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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 07

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2004, n. 31-11749

L.R. 21/97 - Capo VI - Artigianato artistico e tipico di qualita’. Programma degli interventi regionali per l’anno 2004. Scadenza presentazione progetti 31 marzo 2004

A relazione dell’Assessore Laratore:

La L.R. 21/97 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 24/99 e L.R. 7/02) “Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato” al Capo VI prevede il sostegno ad iniziative volte alla tutela, alla qualificazione, alla innovazione, alla valorizzazione e alla promozione delle lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei prodotti e degli ambiti territoriali;

il dettato legislativo indica in quale modo e con quali strumenti si vogliono perseguire tali finalità indirizzate al riconoscimento delle imprese artigiane con elevati requisiti artistici e tipici, a seguito di disciplinari di produzione, alla realizzazione dell’obiettivo della istituzione delle botteghe - scuola ed ogni altra iniziativa ritenuta utile ed opportuna per la valorizzazione dell’artigianato artistico e tipico;

con D.G.R. n. 27-24980 del 6 luglio 1998 la Giunta Regionale ha provveduto, avvalendosi della Commissione Regionale per l’Artigianato, a fissare i criteri ed i settori di attività (legno; restauro; cuoio e tappezzeria; decorazioni e restauro nell’edilizia; fotografia e riproduzione disegni; metalli comuni; metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini; strumenti musicali; tessitura, ricamo ed affini, abbigliamento; vetro, ceramica, pietra ed affini; alimentare) al fine di individuare le lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico da tutelare. Successivamente con DGR n. 18-7127 del 23/09/2002 si è individuato il Settore “Altre Attività dell’Artigianato Artistico Tradizionale Tipico” per le lavorazioni con caratteristiche di artigianato di qualità non individuate nei settori precedentemente stabiliti;

considerato che, tra le azioni e gli strumenti che la L.R. 21/97 indica per perseguire le proprie finalità, l’art. 28 individua come fondamentale il riconoscimento, da parte delle Commissioni provinciali per l’Artigianato, di quelle imprese che, avendo i requisiti definiti dai Disciplinari di Produzione dei settori individuati con D.G.R. n. 27-24980 del 06/07/1998 e successive, ottengono idonea annotazione nell’Albo delle imprese artigiane come imprese dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale;

considerata la DGR n. 37-9885 dell’ 8 luglio 2003 che ha individuato dal 15 luglio al 15 ottobre il periodo nel quale le imprese artigiane esercitanti l’attività nell’ambito delle lavorazioni artistiche e/o tipiche e/o tradizionali dei settori del Legno, del Restauro ligneo, della Ceramica, dei Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini, del Vetro, della Stampa Legatoria Restauro, della Tessitura, Arazzi, Ricamo e Abbigliamento, potevano inoltrare “Domanda di Riconoscimento” alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA) competenti territorialmente, al fine di essere annotate nell’Albo delle imprese Artigiane, quali imprese di “eccellenza artigiana”; ed ottenere pertanto il Marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” (DGR n. 3-1713 del 14/12/2000 di approvazione del marchio e DGR n. 4-1714 del 14/12/2000 di approvazione del Regolamento d’uso del marchio stesso);

preso atto che con DGR n. 55-10222 del 1 agosto 2003 è stato approvato il Disciplinare di Produzione degli Strumenti Musicali e che, successivamente, con DGR n. 16-10600 del 6 ottobre 2003 si è stabilito quale periodo utile per la presentazione delle domande di riconoscimento, dal 16 ottobre al 26 novembre 2003;

considerato quindi che le imprese artigiane dei settori legno, restauro ligneo, ceramica, metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini, vetro, stampa legatoria restauro, tessitura arazzi ricamo e abbigliamento, strumenti musicali (complessivamente 150), sulla base delle domande presentate alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA) competenti per territorio, hanno ottenuto, previa valutazione e riscontro dei requisiti previsti dai Disciplinari di produzione, da parte delle Commissioni stesse, il riconoscimento di eccellenza artigiana e il conferimento del marchio “Piemonte Eccellenza artigiana” in modo di poter beneficiare degli interventi previsti all’art.29 della L.R. 21/97;

considerato che all’art. 29 della citata L.R. 21/97 si fa riferimento ad un Piano di interventi regionale annuale, con il quale vengono individuate le lavorazioni prioritarie da incentivare, anche con riferimento a determinati ambiti territoriali, e vengono determinati i criteri di riparto dei contributi in relazione alle diverse tipologie di intervento previste;

tenuto conto di tutte le procedure di attuazione del percorso legislativo, come meglio si evince anche dalla relazione sulle attività dell’artigianato artistico e tipico di qualità nel corso del 2003 agli atti del competente Settore “Disciplina e Tutela dell’Artigianato”;

tenuto conto che nel corso del 2003 numerose altre aziende artigiane hanno conseguito il marchio di eccellenza: 13 per il Settore Tessitura Arazzi Ricamo e Abbigliamento; 4 Vetro; 5 Stampa Legatoria Restauro, 9 Ceramica, 58 Legno, 20 Restauro ligneo, 32 Strumenti musicali e che, unitamente alle 1080 imprese riconosciute in precedenza, fanno salire a 1.230 il numero delle imprese artigiane in possesso del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”;

considerato che per le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di “eccellenza artigiana”, ai sensi dell’art. 29 della citata legge regionale, sono previsti interventi differenziati relativi:

- alla realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche di manufatti che documentino l’evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni realizzate nel campo delle lavorazioni artistiche e tipiche;

- alla partecipazione delle imprese operanti nel settore dell’ artigianato artistico e tipico a manifestazioni in ambito locale, nazionale, internazionale;

- a beneficiare della realizzazione di pubblicazioni e supporti informatici e telematici e audiovisivi che illustrano l’evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni dell’artigianato artistico e tipico e che siano a supporto della valorizzazione e promozione delle imprese stesse;

- all’allestimento presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni museali;

- a concorrere alla formazione di giovani attraverso le botteghe scuola, con un contributo (alle imprese) che non possa superare la metà del salario mensile di un apprendista, calcolato al netto dei contributi assicurativi e previdenziali, secondo i minimi tabellari contrattualmente in vigore per le categorie di attività, per non più di due anni consecutivi; ai giovani che partecipano ai cicli di addestramento si possono inoltre erogare borse di studio, sulla base dei criteri predisposti dalle province, in riferimento all’art. 14 della L.R. 26/4/2000 n. 44;

considerato che la DGR n. 44-8520 del 24 febbraio 2003 con la quale si prendeva atto della costituzione di AG.I.RE (Agenzia di Interesse Regionale per lo sviluppo Commerciale delle imprese dell’Eccellenza Artigiana del Piemonte) d’iniziativa della Regione Piemonte, delle Confederazioni Regionali dell’Artigianato (Confartigianato, C.N.A. ed Artigianato Piemonte CASA), dell’Unioncamere Piemonte;

tenuto conto che AG.I.RE opera senza scopo di lucro con finalità di promozione, sviluppo e coordinamento delle attività commerciali delle imprese dell’eccellenza artigiana del Piemonte e l’attività dell’Agenzia, da svolgersi per conto e nell’interesse delle imprese ha per oggetto la progettazione, la realizzazione di iniziative ed interventi diretti a favorire la commercializzazione dei prodotti delle imprese artigiane e a rafforzarne la posizione di mercato (art.4 dello Statuto);

tenuto conto inoltre che con la stessa DGR sopra menzionata si individuava in AG.I.RE il soggetto preposto a realizzare parte degli eventi, delle rassegne e delle attività di promozione dell’artigianato dell’eccellenza;

considerato che in ottemperanza al disposto legislativo possono essere finanziati quei progetti e quelle iniziative, fino all’80% della spesa riconosciuta ammissibile, proposti dai soggetti di cui al comma 1 dell’art.30 della L.R. 21/97, sulla base e in proporzione alla presenza negli eventi delle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di “eccellenza artigiana” e, in caso sperimentale, per quelle iniziative che coinvolgono imprese degli ulteriori settori per i quali si stanno predisponendo i disciplinari di produzione;

