei flussi in ingresso dai paesi di prossima ammissione all’Unione.

1.3 Italia Lavoro e la Regione intendono agire in collegamento permanente per favorire l’integrazione delle risorse umane e finanziarie in azioni nazionali, ma aventi anche specifico interesse in ambito regionale; è opportuno che tali interventi siano coordinati con le altre politiche ed azioni di carattere regionale che si prefiggano il raggiungimento degli stessi obiettivi e/o di obiettivi strettamente connessi. A tal fine le Parti concordano di definire modalità di progettazione regionale nell’ambito delle azioni di sistema a livello nazionale già assegnate ad Italia Lavoro dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali e di seguito indicate:

* Progetto servizi per l’impiego network nazionale (SPINN), per la costruzione di reti di servizi, esperienze e modelli di intervento, per adeguare i servizi per l’impiego ai più evoluti standard europei (nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FSE - Assistenza tecnica del Ministero del Lavoro).

* Progetto per il sostegno ad iniziative di mobilità territoriale per lavoratori e imprese (SUD - NORD - SUD).

* Progetto per la prevenzione e gestione delle crisi aziendali (OTP), per azioni di assistenza al sistema dei servizi e alle imprese finalizzato ad anticipare e/o ridurre conflittualità con alti costi economici e sociali.

* Progetto politiche migratorie per la qualificazione dei flussi in ingresso attraverso l’assistenza alle attività di preselezione, formazione, accompagnamento all’inserimento lavorativo.

* Progetto innovazione dei servizi per l’impiego (ISI) per la diffusione, a livello provinciale, degli standard tecnici e metodologici coerenti con quanto definito dal Dlgs 276/03 e, in logica sussidiaria, della strumentazione informatica di supporto, nella versione oggi disponibile.

* Assistenza tecnica alla progettazione di interventi in attuazione dell’art. 13 del Dlgs 276/03.

Le Parti convengono, altresì, di sperimentare tutte le altre opportunità di sviluppo dei servizi per l’impiego e più in generale di azioni di politica attiva del lavoro coerenti con gli obiettivi dichiarati.

Le Parti, pertanto concordano che gli interventi di Italia Lavoro in assistenza tecnica alle Province Piemontesi avverrà in sintonia con la programmazione regionale ed al fine di favorire il raccordo tra gli interventi di politiche attive per il lavoro e l’ organizzazione dei servizi a livello territoriale con la più complessiva azione regionale regolata dal Masterplan dei Servizi per l’Impiego e dagli altri Atti di indirizzo nella materia.

ART. 2

(Raccordo Istituzionale)

2.1 Al fine di un miglior raccordo istituzionale, la Regione può invitare alle sedute della Commissione Regionale di concertazione, di cui all’art, 7 della citata LR 41/98 in qualità di osservatore esterno, il referente territoriale per il Piemonte di Italia Lavoro.

2.2 Per l’attuazione della presente convenzione, le Parti convengono di istituire in via permanente un comitato tecnico di coordinamento avente funzioni di regia per la progettazione delle iniziative comuni ed il monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni concordate nonché il relativo impatto nel territorio regionale.

ART. 3

(Impegno delle parti)

3.1 La presente intesa non ha carattere oneroso per le Parti.

3.2 L’attività di progettazione comune verrà stabilità da idonei Provvedimenti della Regione Piemonte e sarà regolata tra le Parti tramite specifici accordi operativi. Italia Lavoro mette a disposizione della Regione, senza alcun onere, le funzionalità ed i servizi della piattaforma tecnologica per la gestione dei progetti da concordare nonché delle azioni specifiche derivanti dall’attuazione della presente intesa.

3.3 la presente convenzione ha efficacia innovativa; essa, pertanto, modifica e sostituisce qualsiasi intesa verbale o scritta precedentemente intercorsa tra le Parti sul medesimo oggetto, ivi compresa la convenzione stipulata in data 24 marzo 2000.

Eventuali integrazioni o variazioni alla presente convenzione dovranno essere formulate per iscritto e formalmente approvate dalle Parti. Ogni avviso, notizia e/o comunicazione dovrà essere inviata alle Parti presso i loro rispettivi indirizzi a mezzo del servizio postale o mediante posta elettronica. Tali comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni dei loro indirizzi, con le stesse modalità previste dal presente articolo.

ART. 4

(Durata)

4.1 L’efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine dei 12 mesi successivi e potrà essere prorogata per iscritto, previo accordo tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino lì, _____________________

per la Regione Piemonte
l’Assessore delegato alle funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro
Gilberto Picchetto Fratin

per Italia Lavoro Spa
l’Amministratore delegato
Natale Forlani