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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 06

Codice 13.4
D.D. 2 dicembre 2003, n. 308

Autorizzazione al Comune di Azeglio ad effettuare la pesca di coregoni in epoca di divieto a scopo di ripopolamento

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Azeglio (TO), titolare del diritto esclusivo di pesca sul lago omonimo, ad effettuare la pesca di coregoni in epoca di divieto del 15 dicembre 2003 al 15 gennaio 2004, nelle acque del lago di Azeglio, al fine di provvedere mediante le opportune operazioni ittiogeniche al ripopolamento di dette acque avvalendosi dei signori (omissis)

Alle condizioni sottoelencate:

1) l’obbligo di attenersi all’uso degli attrezzi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge per la cattura dei riproduttori;

2) La pesca dovrà essere effettuata previa comunicazione alla Provincia competente per territorio della località, del giorno e dell’ora in cui la pesca viene esercita;

3) L’obbligo di osservare le disposizioni in materia e di cessare la pesca non appena le “campane” dell’incubatoio risultano complete e di trasmettere, a pesca ultimata alla Regione Piemonte - Assessorato Pesca -C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino, una dettagliata relazione sui riproduttori catturati divisi per sesso, sul loro peso medio e sulle uova ottenute;

4) I pesci catturati nel suddetto periodo debbono essere spremuti e regolarmente bollati prima di essere messi in commercio.

5) Al titolare della presente autorizzazione è fatto inoltre l’obbligo di osservare le norme previste dal D.M. 14.1.1949 in materia di piscicoltura.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie