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Bollettino Ufficiale n. 06 del 12 / 02 / 2004

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 febbraio 2004, n. 5

Accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella , le Comunità Montane Alta Valle Cervo La Bursch, Alta Valle Elvo, Valle di Mosso e i Comuni di Biella, Graglia, Pollone, attuativo del “Piano degli interventi” del Biellese compreso nel “Programma delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006", L.166/2002, D.G.R. n.36-8210 del 13/1/2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di approvare, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2000 e conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n.27-23223 del 24/11/1997 “Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”, l’Accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella , le Comunità Montane Alta Valle Cervo La Bursch, Alta Valle Elvo, Valle Mosso e i Comuni di Biella, Graglia, Pollone, attuativo del “Piano degli interventi del Biellese”, compreso nel “Programma delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" (L.166/2002; D.G.R. n.36-8210 del 13/1/2003), che si allega quale parte integrante del presente decreto.

L’Accordo di programma di cui al presente decreto non determina variante agli strumenti urbanistici dei Comuni sottoscrittori.

E’ istituito il Collegio di vigilanza ai fini della corretta applicazione dell’Accordo di programma, composto dai rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto l’Accordo di programma e presieduto dal Presidente della Giunta regionale, i cui compiti sono definiti ed esercitati secondo le modalità di cui all’art.17 dell’Accordo medesimo.

Enzo Ghigo

allegato

Accordo di programma ai sensi dell’art.34 del D.Lgs n.267/2000  attuativo del “Piano degli interventi” inerente l’ambito provinciale del Biellese" stralcio del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive - Piemonte 2006, art.21 della Legge 166/2002.

L’anno 2003, il giorno 17 del mese di dicembre, in Biella presso la Sede della Provincia di Biella,

TRA

* la REGIONE PIEMONTE, rappresentata dall’Assessore al Turismo Sport Olimpiadi 2006 ETTORE RACCHELLI, su delega del Presidente della Giunta regionale (delega dell’11/12/2003, prot n.21457/S1/1.45), in attuazione di quanto previsto con la DGR nr. 40-9049 del 14/4/2003, di seguito, per brevità, citata come “Regione”;

* la PROVINCIA DI BIELLA, rappresentata dal Presidente della Giunta provinciale Orazio Scanzio, in attuazione di quanto previsto con la delibera della GP n. 105 del 01/04/2003 di seguito, per brevità, indicata come “Provincia”;

* la COMUNITA’ MONTANA VALLE DI MOSSO rappresentata dal Presidente Orazio Garbella, a ciò autorizzato con delibera GCM nr 88 del 09/12/2003;

* la COMUNITA’ MONTANA ALTA VALLE ELVO rappresentata dal Presidente Renato Sassi, a ciò autorizzato con delibera dell’Organo rappresentativo della CM nr. 31 del 16/12/2003 ;

* la COMUNITA’ MONTANA ALTA VALLE CERVO LA BURSCH rappresentata dal Commissario Pier Giorgio Rapa;

* la CITTA’ DI BIELLA, rappresentato dal Vice Sindaco Diego Presa, a ciò autorizzato con delibera G.C. nr. 627 del 12/12/2003;

* il COMUNE DI POLLONE, rappresentato dal Sindaco Giuseppe Falchero, in attuazione di quanto previsto con la delibera della GC n. 25 del 31/03/2003

* il COMUNE DI GRAGLIA, rappresentato dal Sindaco Ezio Astrua, a ciò autorizzato con delibera GC n 70 del 12/12/2003.

d’ora in poi “le Parti”.

PREMESSO

che il Piemonte ospiterà i XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006";

che l’evento olimpico per la sua rilevanza mondiale pone il Piemonte nella favorevole ed eccezionale condizione di presentarsi alla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita degli appassionati degli sport invernali ma come luogo d’eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere psico-fisico;

che, al fine di amplificare l’effetto Olimpiadi Torino 2006 e, soprattutto, mantenerlo successivamente nel tempo è necessario promuovere e strutturare l’insieme dei territori regionali vocati alla pratica sportiva e al turismo di qualità nelle sue varie componenti;

che la Regione Piemonte, nell’intento di promuovere e sostenere il realizzarsi sul proprio territorio degli effetti olimpici auspicati e sopra descritti, ha attivato una serie di iniziative, riassumibili nella sigla “Piemonte 2006", finalizzate a determinare le condizioni programmatiche, finanziarie e operative per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito;

che, a seguito delle iniziative assunte dalla Regione Piemonte, con l’approvazione della Legge n. 166/2002, in particolare con l’art. 21, si è pervenuti allo stanziamento di risorse da destinare alle infrastrutture sportive e turistiche da realizzare sul territorio regionale in occasione dell’evento olimpico mediante la predisposizione di uno specifico Programma regionale;

che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 21 della Legge n.166/2002, la Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 36-8210 del 13/1/2003, ha approvato un “Documento di indirizzo programmatico e procedurale” per la definizione e l’approvazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 di cui all’art.21 della Legge n.166/2002;

che tale “Documento di indirizzo” prevede che la Regione promuova presso le Province e gli Enti locali e pubblici interessati la sottoscrizione di Protocolli d’intesa, preliminari alla stipula di Accordi di programma, aventi per oggetto Piani di intervento finalizzati alla realizzazione, nei territori non direttamente interessati dallo svolgimento dei Giochi Olimpici, di infrastrutture e di impianti turistici e sportivi che concorrono a formare e dare attuazione al citato Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

che nel corso di incontri tenutisi tra la Regione e la Provincia di Biella, finalizzati a porre le basi per la sottoscrizione dei Protocollo d’intesa, sono stati individuati, quali ambiti di intervento principali per il territorio provinciale del Biellese quelli “di sviluppo delle aree turistiche montane”, “valorizzazione del sistema neve” e “potenziamento del sistema sportivo”; “miglioramento della rete pubblica di informazione e accoglienza” e “potenziamento di collegamenti viari strategici e infrastrutture connesse con il miglioramento della mobilità e della fruizione delle aree turistiche”;

che, sempre nel corso di tali incontri anche con il coinvolgimento degli altri Enti locali del territorio interessati , si è concordemente giunti alla definizione del Piano degli interventi e del relativo Protocollo d’intesa;

che in data 17 aprile 2003 è stato sottoscritto tra le Parti (ad eccezione del Comune di Graglia e la Comunità Montana Alta Valle Elvo compresi solo successivamente nel Piano degli interventi) a Biella presso il Palazzo della Provincia il Protocollo d’intesa di cui è parte integrante il “Piano degli interventi inerente l’ambito provinciale del Biellese” quale stralcio funzionale del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, predisposto ai sensi dell’art.21 della L.166/2002 e secondo le finalità e le procedure definite dal citato “Documento di indirizzo” approvato con D.G.R. n.36-8210 del 13/1/2003;

che con il citato Protocollo d’intesa è stato definito il relativo Piano degli interventi costituito da n. 15 .interventi proposti dai soggetti firmatari dello stesso per un totale di investimento di euro 22.987.241,16 di cui euro 17.369.299,64 a carico della Regione Piemonte che utilizza allo scopo le risorse rese disponibili allo scopo dall’art.21 della L.166/2002;

che come stabilito dal “Documento di indirizzo” è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 55-9902 dell’8/7/2003 la “Cabina di regia” preposta al coordinamento e alla gestione attuativa del Programma regionale Piemonte 2006 - Opere di accompagnamento e dei Piani di intervento provinciali;

che la “Cabina di regia”, presieduta dall’Assessore regionale al Turismo Sport e Olimpiadi 2006, è articolata organizzativamente su base provinciale in relazione a ciascun Piano degli interventi approvato, e vede la presenza del rappresentante designato della Giunta provinciale oltre che dei responsabili tecnico-amministrativi della Regione e della Provincia;

che a supporto della “Cabina di regia” è stato altresì individuato, come previsto sia dal provvedimento regionale citato di costituzione e dallo stesso Protocollo d’intesa, un Gruppo Tecnico di Lavoro (GTL) che comprende il Responsabile del procedimento dell’Accordo di programma, i responsabili e gli incaricati tecnico-amministrativi della Regione e della Provincia di riferimento - che a tal fine deve individuare una specifica struttura incaricata del coordinamento locale del Programma regionale “Piemonte 2006"- Opere di accompagnamento;

che con deliberazione della Giunta regionale n.72-10238 del 1°/8/2003 è stato designato il Dott. Gaudenzio De Paoli, Direttore regionale Turismo Sport Parchi, quale Responsabile dei procedimenti di Accordo di programma previsti dal citato “Documento di indirizzo” per l’attuazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

che nel rispetto di quanto previsto dal “Documento di indirizzo” citato e dal Protocollo d’intesa sono state effettuate a cura del Responsabile del procedimento di Accordo di programma e del relativo Gruppo Tecnico di Lavoro, sulla base della documentazione amministrativa e tecnica presentata dagli enti proponenti e attuatori dei progetti compresi nel Piano degli interventi inerente l’ambito provinciale del Biellese, le verifiche in merito al livello di elaborazione progettuale delle opere, agli aspetti economico-finanziari, alla completezza della documentazione amministrativa e tecnica presentata, alle criticità connesse con la fattibilità degli interventi, ai tempi di attuazione stimati;

che in sede di “Cabina di regia”, nella seduta del 15 settembre 2003 si è provveduto all’aggiornamento del Piano degli interventi oggetto del Protocollo d’intesa, come risulta dal relativo verbale (depositato agli atti presso l’Ufficio del Responsabile del procedimento dell’Accordo di programma e gli Uffici competenti della Regione e della Provincia di Biella);

che a seguito di tale aggiornamento il progetto indicato al n 5 “Seggiovia Lago Mucrone-Colletto” compreso nel Piano degli interventi oggetto del Protocollo d’intesa, proposto dalla Comunità Montana Bassa Valle Cervo è stato sostituito con: a)" Rifugio Monbarone" proposto dal Comune di Graglia; b) “Area prodotti locali della Trappa” e c) “Area ristoro e prodotti locali a Bagneri” proposti dalla Comunità Montana Alta Valle Elvo; d) “Completamento di sistemazione del piazzale di Bielmonte” proposto dalla Comunità Montana Valle di Mosso e che tali modifiche non determinano variazione sostanziale dell’investimento complessivo inizialmente previsto, né incrementano la quota complessiva di cofinanziamento regionale;

che in data 16 ottobre 2003 si è tenuta a Torino a la conferenza di cui all’art.34 del D.Lgs. 267/2000 in cui i soggetti interessati (compresi il Comune di Graglia e la Comunità Montana Alta Valle Elvo nel frattempo coinvolti nel Piano degli interventi) hanno unanimemente espresso il loro consenso all’avvio della procedura di Accordo di programma per la realizzazione del Piano degli interventi, già oggetto del Protocollo d’intesa e aggiornato successivamente secondo quanto sopra descritto;

che nell’ambito delle attività istruttorie esperite dal Responsabile del procedimento e dal Gruppo Tecnico di Lavoro costituito nell’ambito della Cabina di regia si è provveduto a richiedere e raccogliere le certificazioni e le dichiarazioni dei rispettivi responsabili dei rispettivi progetti compresi nel Piano degli interventi in merito: all’assunzione dei provvedimenti e degli atti necessari a garantirne la realizzazione sia dal punto di vista finanziario, sia progettuale; agli obblighi autorizzativi compresa la necessità di varianti agli strumenti urbanistici; alla definizione della modalità di appalto scelta;

che l’ulteriore istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Responsabile del procedimento di Accordo di programma e dal relativo Gruppo Tecnico di Lavoro, non ha fatto rilevare elementi ostativi all’inserimento di tutti i progetti compresi nel citato Piano degli interventi e nel successivo aggiornamento;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi del Gruppo tecnico di Lavoro costituito nell’ambito della Cabina di regia e a seguito delle attività e iniziative assunte allo scopo, è pervenuto alla formazione del testo definitivo dell’Accordo e del Piano degli interventi allegato, secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso, come risulta dal verbale della riunione del 10 dicembre 2003 tenutasi presso la Provincia di Biella;

Tutto ciò premesso e considerato,

visto l’art.34 del D.Lgs. 267/2000;

richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

* deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24/11/1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma”;

* D.P.G.R. del 17/2/2003, N.5/R. “Regolamento regionale in materia di Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006",

SI CONVIENE e SI STIPULA

quanto segue:

Art.1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art.2 - Oggetto dell’Accordo

L’Accordo di programma ha per oggetto la realizzazione del Piano degli interventi relativo all’ambito provinciale del Biellese, stralcio del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, predisposto ai sensi dell’art.21 della L.166/2002 e secondo le finalità e le procedure definite dal “Documento di indirizzo programmatico e procedurale” approvato con provvedimento della Giunta regionale n.36-8210 del 13/1/2003.

Il Piano degli interventi in argomento costituisce l’Allegato 1, parte integrante del presente Accordo di programma.

Art.3 - Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte, in qualità di promotore e titolare dell’Accordo stesso;

- la Provincia di Biella (*);

- la Comunità Montana Valle di Mosso (*);

- la Comunità Montana Alta Valle Elvo (*); ..

- la Comunità Montana Valle Cervo La Bursch (*);

- la Città di Biella (*);

- il Comune di Pollone (*);

- il Comune di Graglia (*);

(*) Soggetti attuatori delle opere comprese nel Piano degli interventi oggetto del presente Accordo di programma.

Art. 4 - Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile in qualità di promotore e titolare dell’Accordo di programma è la Regione Piemonte; Responsabile del procedimento di accordo di programma è il dott. Gaudenzio De Paoli, Direttore regionale Turismo Sport Parchi, nominato con D.G.R. n.72-10238 del 1°/8/2003; la struttura regionale incaricata delle attività di coordinamento operativo e amministrative connesse con l’Accordo di programma in questione è individuata nel “Progetto di rilevanza strategica ”XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 - Sviluppo e potenziamento del sistema infrastrutturale impiantistico regionale a completamento del programma olimpico", di cui il Programma regionale delle infrastrutture sportive e turistiche Piemonte 2006 e i relativi Piani degli interventi sono parte integrante.

Le Parti prendono atto della costituzione della “Cabina di regia” di cui alla D.G.R. n.55-9902 dell’8/7/2003 con fini di coordinamento e di gestione attuativa del Programma regionale delle infrastrutture sportive e turistiche Piemonte 2006 e si impegnano a garantirne il funzionamento, secondo le modalità previste dalla stessa deliberazione regionale, e a rispettarne le decisioni e le indicazioni.

Le Parti prendono atto altresì atto della costituzione, nell’ambito della “Cabina di regia” e secondo le indicazioni della D.G.R. citata, del Gruppo Tecnico di Lavoro (G.T.L.) con compiti di supporto operativo alla “Cabina”.

La struttura provinciale incaricata delle attività di coordinamento locale del Programma regionale Piemonte 2006 e del Piano degli interventi , componente provinciale del G.T.L., è stata individuata in conformità di quanto previsto dalla “Cabina di regia” nella Giunta Provinciale del 05 agosto 2003;

I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di programma - anche ai fini del funzionamento della “Cabina di regia” - sono individuati nei rispettivi Responsabili legali degli Enti attuatori e nei Responsabili del procedimento delle opere inserite nell’allegato Piano degli interventi.

Art.5 - Piano degli interventi

Il Piano degli interventi oggetto dell’Accordo di programma, allegato e parte integrante di quest’ultimo (Allegato n.1), concorre alla definizione del Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, ai sensi dell’art. 21 della Legge n.166/2002, secondo quanto precisato dal citato “Documento di indirizzo” e ne costituisce stralcio funzionale.

In relazione ai principali ambiti di intervento del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, individuati dal citato “Documento di indirizzo”, il Piano degli interventi oggetto dell’Accordo di programma è finalizzato principalmente alla valorizzazione del sistema turistico attraverso: “sviluppo delle aree turistiche montane”, “valorizzazione del sistema neve” e “potenziamento del sistema sportivo”; “miglioramento della rete pubblica di informazione e accoglienza” e “potenziamento di collegamenti viari strategici e infrastrutture connesse con il miglioramento della mobilità e della fruizione delle aree turistiche”;

L’individuazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi allegato è stata effettuata sulla base dell’analogo Piano oggetto preliminarmente del Protocollo d’intesa - definito secondo i criteri del citato “Documento di indirizzo” - sottoscritto in data 17 aprlie 2003 e dei successivi aggiornamenti apportati dalla Cabina di regia anche sulla base delle richieste avanzate dai soggetti proponenti/attuatori.

Il livello di elaborazione progettuale minimo considerato al fine dell’inserimento dei progetti nel Piano degli interventi allegato è quello preliminare, come definito e approvato ai sensi della L.109/94 e s.m.i.

Il Piano degli interventi comprende n 16 progetti per un totale di investimento pari a euro 22.987.211,07;

Art.6 - Piano finanziario

Per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi l’investimento complessivamente stimato ammonta a euro 22.987.211,07;

La ripartizione degli oneri complessivamente a carico degli Enti sottoscrittori è la seguente:

Regione Piemonte euro 17.369.298,84

Enti Attuatori euro 5.617.912,23

(es. Provincia, CC.MM, Comuni)

Totale euro 22.987.211,07

Il Piano degli interventi allegato contiene, per ciascun progetto, il dettaglio della ripartizione delle quote di cofinanziamento a carico dei soggetti sopra indicati, secondo le modalità di compartecipazione agli investimenti definite dal citato “Documento di indirizzo”.

Per quanto concerne la quota di co-finanziamento della Regione Piemonte complessivamente prevista a favore del Piano degli interventi allegato, la stessa è garantita dalle somme rese disponibili dall’art.21 della legge n.166/2002 per la predisposizione e l’attuazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, iscritte nel Bilancio regionale per l’anno 2003 e pluriennale 2003-2004-2005 (cap.25598).

Le quote con cui gli altri Enti concorrono al co-finanziamento dei progetti compresi nel Piano degli interventi, secondo il dettaglio indicato nel Piano allegato, risultano disponibili secondo l’apposita dichiarazione del Responsabile dei servizi Finanziari di ciascun Ente, depositate agli atti presso gli Uffici del Responsabile del procedimento di Accordo e della Provincia.

Art.7 - Co-finanziamento regionale ed economie di spesa

In tutti i casi in cui si verifichino variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicato nel Piano allegato, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dagli enti attuatori.