tenuto conto inoltre che il citato art. 30 della L.R. 21/97 e s.m.i. prevede che gli interventi possano essere promossi direttamente dalla Regione o da soggetti esterni quali enti locali, consorzi di imprese, associazioni di categoria, enti vari, fondazioni e istituti operanti senza fine di lucro che si propongono scopi di promozione dell’artigianato artistico e tipico di qualità;

tenuto conto che tali iniziative sono rivolte principalmente alle imprese artigiane riconosciute a seguito di opportuna istruttoria e valutazione da parte del Gruppo di Lavoro Metodologico formato da Regione Piemonte - Settore Disciplina e Tutela dell’Artigianato - tre rappresentanti delle Associazioni di Categoria (Confartigianato, C.N.A., CASA), Centro Studi delle Associazioni stesse (C.S.A.R.) e dal Presidente della Commissione Regionale per l’Artigianato (istituito con determina del Direttore Artigianato e Commercio n. 30 del 20/02/2003);

tenuto conto che i criteri di valutazione delle iniziative, come già previsto nella DGR n. 44-8520 del 24 febbraio 2003, si basano sull’individuazione di indicatori che ci confermano della qualità dei progetti che si intendono proporre (radicamento territoriale, affluenza di visitatori, recupero delle tradizioni storiche, innovazione, interazione tra manualità e design, valutazione delle ricadute positive per gli artigiani);

tenuto conto di attribuire priorità al progetto strategico di AG.I.RE (Agenzia di Interesse Regionale per lo sviluppo commerciale delle imprese dell’Eccellenza Artigiana del Piemonte, di cui alla lettera h dell’art. 29 della L.R. 21/97 e della DGR n. 44-8520 del 24 febbraio 2003) in forza delle finalità previste dallo Statuto di AG.I.RE (art. 4) e ai progetti presentati e realizzati in modo organico e strutturato dalle Associazioni artigiane di categoria (Confartigianato, C.N.A.,CASA);

considerato che, ai sensi dell’art.1 della L.R. 7/2002 che ha modificato il comma 4 dell’art.30 della L.R. 21/97 s.m.i., i progetti devono essere presentati nei termini previsti dallo stesso piano degli interventi e che viene individuato pertanto quale termine ultimo utile per la presentazione dei progetti la data del 31 marzo 2004;

a seguito di Delibera di accantonamento delle risorse sui capitoli di pertinenza del Settore Disciplina e Tutela dell’Artigianato e a seguito di apposite determinazioni dirigenziali si provvederà all’impegno delle somme necessarie alla realizzazione degli interventi previsti;

sentita la commissione Regionale per l’Artigianato in data 21 gennaio 2004 e le Associazioni di Categoria (Confartigianato, C.N.A., CASA) in data 9 febbraio 2004;

informata la Commissione Consiliare competente in materia di artigianato in data 12 febbraio 2004;

tutto ciò premesso e considerato;

vista la L.R. 21/97 e s.m.i.;

vista la DGR n. 27-24980 del 6 luglio 1998;

vista le DDGR n. 3-1713 e n. 4-1714 del 14/12/2000;

viste le DDGR n. 56-3699 e n. 57-3700 del 03/08/2001;

vista la DGR n. 26-3938 del 17 settembre 2001;

vista la DGR n. 2-4296 del 30 ottobre 2001;

vista la DGR n. 23-7069 del 9 settembre 2002;

viste le DDGR n. 27-7106, n. 28-7107 e n. 29-7108 del 16 settembre 2002;

vista la DGR n. 15-7472 del 28 ottobre 2002;

vista la DGR n. 44-8520 del 24 febbraio 2003;

vista la DGR n. 37-9885 dell’ 8 luglio 2003;

vista la DGR n. 55-10222 del 1 agosto 2003;

vista la DGR n. 16-10600 del 6 ottobre 2003;

la Giunta Regionale, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

delibera

- di promuovere e realizzare gli interventi previsti dall’art. 29 della L.R. 21/97 smi, a favore delle imprese dei settori legno, restauro ligneo, ceramica, metalli pregiati pietre dure e lavorazioni affini, vetro, stampa legatoria restauro, tessitura arazzi ricamo e abbigliamento, strumenti musicali che hanno già ottenuto l’eccellenza artigiana, ed in particolare i seguenti interventi:

