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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Codice 12.3
D.D. 8 ottobre 2003, n. 206

L.R. 63/78, artt. 47 e 48. Attività agrometeorologiche del Settore Fitosanitario regionale. Euro 15.120,00 (Cap. 12990/03)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di individuare nelle stazioni agrometeorologiche elencate nell’allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante, quelle attualmente più significative e più idonee per rappresentare la rete agrometeorologica di tipo meccanico;

- di individuare nei seguenti Enti riportati a fianco di ogni stazione di cui all’allegato A) alla presente determinazione, i soggetti ai quali è stato richiesto il servizio di conferimento dei dati meteorologici al Settore Fitosanitario Regionale, competente per l’agrometeorologia, secondo le indicazioni del disciplinare già approvato con determinazione n. 246 del 19.11.1998 del dirigente del Settore Fitosanitario regionale;

Agripiemonte Cereali Via Trotti, 118 15100 Alessandria

AS.PRO.COR Corso Europa, 43 12051 Alba

AS.PRO.FRUT Via Caraglio, 16 12100 Cuneo

Vignaioli Piemontesi Via Roero, 43 14100 Asti

CIPA-AT Via Paolo Sacchi, 28 bis 10128 Torino

Ass.ne Gruppi Coltivatori Sviluppo P.zza S. Carlo 197 10123 Torino;

- di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, punto 1, lettera g) della L.R. 23 gennaio 1984 nº 7, e successive modificazioni ed integrazioni, ai succitati enti il conferimento dei dati meteorologici;

- di ritenere congruo il compenso, per l’anno 2003, di Euro 210,00 (esenti da oneri fiscali) per stazione per il CIPA-AT e Associazione Gruppi Coltivatori Sviluppo e di Euro 252,00 (oneri fiscali compresi) per i soggetti rimanenti;

- di esonerare i sopracitati Enti dal versamento della cauzione in considerazione della particolarità della fornitura e della notoria solidità degli stessi;

- di liquidare le competenze agli Enti sopracitati dietro presentazione di regolare documentazione debitamente vistata dal Dirigente del Settore Fitosanitario regionale e previa verifica del rispetto delle indicazioni fornite nel disciplinare;

- di applicare nei confronti degli Enti fornitori, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84, e successive modificazioni ed integrazioni, una penale pari all’1% del valore del servizio per ogni stazione, per ogni decade di ingiustificato ritardo nella fornitura dei dati, rispetto ai tempi riportati nel disciplinare (Allegato B):

- di liquidare ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 9/10/02 l’importo delle fatture entro 90 giorni; in caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla Regione Piemonte saranno pagati gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente.

Alla spesa complessiva di Euro 15.120,00, oneri fiscali compresi, si fa fronte mediante impegno sullo stanziamento del capitolo 12990/03 (accantonamento nº 100379).

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin