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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Codice 21
D.D. 17 novembre 2003, n. 629

L.r. 40/98. Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto di “Lavori di sistemazione della Pista da sci n. 11" in Comune di Sauze d’Oulx (TO), presentato dal Comune di Sauze d’Oulx

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Che, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il presente progetto non debba essere sottoposto alla fase di Valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 12 della suddetta legge regionale;

- Che la compatibilità ambientale possa essere comunque garantita dall’osservanza delle seguenti prescrizioni per la redazione del progetto definitivo:

1. Rilevata la possibilità che nell’ambito delle attività di scavo venga rinvenuta la presenza di amianto all’interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti nei litotipi prevalenti si prescrive, ai fini della progettazione definitiva, che:

a) venga disposto un rilevamento geologico di dettaglio che caratterizzi i litotipi costituenti gli affioramenti rocciosi che saranno interessati dalle opere di scavo;

b) nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i., nonchè per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

c) ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

d) si sottolinea che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 1 della L. 443/2001.

2. Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzare ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva;

3. Considerato i notevoli quantitativi di materiali inerti originati sul cantiere e movimentati sullo stesso, a fronte di un preciso quadro dei volumi di scavo e riporto, della loro provenienza e della loro destinazione, dovranno essere maggiormente dettagliate le modalità operative, anche supportate da idonee planimetrie, con particolare riferimento al trasporto di tali materiali da un’area all’altra del cantiere stesso e alla identificazione di aree di temporanea deponia dei materiali;

4. Le operazioni di scavo dovranno prevedere il preventivo accantonamento e conservazione del materiale di scotico e la ricostituzione delle superfici dovrà essere eseguita ricollocando gli strati terrosi secondo la loro posizione originaria; alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione;

5. Il cantiere dovrà essere organizzato in modo da realizzare, contestualmente all’adeguamento della pista da sci, la riprofilatura delle scarpate, i drenaggi ed ogni altra opera prevista in progetto, in particolare l’innevamento artificiale e lo spostamento della linea Telecom;

6. Non dovranno essere realizzate opere di viabilità, anche se temporanee. Nel caso in cui risulti necessario adeguare in alcuni punti la viabilità di accesso esistente di cui si prevede l’utilizzo in fase di cantiere, gli interventi relativi dovranno essere progettati ai fini della fase definitiva e comportare esclusivamente operazioni di sistemazione, consolidamento e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione della sede stradale;

7. Nel caso di sversamenti accidentali di sostanze impregnanti, il terreno dovrà essere asportato e smaltito nel rispetto della normativa vigente e conseguentemente il sito dovrà essere ripristinato;

8. Considerato l’assetto idrogeologico generale dell’area, le acque intercettate nel corso dei lavori dovranno essere opportunamente convogliate negli impluvi naturali, evitando l’innesco di fenomeni erosivi anche locali;

9. Considerata la situazione attuale e i rilevanti movimenti terra prospettati, relativamente al complesso delle opere necessarie per il drenaggio e il consolidamento delle superfici già esistenti, nonchè di quelle di neo formazione, nel ribadire che queste dovranno essere realizzate il più possibile con l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, particolare cura dovrà essere impiegata nella progettazione delle opere di regimazione delle acque superficiali nelle zone di eventuale riporto di materiale, al fine d’impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati. Il progetto dovrà individuare soluzioni risolutive tenendo in debito conto le problematiche derivanti dalla nuova morfologia attribuita al sito con i lavori in oggetto: partendo dalle indicazioni del progetto preliminare, nella fase definitiva dovranno trovare maggiore dettaglio e trattazione le valutazioni sul dimensionamento e sulle verifiche di stabilità delle opere di sostegno eventualmente impiegate, nonchè la concezione delle opere di drenaggio, il loro puntuale posizionamento e la zona di recapito delle acque;

10. Occorrerà porre particolare attenzione, in fase di progettazione definitiva-esecutiva e di realizzazione dei lavori, al consolidamento, drenaggio ed immediato ripristino della copertura vegetale del tratto compreso tra la sez. 12 e la sez. 9 di progetto dove gli sbancamenti vanno ad interessare una preesistente scarpata artificiale che era in corso di progressiva lenta stabilizzazione e rinverdimento naturale dopo una fase di destabilizzazione successiva alla sua realizzazione. Anche il riporto a valle della pista, sempre nello stesso tratto, risulta piuttosto problematico a causa della pendenza del pendio e necessita pertanto di una particolare attenzione nelle opere di sostegno al piede e di raccolta delle acque di ruscellamento da monte;

