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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Codice 16.4
D.D. 3 novembre 2003, n. 183

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 e ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998. Modifica della determinazione della Direzione Industria n. 13 del 17 febbraio 2003 relativa all’autorizzazione della cava in località Cascina Lanca del Comune di La Loggia (TO) esercita dalla Società Zucca e Pasta S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il punto 1.2 dell’allegato A alla determinazione della Direzione Industria n. 13 del 17 febbraio 2003, viene così modificato “la massima profondità degli scavi deve essere corrispondente alla quota assoluta 188 m”.

2. La presente determinazione sarà inviata al Comune di La Loggia (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” - tratto torinese - per opportuna conoscenza.

3. Restano invariate tutte le prescrizioni contenute quanto previsto nella determinazione n. 13 del 17 febbraio 2003 e nei relativi allegati.

4. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto