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Bollettino Ufficiale n. 06 del 12 / 02 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2004, n. 18-11523

Accordo tra Regione Piemonte, centrali cooperative e OO.SS. su modalità e tempi di pagamento nei contratti con le cooperative sociali iscritte all’albo di cui alla L.R. n° 18/94, art. 2

A relazione degli Assessori Cotto, Galante:

La cooperazione sociale in Piemonte rappresenta un fenomeno rilevante ed in costante crescita. Alla data del 30.11.2003, le cooperative sociali iscritte all’Albo, istituito ai sensi dell’art.2 della L.R. n. 18/94 m.e i. con L.R. n. 76/96, risultano essere complessivamente 431 di cui 242 di tipo A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi), 168 di tipo B ( cooperative che attraverso attività diverse inseriscono al lavoro persone svantaggiate) e 21 di tipo C ( consorzi sociali)

Da anni i servizi sociali pubblici sono gestiti o in forma diretta con personale dipendente o attraverso convenzioni con le cooperative sociali di tipo A. Quest’ultima modalità gestionale si inserisce appieno nel moderno sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, nel quale è riconosciuto alle formazioni del terzo settore un importante ruolo nell’ambito della sussidiarietà orizzontale. La specifica finalità della cooperazione sociale, già evidenziata dalla Legge quadro 8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, che ne ha riconosciuto lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, è stata inoltre ripresa e sottolineata dalla legge 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” nonché dal legislatore regionale sia in sede di normativa specifica sia con la recente legge “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” approvata dal Consiglio regionale il 16 dicembre 2003.

La Regione persegue, inoltre, politiche per l’inserimento nel tessuto sociale delle fasce marginali attraverso il lavoro, nell’ottica del superamento, qualora ve ne siano le condizioni, di un approccio esclusivamente assistenziale al problema del recupero e dell’integrazione delle persone svantaggiate o diversamente abili. In tale contesto, la proposta espressa dalla cooperazione sociale di tipo B, fortemente impegnata a dare risposte su scala locale, presenta caratteristiche singolari ed originali che hanno consentito a più di 2100 persone svantaggiate di raggiungere una soluzione lavorativa stabile ed economicamente retribuita in conformità alle tariffe contrattuali.

L’incremento degli occupati nel settore è in costante aumento, con conseguente crescita del volume della produzione. Il fenomeno della crescita dimensionale è quello di maggior rilievo, ed è legato in misura rilevante alle ragioni prima evidenziate di politiche attive del lavoro e di gestione dei servizi sociali pubblici in convenzione. Attualmente gli occupati nel settore sono più di 15.000, secondo i dati dell’albo regionale. Lo sviluppo della cooperazione sociale evidenzia inoltre la sua natura “locale” e di radicamento nel tessuto sociale, tale da connotarla come attore delle economie di territorio, fortemente intrecciate al territorio e ai suoi assetti comunitari. E’ inoltre da sottolineare il fatto che l’azione della cooperazione sociale consente di contenere i costi, producendo servizi socio- sanitari ed assistenziali nonché attività finalizzate all’ inserimento lavorativo. Le azioni di coesione sociale, di natura riparativa, di servizi di prossimità, di interventi rivolti ai minori, disabili, anziani e più in generale di aiuto e contenimento del disagio sono note.

Tra i principali enti pubblici che ricorrono alla cooperazione sociale vi sono le ASL, i Consorzi Socio Assistenziali, i Comuni, le stesse IPAB.

Peraltro, i positivi andamenti occupazionali e del volume della produzione si scontrano con alcuni elementi di criticità molto preoccupanti. In primis, il continuo ritardo dei pagamenti dei servizi effettuati. Il protrarsi della situazione produce un elevato fabbisogno finanziario, con costi onerosi che minano le basi imprenditoriali delle cooperative, mettendo a rischio il pagamento delle retribuzioni dei soci lavoratori e degli addetti con possibili ricadute sulle spese correnti di conduzione dei servizi. A questo proposito occorre anche segnalare che le cooperative sociali sono organizzazioni “labour intensive”. La situazione, oltre a compromettere gravemente le imprese interessate, rischia di avere ricadute alquanto pesanti sulla qualità dei servizi con conseguenze negative per i cittadini utenti.

Nel corso della Conferenza regionale della cooperazione sociale in data 3 luglio 2003, le Associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali hanno fatto presente la situazione di grave sofferenza per la mancanza di liquidità delle imprese associate, dovuta principalmente al protrarsi del mancato pagamento soprattutto da parte delle ASL.

Pertanto, al fine di approfondire le tematiche connesse alla congiuntura su evidenziata e per addivenire ad una possibile proposta operativa di soluzione della situazione di esposizione delle cooperative sociali per crediti regressi, da inserire in un apposito protocollo di intesa da sottoporre alla sottoscrizione delle parti interessate, è stato istituito un tavolo tecnico fra gli Assessorati regionali competenti, le rappresentanze delle cooperative , degli EE.LL, delle OO.SS. ed altre realtà del comparto sanitario.

Le parti intervenute hanno trovato un accordo sui punti seguenti, che sono oggetto del protocollo di intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante:

* Riconoscimento dell’importante e insostituibile ruolo assunto dalla cooperazione sociale nell’assicurare i servizi di welfare indispensabili ai cittadini piemontesi;

* Presa d’atto circa la particolare natura dei servizi offerti dalle cooperative sociali consistenti in prestazioni ad alta intensità di manodopera;

* Necessità che le pubbliche amministrazioni mettano in atto adeguati provvedimenti per porre rimedio alla grave situazione di esposizione finanziaria dovuta ai crediti vantati nei loro confronti da parte delle cooperative sociali piemontesi;

* Impegno da parte della Amministrazione regionale, da estendersi agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, affinché nei contratti stipulati con le Cooperative Sociali, iscritte all’albo di cui alla LR n. 18/94:

1. non siano stabiliti tempi di pagamento superiori ai 90 giorni dalla data della fattura;

2. si ponga una particolare attenzione rispetto alla possibile previsione di tempi di pagamento inferiori al limite prima indicato (90 giorni data fattura);

3. nel caso non sia attivabile la raccomandazione di cui al precedente punto 2, prevedere che la componente di costo del servizio o della prestazione direttamente riferita al lavoro (costo del personale dedicato), forfettariamente calcolata in percentuale non inferiore al 60% del totale, sia fatturata a parte con tempi di pagamento a 30 giorni data fattura.

4. Eventuali contratti già stipulati in difformità dal presente accordo sono da ricondurre ai termini del presente accordo entro 120 giorni.

5. Impegno da parte delle cooperative sociali, per poter fruire del presente accordo, a rispettare i contratti nazionali di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, allegando dichiarazione in proposito alla documentazione concernente il contratto, indicando sulla fattura la denominazione cooperativa sociale nonché la data del provvedimento di iscrizione all’albo delle cooperative sociali piemontesi;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

* di approvare il protocollo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e, considerata la significativa ricaduta sul mondo delle cooperative sociali nonché il conseguente rilevante coinvolgimento del comparto sanitario, di demandarne la sottoscrizione da parte dei competenti Assessori alle Politiche sociali ed alla Sanità;

* di impegnare la Regione Piemonte, nei contratti che concernono la cooperative sociali, al rispetto delle modalità di pagamento indicate nel protocollo stesso, estendendo tale direttiva agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Protocollo di intesa tra: la Regione Piemonte, le Organizzazioni del movimento cooperativo, le Organizzazioni Sindacali sottoscritto in data 4 febbraio 4

PREMESSO CHE:

Da anni i servizi sociali pubblici sono gestiti o in forma diretta con personale dipendente o attraverso convenzioni con le cooperative sociali di tipo A e che le politiche regionali per l’inserimento nel tessuto sociale delle fasce marginali attraverso il lavoro trovano nella cooperazione sociale di tipo B un fondamentale interlocutore, che negli anni ha consentito a più di 2100 persone svantaggiate di raggiungere una soluzione lavorativa stabile ed economicamente retribuita in conformità alle tariffe contrattuali;

Attualmente gli occupati nel settore sono più di 15.000, secondo i dati dell’albo regionale, e che l’azione della cooperazione sociale consente di contenere i costi, producendo servizi socio- sanitari ed assistenziali nonché attività finalizzate all’ inserimento lavorativo;

La cooperazione sociale ha assunto un importante ruolo nell’assicurare i servizi di welfare indispensabili ai cittadini piemontesi e che la natura dei servizi offerti dalle cooperative sociali consiste in prestazioni ad alta intensità di manodopera;

I positivi andamenti occupazionali e del volume della produzione si scontrano con alcuni elementi di criticità molto preoccupanti dovuti principalmente al continuo ritardo dei pagamenti dei servizi effettuati e che il protrarsi della situazione produce un elevato fabbisogno finanziario, con costi onerosi che minano le basi imprenditoriali delle cooperative e mettono a rischio il pagamento delle retribuzioni dei soci lavoratori e degli addetti con possibili ricadute sulla qualità dei servizi e conseguenze negative per i cittadini utenti;

Tra i principali enti pubblici che ricorrono alla cooperazione sociale vi sono le ASL, i Consorzi Socio Assistenziali, i Comuni, e le IPAB;