Nei casi in cui a seguito della definizione finale dei quadri economici dei progetti (progetti esecutivi), di modifiche in senso riduttivo degli stessi (nei limiti di quanto consentito dall’Accordo, Artt.13 e 14), di rideterminazione dei quadri economici in applicazione dei ribassi d’asta una volta aggiudicati i lavori, di risparmi conseguiti nel corso dei lavori e sulle somme a disposizione di cui ai relativi quadri economici, ecc. si realizzino economie rispetto a quanto preventivato per ciascun progetto nell’allegato Piano degli interventi, la quota di co-finanziamento regionale sarà proporzionalmente ridotta. Le economie così realizzate comportano il recupero automatico delle stesse nelle disponibilità della Regione, da utilizzare a favore della completa attuazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 anche mediante il cofinanziamento di nuove iniziative e interventi promossi dalla stessa Regione.

Sarà cura della Regione, nell’ambito delle attività della “Cabina di regia”, l’aggiornamento periodico sull’utilizzo delle economie “recuperate” nel corso dell’attuazione del Piano degli interventi allegato.

La Regione potrà inoltre valutare, in sede di “Cabina di regia”, anche eventuali nuove proposte di intervento manifestate dalla Provincia o dagli enti locali purchè coerenti con il Programma regionale Piemonte 2006 (cfr. Art.12).

L’uso delle economie realizzate sulla quota di co-finanziamento regionale assegnata a ciascun intervento per la realizzazione di varianti in corso d’opera, opere aggiuntive e/o di miglioria, per nuove iniziative o per altre evenienze di carattere imprevedibile ed eccezionale a favore dello stesso soggetto attuatore dell’intervento su cui si sono realizzate le stesse economie, sarà valutato su richiesta dell’interessato, tramite la Provincia, dalla “Cabina di regia”.

Le economie realizzate sulle quote di cofinanziamento regionale, risultanti complessivamente disponibili nell’ambito del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, allo scadere dell’anno 2005 (termine di cui all’art.11 in cui devono essere completate le opere) potranno essere utilizzate dalla Regione a fini di “premialità” (maggiorazione del contributo già assegnato ai soggetti attuatori) a favore di quegli Enti attuatori che avranno rispettato il cronoprogramma dei lavori definito da ciascun progetto e rispettato il termine di cui sopra per la completa realizzazione delle opere (31/12/2005).

Art.8 - Trasferimento delle risorse

La Regione Piemonte si impegna a trasferire la propria quota di co-finanziamento ai singoli beneficiari individuati dal Piano degli interventi, su richiesta scritta e documentata degli stessi.

LAVORI ED OPERE - ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE

(spese ammissibili come da quadri economici dei progetti)

1° Acconto

* In tutti casi di realizzazione di lavori e opere:

- 10 % del contributo assegnato a seguito della stipula dell’Accordo di programma;

2° Acconto

a) Nei casi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici (art. 19, comma 1, lett. a, L.109/94 e s.m.i.):

- 50% del contributo a seguito dell’inizio dei lavori (nei casi dovuti la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d’asta);

b) Nei casi di appalto integrato o in concessione (art. 19, comma 1, lett. b, e art. 19, comma 2, L.109/94 e s.m.i.)

- 20% del contributo a seguito dell’individuazione dell’impresa assegnataria e della sottoscrizione del relativo contratto (nei casi dovuti la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d’asta);

- 30% del contributo rideterminato a seguito dell’inizio dei lavori.

3° Acconto

* In tutti i due casi a) e b)

- 30% del contributo rideterminato a seguito della realizzazione del 50% dell’importo dei lavori previsti sulla base degli SS.A.LL.

Saldo

- 10 % del contributo rideterminato o minor somma necessaria a presentazione del Certificato di Collaudo dei lavori e del quadro riepilogativo della spesa.

FORNITURE

1° Acconto

- 10 % del contributo assegnato a seguito della stipula dell’Accordo di programma;

2° Acconto

- 50% del contributo a seguito dell’individuazione dell’impresa assegnataria e della sottoscrizione del relativo contratto (nei casi dovuti la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d’asta);

Saldo

- 40% del contributo rideterminato o minor somma ad avvenuta fornitura, sulla base della presentazione delle fatture e della relativa collaudazione (nei casi dovuti oppure certificazione del responsabile del procedimento).

In relazione alle modalità di liquidazione sopra descritte, la Direzione regionale competente provvederà a fornire al beneficiario anche tramite la Provincia l’elenco completo della documentazione necessaria ai fini dell’erogazione.

Si precisa fin d’ora che, ai fini delle suddette erogazioni del contributo, nei casi in cui gli enti attuatori abbiano segnalato - mediante le certificazioni e le dichiarazioni sottoscritte preliminarmente alla stipula dell’Accordo di programma riferite a ciascun progetto compreso in quest’ultimo - la necessità di varianti urbanistiche per la realizzazione del/i progetto/i, la Regione richiederà il riscontro documentato dell’avvenuta approvazione della variante in particolare, nel caso di variante urbanistica “parziale”, dovrà essere fornita la relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Nei casi in cui l’iter di approvazione della variante urbanistica sia stato attivato ma non risulti ancora concluso la Regione valuterà nell’ambito della “Cabina di regia”, in relazione all’avanzamento dello stesso, la possibilità di erogare ugualmente - in via eccezionale e limitatamente al 1°acconto - il contributo richiesto.

La mancata approvazione delle varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione dei progetti costituisce elemento per l’applicazione di quanto previsto al successivo Art.13.

Ciascun beneficiario si impegna inoltre a fornire alla Regione Piemonte e alla Provincia la documentazione tecnica, amministrativa e contabile nonché ogni altra informazione richiesta inerente il monitoraggio dell’intervento, secondo le modalità ed i tempi che verranno comunicati dalla Direzione regionale competente e/o dalla struttura provinciale incaricata.

Art. 9 - Iter progettuale e attuativo dei progetti

Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l’approvazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi, per l’ottenimento delle autorizzazioni, per l’espletamento delle gare d’appalto e l’attuazione degli stessi nonché per la loro gestione è in capo ai singoli Enti attuatori i quali, a tal fine, si impegnano al rispetto delle normative vigenti in materia di opere, forniture e servizi pubblici.

Gli Enti attuatori beneficiano, ai fini dell’attuazione dei progetti, del cofinanziamento della Regione nell’ambito del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 nonché di altri eventuali co-finanziamenti della Provincia e di altri Enti o soggetti secondo le indicazioni del Piano degli interventi allegato.

Ad esclusione dei casi previsti da specifiche norme in cui la titolarità dell’attivazione delle conferenze dei servizi non è dell’Amministrazione che realizza l’opera (es. Verifica di VIA ai sensi L.R.n.40/98; approvazione di progetti di impianti a fune da parte delle Comunità Montane ai sensi dell’art.96 della L.R. n.44/2000 e Regolamento regionale del 19/5/2003, n.7/R), l’attivazione delle stesse conferenze è a cura degli Enti attuatori dei progetti compresi nel Piano (Amministrazioni procedenti) nel rispetto della legislazione vigente (Legge n.241/1990 e s.m.i.).

Qualora gli Enti attuatori (Amministrazioni procedenti) intendano attivare le conferenze dei servizi - in relazione a valutazioni di opportunità e nei casi indicati dalla normativa vigente - nonché alla Legge n.241/1990 e s.m.i.), le strutture della Regione e della Provincia incaricate del Programma regionale Piemonte 2006 si impegnano a collaborare con tali Amministrazioni, e queste ultime con la Regione e la Provincia, ai fini del coordinamento dell’insieme delle conferenze che verranno attivate per dare attuazione al Piano degli interventi del presente Accordo.

Il coordinamento, da svolgersi nell’ambito delle attività della “Cabina di regia” e del Gruppo Tecnico di Lavoro, è finalizzato ad ottimizzare lo svolgimento delle conferenze dei servizi, in particolare quelle che vedono la partecipazione di rappresentanti della Regione e della Provincia per l’espressione di pareri e autorizzazioni di competenza di queste ultime.

Nei casi invece in cui l’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi avvenga mediante singoli procedimenti ordinari, gli Enti attuatori si impegnano altresì a coordinare l’attivazione delle relative richieste da rivolgere alla Regione e/o alla Provincia con queste Amministrazioni. A tal fine la Regione e la Provincia, per ognuna delle autorizzazioni/pareri di competenza provvederanno, tramite le rispettive strutture incaricate del Programma regionale Piemonte 2006, a fornire le necessarie indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle richieste al fine di assicurare l’iter più rapido ed efficace.

Art. 10 - Gestione degli interventi

La gestione dei servizi erogati dalle opere realizzate in attuazione del Piano degli interventi allegato dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione di opere pubbliche.

Gli enti attuatori degli interventi compresi nel Piano allegato si impegnano ad operare sin d’ora, nel rispetto della normativa vigente, affinché possa essere garantita la sostenibilità dei costi di gestione delle opere una volta realizzate.

Gli Enti attuatori si impegnano, inoltre, a garantire l’uso gratuito dei servizi generali, turistici e sportivi erogati, una volta realizzati gli interventi, alle persone portatrici di handicap impegnandosi pertanto, oltre agli obblighi di legge, ad effettuare sia in sede di progettazione, sia di ipotesi gestionale, scelte che consentano la massima fruibilità delle opere da parte di detti soggetti.

Gli enti attuatori si impegnano altresì ad applicare (o far applicare nel caso di gestione indiretta) uno sconto, a favore della popolazione residente nel Comune in cui verranno realizzati gli impianti turistici e sportivi compresi nel Piano o nel territorio di competenza dell’ente attuatore, pari almeno al 20% delle tariffe d’uso che saranno applicate in fase gestionale limitatamente agli impianti sovvenzionati dal presente Programma.

Art. 11 - Durata dell’Accordo e tempi di attuazione

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione delle opere comprese nel Piano degli interventi allegato stabilita entro il 31/12/2005; i lavori inerenti tali opere dovranno iniziare non oltre il 31/12/2004.

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe dei termini sopra indicati potranno essere concesse nei casi e secondo le modalità dei successivi paragrafi.

La programmazione dei lavori (cronoprogramma) oltre i termini sopra indicati - discendente dalla complessità e dall’entità delle opere da realizzare e da particolari condizioni ambientali o che si realizzino nel corso dell’iter attuativo nonché eventualmente connessa a procedure di affidamento dei lavori normate secondo tempi non compatibili con i termini sopra indicati - deve costituire caso eccezionale.

In tali casi il soggetto attuatore dovrà preventivamente informare la “Cabina di regia” che valuterà la compatibilità dell’iniziativa con la funzionalità complessiva del Piano pronunciandosi in merito.

Proroghe dei termini di inizio e di completa realizzazione delle opere potranno essere valutate e autorizzate dalla “Cabina di regia”, a seguito di richiesta preventiva del soggetto interessato e per ragioni indipendenti dalla volontà di quest’ultimo, sulla base di comprovate motivazioni.

Dilazioni preventivate e proroghe dei termini di inizio e di completa realizzazione delle opere comportano la mancata assegnazione della “premialità” di cui al precedente Art.7.

Art.12 - Modifiche dell’Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Le procedure di cui al precedente paragrafo riguardano le modifiche sostanziali all’Accordo di programma; tali modifiche sono sottoposte dalla “Cabina di regia”, su richiesta motivata di uno o più dei sottoscrittori, al Collegio di vigilanza di cui al successivo Art.17, che ne valuterà la coerenza con le finalità dell’Accordo pronunciandosi in merito all’accoglibilità e all’attivazione delle relative procedure.

La “Cabina di regia” si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali e/o accoglibili, ne propone l’efficacia mediante apposito verbale - senza che ciò comporti l’avvio delle procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo - informando il Presidente del Collegio di vigilanza che valuterà la necessità di convocare o meno sull’argomento i componenti del Collegio stesso.

In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza entro i 10 giorni successivi alla data di ricezione della citata comunicazione, da inviare per conoscenza anche alla “Cabina di regia”, la decisione della Cabina si intende assunta e efficace.

Non costituiscono modifiche sostanziali dell’Accordo le modifiche apportate al Piano degli interventi compresi lo stralcio di progetti, la sostituzione e l’introduzione di nuovi progetti di cui al successivo art.13 (purchè proposti e attuati dagli stessi soggetti sottoscrittori dell’Accordo per i quali, in tali casi, varranno gli impegni previsti e assunti con il presente Accordo) nonché le varianti che alterino le finalità e le caratteristiche funzionali dei progetti se, ciascuna di queste modifiche, è ritenuta comunque accoglibile dalla “Cabina di regia” in quanto coerente con le finalità del Piano degli interventi e/o del “Programma regionale Piemonte 2006" .

Non costituiscono modifiche all’Accordo le dilazioni e le proroghe di cui all’art.11, le varianti progettuali di cui al successivo Art.13 purché tali atti siano preventivamente autorizzati dalla “Cabina di regia” nonché la varianti di cui al successivo Art.14 se proposte con le modalità in esso previste.

Le modifiche del Piano degli interventi limitate a variazioni dei costi e delle quote di cofinanziamento (nei limiti di quanto previsto dall’Art.7) non costituiscono modifica dell’Accordo.

Non costituiscono altresì modifiche dell’Accordo gli eventuali Accordi di Programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo, purché non ne limitino l’operatività.

Art.13 - Variazioni del Piano degli interventi - Decadenza di interventi

Il Piano degli interventi oggetto del presente Accordo non può essere modificato nella sua composizione di progetti nemmeno parzialmente senza una previa decisione della “Cabina di regia”.

Proposte di varianti progettuali agli interventi compresi nel Piano che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie o nell’ambito dello stesso Piano dovranno essere sottoposte alla valutazione della “Cabina di regia” che si pronuncerà secondo le modalità di cui all’Art.12.

Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell’iter attuativo dei progetti compresi nel Piano degli interventi, l’impossibilità a realizzare l’opera e/o a rispettare le modalità e i tempi stabiliti, la Regione potrà proporre nell’ambito della “Cabina di regia” lo stralcio dell’iniziativa dal Piano, la quale si pronuncerà secondo le modalità di cui all’Articolo precedente. Lo stralcio dell’intervento dal Piano comporta la decadenza automatica del co-finanziamento regionale e l’avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.

Il mancato inizio dei lavori entro l’anno 2004 potrà comportare lo stralcio dei progetti non avviati entro tale termine; in tali casi non sarà comunque attribuita la “premialità” di cui all’Art.7.

L’eventuale richiesta di sostituzione degli interventi stralciati - per le ragioni sopra descritte - con altre iniziative, di costo pari o inferiore, che soddisfino i criteri di ammissibilità definiti dal “Documento di indirizzo”, le finalità del Piano e i criteri di inserimento nell’Accordo di programma - compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere - sarà valutata nell’ambito della “Cabina di regia” che si pronuncerà secondo le modalità di cui all’Art.12.

Art.14 - Varianti progettuali

Eventuali varianti in corso d’opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà, sentiti i responsabili della struttura provinciale incaricata, in relazione a quanto stabilito al primo comma del presente articolo. In assenza di comunicazioni in merito le varianti si intendono ammissibili viceversa dovranno essere sottoposte alla valutazione della “Cabina di regia”, come previsto al secondo paragrafo del precedente articolo 13.

Eventuali incrementi del costo delle opere, a seguito di dette varianti, che comportino il superamento dell’importo del finanziamento assegnato, saranno a carico dei singoli soggetti attuatori.

Art.15 - Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non determina, in relazione alle opere comprese nell’annesso Piano degli interventi e nei casi in cui fosse necessaria, variante degli strumenti urbanistici dei Comuni in cui le stesse sono previste.

Restano valide le eventuali procedure di varianti urbanistiche funzionali alla realizzazione delle opere in oggetto regolarmente adottate dagli enti interessati dal presente Accordo.

Art.16 - Dichiarazione di pubblica utilità

L’approvazione del presente Accordo di programma comporta per le opere comprese nel Piano degli interventi allegato e parte integrante dello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000.

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l’applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n.327 (“Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità”).

Le Amministrazioni, soggetti attuatori delle opere comprese nel Piano degli interventi di cui al presente Accordo, interessate all’applicazione delle citate procedure espropriative per dette opere sono titolate all’espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n.327.

Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.

Art. 17 - Organi di vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Giunta regionale (o suo delegato) e dai rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto l’Accordo.

Il Collegio vigila sulla corretta applicazione dell’Accordo di programma; in particolare i suoi compiti sono quelli a tal fine indicati nella D.G.R. del 24/11/1997, n.27-33223.

Per lo svolgimento delle sue attività il Collegio si avvale della “Cabina di regia”; quest’ultima relaziona periodicamente al Collegio sullo stato di attuazione dell’Accordo, fornisce le informazioni richieste in merito, sottopone a quest’ultimo i casi di competenza, in particolare quelli previsti agli Artt.12 e 19.

Art.18 - Vincolatività dell’Accordo e Impegni tra le Parti

Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

La Provincia, da parte sua, si impegna a prevedere per tutta la durata attuativa dell’Accordo di programma la struttura incaricata del coordinamento locale del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, ai fini dello svolgimento delle attività ad essa assegnate con la D.G.R n. 55-9902 dell’8/7/2003 di costituzione della “Cabina di regia” e del Gruppo Tecnico di Lavoro.

Gli enti attuatori (stazioni appaltanti) si impegnano inoltre, per quanto concerne la progettazione, l’affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere compresi nel Piano degli interventi allegato al pieno rispetto della normativa vigente in materia di realizzazione e di gestione di opere e di servizi pubblici.

Art.19 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all’art.17

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest’ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Biella ed uno scelto in rappresentanza dei restanti sottoscrittori che giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall’avvio dell’esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Torino provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell’invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Art. 20 - Approvazione ed efficacia

Il presente Accordo è approvato a norma dell’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali - ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 mediante Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Responsabile del procedimento ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 21 - Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 22 - Registrazione

Il presente Accordo di programma verrà registrato solo in caso d’uso, con costi a carico dell’Ente richiedente.

Art. 23 - Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Quanto citato e non allegato è depositato agli atti del Responsabile del procedimento di Accordo, salvo quanto diversamente indicato.

Elenco Allegati

Allegato 1 : “Piano degli interventi dell’ambito provinciale del Biellese”.

Letto, confermato e sottoscritto

Biella, lì 17 dicembre 2003

Per la Regione Piemonte
L’Assessore al Turismo Sport Olimpiadi 2006
Ettore Racchelli

Per la Provincia di Biella
Il Presidente
Orazio Scanzio

Per la Comunita’ Montana Valle Di Mosso
Il Presidente
Orazio Garbella

Per la Comunita’ Montana Alta Valle Elvo
Il Presidente
Renato Sassi

Per la Comunita’ Montana Alta Valle Cervo La Bürsch
Il Commissario
Pier Giorgio Rapa

Per la Citta’ di Biella
Il Vice Sindaco
Diego Presa

Per il Comune Di Pollone
Il Sindaco
Giuseppe Falchero

Per il Comune di Graglia
Il Sindaco
Ezio Astrua