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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 07

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2004, n. 57-11773

Approvazione delle modalita’ per le operazioni di credito artigiano agevolato gestite tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.A. ai sensi della L. n. 240/1981 e della L.R. n. 21/1997 e s.m.i.

A relazione dell’Assessore Laratore:

Premesso che:

la Regione Piemonte, al fine di garantire la qualificazione ed il rafforzamento dell’artigianato, agevola l’accesso al credito delle imprese artigiane ed il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione di programmi di investimento per l’impianto, il consolidamento e lo sviluppo dell’attività aziendale;

tali interventi vengono tra l’altro realizzati con il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di locazione finanziaria agevolata gestite per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.A., ai sensi della L. n. 240/1981;

a tal fine gli articoli 9 e 14 della L.R. n. 21/1997 e s.m.i. prevedono conferimenti regionali a valere sulle dotazioni finanziarie del Fondo contributo interessi presso l’Artigiancassa;

i criteri per la gestione delle predette agevolazioni regionali sono definite nella convenzione tra la Regione Piemonte e l’Artigiancassa S.p.A. rep. n. 8362 del 17.7.1997 approvata con D.G.R. n. 159-20833 del 7.07.1997;

la citata convenzione prevede che variazioni o integrazioni ai predetti criteri sono disposte con Deliberazione della Giunta regionale;

con la convenzione rep. n. 1899 del 19.7.1999 approvata con D.D. n. 101 dell’11.05.1999 e s.m.i. la Regione è subentrata alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalla convenzione fra tali Amministrazioni e Artigiancassa S.p.A. per la gestione delle agevolazioni di cui alla L. 240/1981;

le operazioni di locazione finanziaria agevolata ai sensi delle citate normative statali e regionali sono attuate da Artigiancassa sulla base delle disposizioni di cui all’art. 23 della L. n. 240/1981;

visto l’art. 3 dell’atto aggiuntivo alla convenzione di subentro rep. n. 5834 del 9.5.2001 approvata con D.D. n. 96 del 12.04.2001 che assegna al Comitato Tecnico Regionale il compito di proporre alla Regione le eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, ai criteri ed alle modalità operative degli interventi agevolativi;

vista la comunicazione del Presidente del Comitato Tecnico Regionale inerente la proposta approvata dal Comitato nella seduta del 29/01/2004 relativa:

all’aumento dell’intensità delle agevolazioni;

all’aumento del plafond agevolabile per le operazioni relative a immobili, macchinari e attrezzature;

- all’aumento della durata delle agevolazioni per le operazioni immobiliari;

- alla semplificazione delle modalità di individuazione della data di decorrenza del contributo;

dato atto che le agevolazioni previste dall’allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis”, di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12/01/2001, e che pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla UE;

visto il D.Lgs. n. 112/1998;

vista la L.R. n. 44/2000 e s.m.i.;

la Giunta regionale, con voti espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa di approvare le modalità operative di cui all’allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, relativo alle operazioni di locazione finanziaria agevolata gestite da Artigiancassa S.p.A. ai sensi della L. n. 240/1981 e della L.R. n. 21/1997 e s.m.i.;

le agevolazioni previste dall’allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis”, di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12/01/2001, per cui non sussiste l’obbligo di notifica alla UE.

Al fine di consentire gli ulteriori adempimenti da parte del soggetto gestore, le presenti modalità si applicano ai contratti di finanziamento stipulati a partire dal 60° giorno successivo alla loro integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dall’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)