Con LL.RR n. 18/94 “Norme di attuazione della legge 8.11.1991 - Disciplina delle cooperative sociali” e la recente “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” approvata dal Consiglio regionale il 16 dicembre 2003, la Regione Piemonte ha inteso riconoscere, promuovere e sostenere il ruolo della cooperazione sociale piemontese nella nuova realtà del sistema integrato dei interventi e servizi sociali e la sua particolare vocazione nelle politiche attive del lavoro nei confronti delle persone svantaggiate valorizzandone altresì la specifica finalità ad agire nel perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini;

Con D.G.R. n 18-11523 in data 19.01.2004 la Giunta regionale, per contribuire a risolvere la gravosa situazione di esposizione finanziaria delle cooperative sociali piemontesi, ha demandato gli Assessori competenti in materia a siglare il presente protocollo;

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dall’ Assessore alle Politiche sociali Mariangela Cotto e dall’Assessore alla Sanità Valter Galante

E

I rappresentanti delle centrali della cooperazione nelle persone di:

Gianfranco Marocchi - Presidente Federsolidarietà Piemonte - Torino;

Anna Di Mascio - Vicepresidente Cooperazione Sociale Arcst Legacoop - Torino;

Renato Gariano - Commissario Federazione Regionale A.G.C.I. - Torino;

Sartori Gastone - Consigliere Direttivo ed Esecutivo Regionale U.N.C.I. - Torino;

I rappresentanti delle OO.SS regionali nelle persone di:

Adriano Degioanni - Segretario Generale Regionale FISASCAT-CISL - Torino;

Giovanna Ventura - Segretario Regionale CISL - Torino;

Antonio Di Capua - Segretario Regionale UILFPL - Torino;

Piero Valpreda - Segretario Regionale UIL Piemonte - Torino;

Antonio Canalia - Segretario Regionale CGIL Piemonte - Torino;

Laura Seidita - Segretario Regionale FP CGIL Piemonte - Torino.

SI CONVIENE SU QUANTO SEGUE:

L’ Amministrazione regionale, nei propri contratti stipulati con Cooperative Sociali, iscritte all’albo di cui alla LR n. 18/94, si impegna al rispetto delle modalità di pagamento sottoindicate, estendendo tale direttiva agli Enti del Servizio Sanitario Regionale:

1. non siano stabiliti tempi di pagamento superiori ai 90 giorni dalla data della fattura;

2. si ponga una particolare attenzione rispetto alla possibile previsione di tempi di pagamento inferiori al limite prima indicato (90 giorni data fattura);

3. nel caso non sia attivabile la raccomandazione di cui al precedente punto 2, prevedere che la componente di costo del servizio o della prestazione direttamente riferita al lavoro (costo del personale dedicato), forfettariamente calcolata in percentuale non inferiore al 60% del totale, sia fatturata a parte con tempi di pagamento a 30 giorni data fattura. Le cooperative sociali indicano sulla fattura la denominazione cooperativa sociale nonché la data del provvedimento di iscrizione all’albo delle cooperative sociali piemontesi;

4. eventuali contratti già stipulati in difformità dal presente accordo sono da ricondurre ai termini del presente accordo entro 120 giorni.

I firmatari del presente accordo inoltre:

si impegnano a definire strategie congiunte per valorizzare il ruolo della cooperazione sociale piemontese nella rete integrata di interventi e servizi sociali e nel sistema piemontese di politiche attive del lavoro per le persone svantaggiate e a porre rimedio alla grave situazione di esposizione finanziaria delle cooperative sociali dovuta principalmente al ritardo dei pagamenti da parte degli enti pubblici.

In particolare:

La Regione Piemonte si impegna:

* a promuovere l’adozione di un accordo con gli stessi contenuti da parte degli Enti Gestori di servizi socio assistenziali e degli enti pubblici del territorio:

Le cooperative sociali, per poter fruire del presente accordo, si impegnano:

* a rispettare i contratti nazionali di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, allegando dichiarazione in proposito alla documentazione concernente il contratto e sottoponendosi alle opportune verifiche.

Torino lì 4 febbraio 2004

NOTA A VERBALE

Le scriventi OO.SS. CGIL CISL UIL Confederali e di Categoria Regionali precisano che la problematica, legata alla esposizione finanziaria delle cooperative sociali, dovrà essere superata attraverso accordi specifici su tale materia tra la Regione e le Associazioni delle Cooperative Sociali.

Inoltre, CGIL CISL UIL richiamano l’attenzione sul pieno rispetto della DGR n. 178-43880 del 14/3/1995 (approvazione convenzione tipo), affinchè negli appalti pubblici, per la parte della definizione dei costi, vengano pienamente previsti i costi contrattuali e assicurativi definiti dal CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.