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Bollettino Ufficiale n. 07 del 19 / 02 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2004, n. 22-11686

Parere regionale ex art. 6 della L. 349/86 espresso ai sensi dell’art 18 della L.R. 40/1998 relativo alle “Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito” relative all’impianto nucleare di Trino, ubicato in Comune di Trino, Provincia di Vercelli presentato dalla Società SOGIN S.p.A. - Roma

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di ritenere, ai sensi e per effetti dell’art. 6 della L. 349/86, per i motivi indicati in premessa, che per il progetto di “Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito” relative all’impianto nucleare di Trino, ubicato in Comune di Trino, Provincia di Vercelli presentato da Sogin S.p.A. sia condivisibile l’obiettivo dello studio di impatto ambientale teso alla valutazione degli effetti dello smantellamento totale della centrale E.Fermi, con il rilascio del Sito privo da vincoli di natura radiologica ed ambientale e del conferimento dei materiali risultanti da tale operazione al Deposito nazionale;

- di considerare che il succitato parere potrà essere formulato solo a seguito della presentazione degli approfondimenti già evidenziati quale necessaria integrazione allo studio presentato e di seguito sinteticamente riassunti:

a) approfondimento e comparazione tra le opzioni rappresentate dal mantenimento dell’impianto in sicurezza sorvegliata (custodia protettiva passiva) e dallo stoccaggio provvisorio dei manufatti smantellati, trattati e condizionati, come meglio specificato in narrativa;

b) approfondimento, in termini di sicurezza nucleare e tutela ambientale degli effetti della costituzione in sito di una struttura provvisoria di stoccaggio intermedio come meglio specificato in narrativa;

c) redazione di un progetto organico di recupero/ripristino ambientale del sito, alla luce delle previsioni ovvero delle eventuali prescrizioni definite dagli strumenti di pianificazione e tutela di area e di settore.

- di far proprie le “conclusioni” di cui al paragrafo n. 4 del documento dell’VIII Commissione della Camera dei Deputati “Indagine conoscitiva sulla sicurezza ambientale dei siti e degli impianti ad elevata concentrazione inquinante di rifiuti pericolosi e radioattivi” approvato nella seduta conclusiva del 13 marzo 2003, con particolare riguardo al punto “IV” del paragrafo medesimo come evidenziato in narrativa;

- di ritenere, tuttavia, che allo stato attuale, non sussistano le condizioni per il perfezionamento del procedimento, in presenza delle incognite che permangono con riguardo alla variabile temporale collegata all’individuazione del sito deputato ad ospitare il Deposito nazionale per i rifiuti di terza categoria, nonché delle più generali incognite connesse alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio dei rifiuti di prima e seconda categoria relativamente alle previsioni della Legge 368/2003, come dettagliato in premessa;

- di riservarsi, a fronte del mutato quadro normativo in merito all’individuazione dei siti per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi di I, II e III categoria, di richiedere al Ministero delle Attività Produttive, nel caso perdurasse la situazione di indeterminatezza, l’approntamento di idonee misure e strumenti per la rimodulazione degli oneri di sistema in presenza di potenziale pregiudizio all’assetto ambientale e allo sviluppo socio-economico dei territori interessati dagli impianti elettronucleari e dalle installazioni del ciclo del combustibile;

- di inviare il presente atto al Ministero dell’Ambiente e del Territorio per il prosieguo dell’iter procedurale ex art. 6 della L. 349/1986.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)