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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 05
Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616
Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare le linee guida regionali per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dellart. 3, comma 3, lett. c) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52 così come individuate nellallegato Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui allart. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui allart. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52.
1. PREMESSE
Ai sensi dellart. 2, comma 1, lettera b, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dellambiente in materia di inquinamento acustico) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute allinserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
Nel seguito il termine opera o attività è utilizzato per intendere tutte le tipologie di infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni, soggetti alla presentazione della documentazione di impatto acustico.
La documentazione di impatto acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere lindividuazione e lapprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.
Qualora lopera o attività rientri nel campo di applicazione del presente provvedimento (paragrafo 3), il proponente deve verificare se quanto ha intenzione di realizzare comporti linstallazione o lutilizzo di sorgenti sonore o lesercizio di attività rumorose. In proposito si richiama lattenzione sulla necessità di considerare tutte le emissioni sonore connesse alla realizzazione e allesercizio dellopera o allo svolgimento dellattività in progetto, sia in modo diretto, sia indotto (unicamente a tal fine si è predisposto lelenco esemplificativo e non esaustivo riportato in Allegato 1).
Esaminare limpatto acustico in sede di progetto è indispensabile per ottemperare agli obblighi di legge e si rivela peraltro conveniente perché in tale fase si possono adottare soluzioni tecniche meno onerose (quali ad esempio una accurata disposizione di locali, macchine e impianti) rispetto a quelle di norma necessarie per realizzare il risanamento acustico in un momento successivo.
La predisposizione di tale documentazione prende avvio dalla descrizione dellopera o attività e dallanalisi delle sorgenti sonore connesse ad essa, ma il suo esame non può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente: per una corretta valutazione è pertanto necessario caratterizzare il clima acustico ante-operam, comprensivo dei contributi di tutte le sorgenti sonore, preesistenti a quanto in progetto, che hanno effetti sullarea di studio. La documentazione deve descrivere inoltre lo stato dei luoghi e le caratteristiche dei ricettori circostanti. Occorre quantificare gli effetti acustici prodotti dallopera o attività in corrispondenza dei ricettori con particolare riguardo a quelli sensibili (quali ad esempio scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali), nonché indicare i presidi di mitigazione e le modalità operative che saranno adottati dal proponente al fine di rispettare i limiti di legge.
Qualora la normativa richieda di valutare il livello differenziale di immissione sonora, risulta di particolare importanza la caratterizzazione della rumorosità residua (ante-operam) In tal caso è necessario analizzare landamento temporale della rumorosità ante-operam durante il periodo in cui si prevede saranno attive e funzionanti le sorgenti sonore connesse a quanto in progetto. La corretta valutazione previsionale del livello differenziale deve infatti porsi in condizioni di potenziale massima criticità del differenziale stesso, come definito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dellinquinamento acustico).
Le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere o attività indicate al paragrafo 3, sono adottati previo accertamento, mediante istruttoria della documentazione presentata, della conformità dellopera o attività medesima sotto il profilo acustico.
2. DEFINIZIONI
Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.
Area di studio: larea di studio è la porzione di territorio entro la quale incidono gli effetti della componente rumore prodotti durante la realizzazione e lesercizio dellopera o attività in progetto e oltre la quale possono essere considerati trascurabili. Lindividuazione dellarea di studio può essere effettuata in modo empirico purché si basi su ipotesi cautelative, esplicitate nella documentazione presentata (paragrafo 4, punto 6). In casi dubbi essa può essere determinata in via analitica secondo le seguenti definizioni:
* gli effetti della componente rumore nei confronti di un determinato ricettore sono trascurabili quando il rumore prodotto durante la realizzazione e lesercizio dellopera o attività in progetto nelle condizioni più gravose sotto il profilo acustico rientra nei limiti fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e risulta inferiore al valore minimo della rumorosità residua presente nel tempo di riferimento considerato (diurno o notturno) presso lo stesso ricettore;
* per valore minimo della rumorosità residua si intende il valore del livello statistico L90 valutato su base oraria con costante di tempo slow.
Per le altre definizioni si richiamano la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sullinquinamento acustico), la citata legge regionale n. 52/2000 e i provvedimenti ad esse connessi.
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
Ai sensi dellart. 10 della legge regionale n. 52/2000, la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:
1. di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);
2. delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui allart. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sullinsediamento e sullattività dei pubblici esercizi);
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
3. di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
Ai fini del presente provvedimento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui allart. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dellart. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa - confezione di abbigliamento su misura - pasticcerie, gelaterie - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie - eccetera). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con lutilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici - lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero).
Si evidenzia che i titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente provvedimento, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.
4. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico che lha predisposta, deve contenere:
1. descrizione della tipologia dellopera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile lutilizzo, dellubicazione dellinsediamento e del contesto in cui viene inserita;
2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dellattività e degli impianti, indicando leventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante lesercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse allopera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa lindicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;
4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
5. identificazione e descrizione dei ricettori presenti nellarea di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione duso, laltezza, la distanza intercorrente dallopera o attività in progetto (per la definizione di ricettore si rinvia alla definizione riportata al paragrafo 2);
6. planimetria dellarea di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata, e in scala adeguata (ad esempio 1:2000), deve indicare lubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche.
7. indicazione della classificazione acustica definitiva dellarea di studio ai sensi dellart. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni duso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile a ciascun ricettore presente nellarea di studio, ponendo particolare attenzione a quelli che ricadono nelle classi I e II;
8. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nellarea di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dellinquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);
9. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dallopera o attività nei confronti dei ricettori e dellambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, allinterno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
10. calcolo previsionale dellincremento dei livelli sonori dovuto allaumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dellambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;
11. descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore secondo quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché lentità prevedibile delle riduzioni stesse;
12. analisi dellimpatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti allavvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui allart. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dellart. 9, comma 1, della legge regionale n. 52/2000, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;
13. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e lesercizio di quanto in progetto;
14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto competente in acustica ambientale ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.
5. SEMPLIFICAZIONE
La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dallesercizio dellopera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi. Pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 4 a condizione che sia puntualmente giustificata linutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo 4.
Per quelle attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissioni sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, le Associazioni di categoria possono far predisporre da tecnici competenti in acustica ambientale appropriati schemi semplificati di documentazione di impatto acustico.
6. CASI PARTICOLARI
Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione duso degli immobili e/o la tipologia dellattività che in essi sarà svolta, il comune rilascia provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.
7. VERIFICHE
In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dellEnte che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nellambito del medesimo, lesecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dellopera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche allARPA.
Allegato 1
SORGENTI SONORE E ATTIVITÀ RUMOROSE ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO
a) macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);
b) mulini e altri impianti destinati allattività di macinazione o di miscelazione;
c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
d) impianti frigoriferi di tipo non domestico;
e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);
f) gruppi elettrogeni;
g) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
h) lavorazioni rumorose svolte allesterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, eccetera);
i) macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento);
j) attrezzature e macchine da cantiere;
k) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;
l) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dellaria o dellacqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;
m) impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);
n) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori, funzionamento dellimpianto frigorifero del veicolo, ecc.);
o) parcheggi con numero di posti auto superiori a 10;
p) flussi di traffico indotti da parcheggi e da poli attrattivi di persone;
q) impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora.