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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice 14.2
D.D. 13 novembre 2003, n. 921

Reg. CE 1257/99 - P.S.R. 2000-2006 della Regione Piemonte - Misura I Azione 2.d “Miglioramento della rete di viabilità forestale” - R.d. 3267/1923 e l.r. 45/1989 - Ditte Comuni di Pagno e Brondello (CN) - Località: diverse - Autorizzazione all’esecuzione degli interventi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di approvare ai sensi e con le modalità previste dall’Azione i.2.d del PSR 2000-2006 della Regione Piemonte il progetto presentato dalla Amministrazione comunale di Pagno (CN) per l’apertura/miglioramento del/dei seguente/i tracciati di viabilità forestale: località diverse Comune di Pagno e Brondello (CN) per un importo complessivo di spesa ammissibile a seguito di istruttoria di Euro 243.680,00 e un importo di contributo concedibile di Euro 194.944,00 corrispondente al 80% della spesa ammissibile, secondo quanto descritto nel verbale di istruttoria del 10.02.2003 redatto dal funzionario incaricato del Settore geom. Alessandro Forte. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni tecnico-procedurali in esso riportate, l’Amministrazione Regionale potrà procedere alla revoca del contributo concesso;

2) di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, art. 6 gli interventi proposti in progetto da realizzarsi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico iscritta a catasto al Fg. 1, 2, 4, 8 e 9, mappali nº diversi del Comune di Pagno (CN) in località S. Grato, S. Eusebio e Raschia ed al Fg. nº 3 e 4 mappali nº diversi del Comune di Brondello (CN) in località Trastevere e Fenoglia, nell’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta fino alla pezzatura di cm 5 dovrà precedere i movimenti di terra e dovranno essere evitati i danni da ferita agli alberi non destinati all’abbattimento.

2. Gli attraversamenti in tubo ed i guadi a sezione parabolica dovranno essere preceduti a monte da un bacino di calma di lunghezza non inferiore a metri 1,50 e seguiti a valle da una caditoia in massi.

3. Dovrà essere evitata la caduta a valle del materiale di scavo; quest’ultimo dovrà essere sistemato sul posto provvedendo a costipare e livellare la superficie risultante.

4. Le tracce di accesso necessarie al passaggio dei mezzi d’opera (che non dovranno comunque comportare movimenti di terra) verso alcune zone di intervento, dovranno essere ragguagliate e livellate a termine lavori.

5. Le piste dovranno avere una larghezza del piano viabile non superiore a metri 3,00, oltre a metri 0,50 per la cunetta di monte che dovrà essere presente lungo tutti i tracciati; inoltre, al piano viabile dovrà essere data una pendenza verso monte del 2% per indirizzare le acque verso la cunetta sopra descritta; tale prescrizione non si applica ai tratti in crinale.

6. I tracciati dovranno essere muniti di canalette trasversali taglia acqua spaziate in funzione della pendenza come indicato nella seguente tabella:

pendenza longitudinale della strada    inclinazione trasversale     distanza massima canalette
    canalette rispetto asse strada
2%    30º    75 m
2/5%    35º    50 m
5/8%    40º    30 m
8/10%    45º    25 m
10/12%    50º    20 m
12/15%    55º    15 m
+ 15%    60º    10 m



Tali canalette dovranno essere realizzate con tondoni di essenza forte (generalmente 3 per ogni canaletta) oppure con sezioni in lamiera tipo guard - rail).

7. I muri di sostegno dovranno essere muniti di barbacane con interasse non superiore a metri 3,00.

8. Tutte le superfici di scopertura che non riguardino il piano viabile dovranno essere inerbite mediante la semina di un idoneo miscuglio, unito a fiorume di fienile, entro tre mesi dalla esecuzione dei movimenti di terra.

9. Dovrà essere chiuso al traffico il tratto “S. Eusebio - Meyre Drago” mediante l’apposizione di cartelli segnaletici (recanti gli estremi della L.R. 45/89) ai due estremi.

10. I riporti da eseguirsi lungo alcuni tratti stradali dovranno essere sagomati al massimo con pendenza 2/3.

11. L’esecuzione di opere di sostegno potrà essere evitata nei settori di roccia subaffiorante (fine tronco 2).

12. Il computo metrico - estimativo di progetto dovrà essere adeguato in modo da tenere conto delle necessità dell’inerbimento.

Inoltre:

- i lavori dovranno essere ultimati entro il periodo di validità della Concessione Urbanistico Edilizia e comunque non oltre 24 mesi dalla data della presente autorizzazione;

- è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori;

- si deroga dal versamento del deposito cauzionale previsto dall’articolo 8 della l.r. 45/1989 in quanto trattasi di opera pubblica finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale;

- si deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento previsto dall’articolo 9, comma 4, lettera b) della l.r. 45/89 in quanto trattasi di opera pubblica finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale;

- la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria, nei limiti e nei diritti che competono all’Amministrazione concedente. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti;

- eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle vigenti leggi.

3) che in caso di inosservanza delle prescrizioni tecnico-procedurali riportate nel verbale di istruttoria redatto ai sensi dell’Azione i.2.d “Miglioramento della rete di viabilità forestale” o di quelle riportate al punto precedente l’Amministrazione Regionale potrà procedere alla revoca del contributo concesso;

4) che le eventuali varianti progettuali che venissero presentate da parte dei soggetti beneficiari possono essere approvate con semplice nota scritta dal Settore che effettua l’istruttoria purchè suddette varianti non alterino la natura degli interventi e sino conformi alle normative sui lavori pubblici;

5) che l’entità precisa del contributo concesso sarà stabilita a consuntivo in base all’esito delle verifiche finali dei lavori effettivamente realizzati e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni dal Presidente della Repubblica.

Il Dirigente responsabile
Franco Licini