11. Il previsto attraversamento della pista con manufatto in calcestruzzo sottostante alla stessa dovrà essere dotato nel lato verso monte di opportune opere di convogliamento realizzate in materiale naturale (legname e pietrame), mentre a valle dovrà essere esaminata l’opportunità di inserire opere di difesa antierosiva con utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica;

12. Si raccomanda la esecuzione dei lavori in un periodo dell’anno non caratterizzato da eventi meteorologici frequenti e di forte intensità, considerata la delicatezza delle operazioni di scavo e riporto per i volumi terrosi movimentati;

13. La progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica ed i derivanti oneri economici dovranno trovare rispondenza nel progetto;

14. Condivise in linea generale le opere di recupero, mitigazione e compensazione ambientale prospettate, anche in attuazione di tali prime indicazioni, il proponente dovrà produrre una chiara progettazione onde rappresentare e collocare planimetricamente gli interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale previsti, con la preferenziale adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, per la ricostruzione morfologica dei siti, per il consolidamento e la sistemazione superficiale dei terreni, nonchè per il contenimento e la mitigazione dell’impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico dei luoghi alterati durante i lavori e delle infrastrutture edificate. A tal proposito dovranno essere prodotti elaborati completi (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni, assonometrie, particolari costruttivi ecc.), propri della progettazione definitiva, atti a descrivere le opere progettate, nonchè le opportune valutazioni sul dimensionamento e sulle verifiche di stabilità delle opere di sostegno e di drenaggio delle acque superficiali previste negli interventi di recupero e sistemazione. Ai fini di una corretta valutazione quali-quantitativa delle medesime, esse devono trovare riscontro negli elaborati relativi all’analisi prezzi e nel computo metrico del progetto definitivo, nonchè negli allegati relativi alla definizione dei piani di manutenzione delle opere previsti ai sensi delle vigenti normative di legge;

15. Relativamente agli interventi di allargamento della pista, mediante ridefinizione del profilo (scavi e riporti) e taglio di alcune centinaie di soggetti arborei adulti, dovrà essere valutata progettualmente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea, compatibilmente con le esigenze del tracciato: parimenti dovranno essere attentamente valutate le azioni di eventuale livellamento corticale, in quanto se non limitate al minimo necessario rischieranno di compromettere la continuità e la qualità della copertura erbacea esistente;

16. Ai fini della progettazione definitiva, si dovrà prevedere che nel corso di lavori sia evitata l’estirpazione degli apparati radicati degli esemplari abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco;

17. Se idoneo e giuridicamente possibile, il legname abbattuto per la realizzazione della pista dovrà essere impiegato nell’ambito degli interventi di recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previsti nel progetto o in cantieri pubblici limitrofi di sistemazione territoriale nel contestuale rispetto della normativa e delle prescrizioni sugli usi civici;

18. Si raccomanda la attenta salvaguardia di tutte le aree umide, se adottate di vegetazione di pregio, presenti nelle zone del tracciato di progetto della pista e in quelle limitrofe: nessuna azione di cantiere dovrà pregiudicare la loro sopravvivenza;

19. Considerata la notevole sottrazione di naturalità dovuta all’intervento, si richiede, con specifico riferimento alle opere di compensazione, di destinare alle stesse maggiori somme e che tali interventi ricadano su ambiti più ampi, onde sortire un maggiore effetto compensativo: la loro progettazione dovrà essere sviluppata parallelamente al futuro progetto definitivo della pista 11 e la loro esecuzione dovrà avvenire entro due anni dalla fine dei lavori della pista stessa;

20. In merito ai lavori previsti per la realizzazione delle opere a verde, se eseguiti in economia, dovranno essere condotti da personale specializzato, viceversa, nel caso in cui costituiscano essi in tutto o parte dei lavori oggetto di appalto nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, la loro esecuzione dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

21. Si raccomanda che la direzione dei lavori delle opere in oggetto sia affrontata da gruppi multidisciplinari che, nel rispetto della normativa vigente, esprimano competenze professionali relative a tutti gli aspetti tecnici interessati, con particolare riferimento alla presenza di professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonchè le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di ingegneria naturalistica;

22. A fronte del potenziale impatto sulle specie presenti e nidificanti, dovuto alla riduzione della presenza del larice, deve essere considerata la possibilità di individuare interventi compensativi a favore di aree della stessa tipologia di quelle interferite (lariceti) nei quali vengano progettati interventi di protezione e riqualificazione ambientale a favore della fauna presente, con particolare riferimento al gallo forcello (parte del tracciato della pista ricade infatti nell’oasi faunistica di Sportinia, individuata dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora provinciale nel Piano Faunistico 2003/2007 come zona nella quale tutelare le popolazioni di gallo forcello), lupo, gufo reale e aquila reale;

23. I formicai del gruppo Fornica rufa presenti nelle aree oggetto dei lavori dovranno essere preventivamente ricollocati, con le cautele del caso, in zone con analoghe caratteristiche ecologiche non disturbate dalle attività di cantiere;

24. Si richiede di valutare attentamente, nell’ambito della progettazione definitiva, la possibilità di ridimensionare tutto l’intervento in oggetto, con particolare riferimento al tratto di pista successivo, nel verso della discesa, al bivio con la cosiddetta “Gran Pista”;

25. L’intervento risulta non conforme rispetto allo strumento urbanistico vigente in quanto l’allargamento della pista viene in parte ad interessare l’adiacente zona boscata. Risulta pertanto necessario, in assenza di conformità, che il Comune proceda all’adozione di specifica variante (di livello comunale) allo strumento urbanistico vigente sul proprio territorio, al fine di delimitare correttamente in cartografia il nuovo tracciato dell’opera;

26. Per i terreni vincolati da usi civici interessati da movimenti terra, ancorchè gli stessi non ne modifichino la destinazione d’uso, al fine dell’emanazione del provvedimento da parte della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico per l’ottenimento della disponibilità di tali terreni sarà necessario:

a) effettuare la verifica dello stato possessorio attuale dei beni civici interessati dalle opere, onde poter disporre, se del caso, la reintegra dei beni del patrimonio indisponibile del Comune e sistemare le eventuali pendenze giuridico-amministrative ed economiche emergenti;

b) acquisire:

- l’elenco dei terreni vincolati con l’indicazione della superficie occupata temporaneamente per il periodo di realizzazione degli interventi o in via definitiva se previste opere permanenti;

- la mappa catastale dell’area oggetto d’intervento con evidenziati i mappali gravati da uso civico, le opere che interessano gli stessi specificandone tipo e durata (es.: cantiere, cava, discarica temporanea, struttura permanente o di lunga durata, struttura pubblica);

- una relazione sullo stato attuale dei luoghi con idonea documentazione fotografica riferita alla cartografia catastale attraverso l’indicazione dei punti di ripresa;

- perizia di stima asseverata inerente i mancati frutti per il periodo di sospensione dell’esercizio del diritto per la realizzazione degli interventi e del successivo ripristino;

- perizia di stima asseverata del valore venale del terreno o del canone di concessione se i terreni sono rispettivamente oggetto di alienazione o concessione amministrativa a terzi;

27. Il proponente deve concordare con ARPA Piemonte (Coordinamento VIA/VAS) le modalità attuative e le tempistiche dei piani di monitoraggio durante le fasi ante-operam, di cantiere e post-operam per quanto riguarda le componenti ambientali potenzialmente compromesse dagli interventi. Tutti i dati, adeguatamente commentati ed in accordo con le specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A., relativi al monitoraggio concordato dovranno essere trasmessi ad ARPA Piemonte (Coordinamento VIA/VAS) nel minor tempo possibile;

28. Ad ARPA Piemonte è inoltre affidato, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in campo ad altri Enti, il controllo di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e pertanto il proponente deve dare tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori ad ARPA Piemonte (Coordinamento VIA/VAS) e concordare le forme ed i tempi di comunicazione dello stato di attuazione di tutte le misure compensative e mitigative incluse nel progetto e di quelle prescrittive ricomprese nel presente atto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Gaudenzio De Paoli