- la realizzazione di pubblicazioni e supporti informatici, telematici e audiovisivi che illustrano l’evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni dell’artigianato artistico e tipico e che siano a supporto della valorizzazione e promozione delle imprese stesse;

- la partecipazione di aziende operanti nel settore dell’ artigianato artistico e tipico a manifestazioni in ambito locale, nazionale, internazionale;

- l’allestimento presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni museali;

- la formazione di giovani con l’istituzione di Botteghe Scuola, con un contributo che non possa superare la metà del salario mensile di un apprendista, calcolato al netto dei contributi assicurativi e previdenziali, secondo i minimi tabellari contrattualmente in vigore per le categorie di attività, per non più di due anni consecutivi;

ai giovani che partecipano ai cicli di addestramento si possono inoltre erogare borse di studio, sulla base dei criteri predisposti dalle province, in riferimento all’art. 14 della L.R. 26/4/2000 n. 44;

- di approvare il finanziamento dei progetti e delle iniziative, fino all’80% della spesa riconosciuta ammissibile, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 21/97 e s.m.i., promossi direttamente dalla Regione o da soggetti esterni quali enti locali, consorzi di imprese, associazioni di categoria, enti vari, fondazioni e istituti operanti senza fine di lucro che si propongono scopi di promozione dell’artigianato artistico e tipico di qualità, rivolti alle imprese dell’eccellenza artigiana, previa istruttoria e valutazione da parte del Gruppo di lavoro Metodologico formato da Regione Piemonte - Settore Disciplina e Tutela dell’Artigianato - rappresentanti delle Associazioni di Categoria (Confartigianato, C.N.A., CASA e Centro Studi delle Associazioni stesse) e dal Presidente della Commissione Regionale per l’Artigianato (istituito con determina del Direttore Artigianato e Commercio n. 30 del 20/02/2003);

- di approvare che l’assegnazione delle risorse avvenga sulla base e in proporzione alla presenza territoriale delle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di “eccellenza artigiana” e, in caso sperimentale, per quelle iniziative che coinvolgono le imprese degli ulteriori settori per i quali si stanno predisponendo i disciplinari di produzione;

- di attivare quelle iniziative promosse dagli Enti locali che vedono la presenza sul proprio territorio di spazi dedicati all’Eccellenza Artigiana, previa lettura critica dei progetti, attraverso l’individuazione di indicatori che confermano della qualità degli stessi che si intendono proporre (radicamento territoriale, affluenza di visitatori, recupero delle tradizioni storiche, innovazione, interazione tra manualità e design, valutazione delle ricadute positive per gli artigiani);

- di attribuire priorità al progetto strategico di AG.I.RE (Agenzia di Interesse Regionale per lo sviluppo commerciale delle imprese dell’Eccellenza Artigiana del Piemonte, di cui alla lettera h dell’art. 29 della L.R. 21/97 e della DGR n. 44-8520 del 24 febbraio 2003) in forza delle finalità previste dallo Statuto di AG.I.RE (art. 4) e ai progetti presentati e realizzati in modo organico e strutturato dalle Associazioni artigiane di categoria (Confartigianato, C.N.A.,CASA);

- di stabilire quale termine ultimo utile per la presentazione dei progetti la data del 31 marzo 2004;

- di provvedere all’impegno delle somme necessarie alla realizzazione degli interventi previsti, a seguito di Delibera di accantonamento delle risorse sui capitoli di pertinenza del Settore Disciplina e Tutela dell’Artigianato e a seguito di apposite determinazioni dirigenziali;

- di stabilire con provvedimenti successivi le modalità organizzative e di presentazione delle domande per concorrere all’istituzione delle botteghe scuola.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

La Determinazione Dirigenziale 17.2.2004 n. 24, Codice 17.6, relativa alla Deliberazione della Giunta Regionale sopra riportata è pubblicata su questo Supplemento al Bollettino  Ufficiale, nell’apposita Sezione (ndr).