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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 10.7
D.D. 27 novembre 2003, n. 1153

Autorizzazione al Comune di Vogogna (VCO) a mutare la dest.ne d’uso, per anni 10, di circa 7623 mq. di t.no com.le gravato di u.c., distinto al NCT fg. 9 mq. 41 p, fg. 10 mapp. 24p-67p-130p-, fg. 11 mq. 6p e Fg. 14 mapp. 8p-36p, per gestirlo in proprio o per darlo in conc.ne amm.va, event.te rinnovabile, al fine di acconsentire alla realizz.ne della strada di arroccamento necessaria per la riattivazione di 4 cave

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Vogogna (VCO= a mutare temporaneamente la destinazione d’uso per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile (fatte salve diverse disposizioni di legge), di circa 7623 mq. di terreno comunale gravato da uso civico individuato come parte delle particelle catastali distinte al NCT fg. 9 mappale 41, Fg. 10 mappali 24-67-130, Fg. 11 mappale 6 e Fg. 14 mappali 8-36, per gestirlo in proprio, o per darlo in concessione amministrativa a terzi, al fine di acconsentire alla realizzazione della strada di arroccamento per la riattivazione delle cave Righera, Mott, Paradiso e Cremosina, (e all’utilizzo agro-silvo-pastorale) e l’occupazione temporanea relativa ai lavori inerenti l’opera, nonché per le future eventuali manutenzioni, purchè eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

- che il Comune di Vogogna (VCO=, in caso di concessione amministrativa a terzi, dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dei relativi atti che verranno stipulati con il Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Comune e/o eventuale Concessionario non potrà operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie e che, in difetto, ogni concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

- di dare atto che:

- Il terreno di circa 7623 mq. oggetto del presente provvedimento, rimane gravato da uso civico, pertanto, è disciplinato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99-ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4.3.1997, inoltre, al termine o al decadere della presente autorizzazione (salvo rinnovo della stessa=, dovrà dal punto di vista ambientale essere restituito nelle condizioni originali, seguendo le prescrizioni delle competenti autorità, con rimozione dell’opera (se sarà richiesto) e sopperendo agli eventuali danni arrecati, da compiersi a cura e spese del Comune (nel caso di gestione in proprio), o dei Concessionari (nel caso di gestione di “terzi”": gli stessi dovranno comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine della realizzazione dell’opera e, qualora necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione;

- La somma accantonata dal Comune (nel caso di gestione in proprio), ovvero quella versata dal concessionario (nel caso di gestione di “terzi”) non potrà essere inferiore all’importo stabilito nella perizia dell’agronomo dr. Ivo Rabbogliatti in data 26.9.2003, corretta così come specificato in premessa in euro 112.273,28 (centododicimiladuecentosettantatre/28); eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione, disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune-Concessionario= o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali, di maggiori utili derivanti da condizioni migliori circa la futura attività estrattiva della quale la strada sarà opera accessoria;

- Allo scadere dell’autorizzazione, qualora sia necessaria una proroga per la prosecuzione dell’attività estrattiva, inerente la futura riapertura delle cave in argomento o, nel caso di mancata riapertura delle cave stesse, per il mantenimento dell’opera per altre finalità, sarà necessario rinnovare l’istanza, presso l’ufficio regionale usi civici, anche per la rideterminazione degli indennizzi alla popolazione usocivista locale;

- Il Comune di Vogogna (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti e/o accantonati in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a sé stesso, ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- Tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei concessionari.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri