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Bollettino Ufficiale n. 05 del 5 / 02 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 93-11429

L.R. 24 / 02. Criteri per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali e consortili dei rifiuti urbani e delle aree ecologiche comunali

A relazione dell’Assessore Cavallera:

L’applicazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e successive modifiche ed integrazioni ha dato origine, nel tempo, a numerose problematiche interpretative, causate anche dalla mancata o ritardata emanazione dei decreti ministeriali attuativi dei principi in esso contenuti. Per ovviare a tali difficoltà ed al fine di garantire l’uniformità dell’azione amministrativa in materia di rifiuti la Giunta Regionale ha adottato alcune Deliberazioni, fra cui la n. 122-19675 del 2/6/1997 “Prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione del Decreto Legislativo 22/1997" e la n. 29-24571 dell’11/5/1998 ”L.R. 59/1995, ulteriori indicazioni sull’applicazione del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni" che disciplinano tra l’altro le fasi di raccolta dei rifiuti e la conduzione delle stazioni di conferimento.

In particolare, per quanto riguarda la gestione delle stazioni di conferimento si prevede che la loro conduzione “è di competenza e privativa pubblica e rientra nelle operazioni di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, punti e) ed f) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

In data 25 novembre 1998 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 28/4/1998, n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” che, all’articolo 8, comma 2, lettera a), annovera tra gli impianti fissi previsti dalla categoria 6, le stazioni di conferimento dei rifiuti raccolti in modo differenziato ed al successivo articolo 9, comma 5, prevede la necessità che tali impianti debbano essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 o 33, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Tale disposizione ha creato e continua a creare difficoltà applicative e disparità di trattamento tra le singole amministrazioni locali e consente il diffondersi di controlli non coordinati, in quanto prevalentemente legati a valutazioni di tipo soggettivo.

Richiamata la competenza prevista dalla Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 “Norme per la gestione dei rifiuti”, che attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di regolamentare, mediante l’adozione di procedure, direttive ed indirizzi anche ad integrazione di quelli emanati dallo Stato, le attività di gestione dei rifiuti, ivi comprese le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani e delle relative strutture a servizio.di tali operazioni.

Al fine di ovviare alle difficoltà sopra enunciate si ritiene necessario adeguare le disposizioni regionali in materia, ai principi stabiliti dal DM 406/1998, in base ai criteri regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali e consortili dei rifiuti urbani e delle aree ecologiche comunali, contenuti in allegato alla presente Deliberazione.

Tale allegato sostituisce quanto previsto in merito dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 122-19675 del 2/6/1997e n. 29-24570 dell’11/5/1998.

Ritenuto infine, che dodici mesi, costituiscano un lasso di tempo congruo per adeguare i centri di raccolta comunali e consortili, le aree ecologiche comunali ed ogni altra struttura di

servizio, funzionale alle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presenti sul territorio piemontese,ai criteri indicati nell’allegato alla presente Deliberazione.

Sentite le Amministrazioni provinciali piemontesi;

Vista la Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24

Vista la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44

Vista la Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le considerazioni espresse in premessa

- di approvare i criteri regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali e consortili dei rifiuti urbani e delle aree ecologiche comunali, di cui all’allegato alla presente Deliberazione e costituente parte integrante della medesima.

- di stabilire che i centri di raccolta comunali e consortili, le aree ecologiche comunali ed ogni altra struttura di servizio, funzionale alle operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani, devono essere adeguati ai criteri contenuti nell’allegato alla presente Deliberazione, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dello stesso provvedimento.

Tali indirizzi sostituiscono quanto previsto in materia, dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 122-19675 del 2/6/1997 e n. 24-570 dell’11/5/1998.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

CRITERI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E CONSORTILI DEI RIFIUTI URBANI E DELLE AREE ECOLOGICHE COMUNALI.

CENTRI DI RACCOLTA COMUNALII E CONSORTILI DEI RIFIUTI URBANI

Il centro di raccolta è un’area, debitamente attrezzata, destinata al conferimento ed al raggruppamento delle frazioni di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi ed assimilati, ad integrazione e completamento dei servizi di raccolta e trasporto presenti sul territorio, accessibile all’utenza, in orari stabiliti ed alla presenza del personale addetto.

1. Funzioni.

Il centro di raccolta ha la funzione primaria di assicurare il conferimento separato dei flussi delle varie frazioni di rifiuti. urbani ed assimilati.

Il centro di raccolta deve inoltre:

- integrarsi con il sistema di raccolta differenziata esistente sul territorio e con le altre strutture di servizio per il recupero dei rifiuti;

- permettere all’utenza il conferimento diretto di quei rifiuti che per loro natura, pericolosità o dimensioni, ovvero per motivazioni economiche o di strutturazione del servizio, non sono compatibili con le raccolte domiciliari, le raccolte con contenitore stradale o su chiamata; deve inoltre consentire la possibilità di conferire , da parte dell’utenza domestica , i rifiuti per i quali sia stato stabilito uno specifico divieto di conferimento all’interno del normale circuito di raccolta del rifiuto indifferenziato;

- sostituirsi ai punti incontrollati di conferimento dei rifiuti ingombranti, con una gestione volta al recupero dei rifiuti, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie;

- consolidare le iniziative di raccolta differenziata, anche attraverso l’adozione di sistemi di incentivazione economica;

- facilitare un rapporto di comunicazione diretto fra gestore del servizio pubblico ed utenza servita.

Ove realizzabile è opportuno valutare all’interno o nei pressi del centro di raccolta stesso, la possibilità di creare un’area per il conferimento di materiali destinati direttamente al riuso. Qualora sia dotato di tale ulteriore funzione, è opportuno attrezzare il centro di raccolta, con un punto di accoglienza per il contatto con il pubblico.

2. Localizzazione e bacino d’utenza.

I centri di raccolta devono essere realizzati in ogni Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ed in ogni caso servire un bacino minimo d’utenza, pari ad almeno 1.000 abitanti.

Devono essere collocati strategicamente sul territorio, situati il più possibile vicino alle aree urbane in modo da essere facilmente raggiungibili dagli utenti. Le aree prescelte devono inoltre avere una viabilità adeguata per agevolare l’accesso sia alle autovetture o piccoli automezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti dei trasportatori e dei recuperatori.

I centri di raccolta non possono essere localizzati nella fascia di rispetto cimiteriale ex art. 27 c. 5 L.R. 56/77, né in modo incompatibile con le norme d’attuazione del piano stralcio delle fasce fluviali, predisposto dall’Autorità di Bacino del Po ex legge 183/89 e s.m.i..

3. Utenza servita.

I centri di raccolta devono essere principalmente a disposizione dell’utenza domestica.

I centri di raccolta a servizio di comuni o aggregazioni di comuni con più di 5000 abitanti possono essere strutturati per accogliere anche rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, provenienti da utenze commerciali ed artigianali di piccole e medie dimensioni. Le modalità di conferimento, le tipologie ed i quantitativi massimi di rifiuti assimilati conferibili, devono essere definiti dai regolamenti dei Consorzi di bacino, di cui alla L.R. 24 / 02 e/o dai regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani.

4. Criteri generali di realizzazione e gestione

Il centro di raccolta deve avere una pavimentazione idonea al transito di veicoli ed impermeabilizzata nella zona di scarico dei rifiuti. Tutta l’area deve essere recintata con rete di altezza non inferiore a due metri, dotata di cancello di dimensione sufficiente al transito degli automezzi.

Inoltre:

- la zona di conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti assimilati deve essere attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori e/o disporre di platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate per il deposito dei rifiuti, ad eccezione del vetro e dei materiali inerti che devono sempre essere depositati in cassoni/contenitori. Nel caso di conferimento dei rifiuti in cassoni scarrabili è necessario prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;

- il centro di raccolta deve essere opportunamente mascherato alla vista ed integrato nell’ambiente. Ai fini, sia dell’integrazione paesaggistica e naturalistica, sia della costituzione di un’idonea barriera frangivento, risulta necessaria, quando possibile, la predisposizione di una fascia di vegetazione sempreverde, preferibilmente costituita da specie arbustive ed arboree autoctone, posta nelle immediate vicinanze delle infrastrutture stesse ed eventualmente di una fascia perimetrale naturaliforme, nell’ambito della quale il materiale vegetale deve essere messo a dimora con una distribuzione secondo gruppi plurispecifici di soggetti arbustivi ed arborei autoctoni, di età ed altezza diversi;

- la zona dedicata al conferimento dei rifiuti pericolosi, degli oli minerali usati,degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, delle batterie, della carta e cartone, deve essere protetta mediante copertura, dagli agenti atmosferici. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta degli oli minerali usati, degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, degli accumulatori al piombo e degli altri rifiuti liquidi pericolosi deve avvenire su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare gli sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, non collegato al sistema fognario. Il deposito di oli minerali usati può essere effettuato in contenitori mobili, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

- deve essere dotato al suo interno o nelle immediate vicinanze di un luogo chiuso, a servizio degli addetti;

- deve prevedere un idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone adibite al deposito dei rifiuti;

- deve essere dotato di sistemi antincendio e di illuminazione ed eventualmente di impianto di pesatura.

Per la gestione occorre attenersi almeno alle seguenti indicazioni:

- all’entrata dell’area, leggibile dall’esterno, deve essere esposta un’esplicita cartellonistica che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta e gli orari di apertura all’utenza;

- la viabilità interna deve essere segnalata con indicazioni di semplice ed immediata lettura, ed il posizionamento dei contenitori deve agevolare il conferimento da parte dell’utenza

- servita

- il personale addetto deve essere validamente formato al servizio;

- il centro di raccolta deve essere sottoposto periodicamente ad operazioni di disinfestazione;

- all’interno del centro di raccolta deve essere mantenuta una sistemazione decorosa ed efficiente, garantendo sia la minimizzazione della manipolazione manuale dei rifiuti, sia il rispetto di tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente;

- nella gestione devono essere valutati tutti gli elementi che possono contribuire a ridurre i costi di esercizio, pur mantenendo orari di apertura che garantiscano a tutte le utenze servite la possibilità di conferire i rifiuti;

- è opportuno valutare modalità di gestione che prevedano il coinvolgimento delle forme di associazionismo locale ed inoltre attivare forme di incentivazione che invoglino l’utenza a conferire i rifiuti in modo differenziato

- il centro di raccolta rappresenta un punto d’incontro tra l’amministrazione pubblica (e relativo gestore del servizio pubblico) ed utenti, entrambi necessari e funzionali al recupero delle risorse contenute nei rifiuti, e pertanto come tale deve essere gestito, pubblicizzato e sponsorizzato.

- deve essere valutata la possibilità di far effettuare direttamente all’utenza un conferimento ulteriormente differenziato di rifiuti particolari, quali i rifiuti cartacei, vetrosi e metallici; a titolo esemplificativo, nel caso del rifiuto cartaceo, occorre valutare la possibilità di far conferire separatamente i cartoni ed i quotidiani dal resto della carta mista; ciò allo scopo di favorirne il successivo recupero, anche in considerazione del maggior valore di particolari flussi di rifiuti;

- presso il centro di raccolta deve essere tenuto, con cadenza di registrazione settimanale, apposito registro di carico e scarico dei rifiuti urbani pericolosi, di cui all’art.12 del D.Lgs 22/97.

5. Rifiuti conferibili presso il centro di raccolta.

Presso il centro di raccolta devono poter essere conferiti in modo differenziato almeno i seguenti rifiuti derivanti da utenze domestiche:

- carta

- cartoni

- frazione verde (sfalci e potature)

- vetro, anche sotto forma di vetro piano

- metalli

- legno

- rifiuti legnosi non trattati (eventualmente insieme alla frazione verde)

- rifiuti ingombranti;i

- beni durevoli

- frigoriferi ed altri beni durevoli contenenti CFC,

- pneumatici, oli minerali esausti ed accumulatori al piombo, derivanti dalle operazioni “fai da te”, attinenti alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli adibiti uso privato;

- macerie derivanti dai lavori di piccola manutenzione, effettuati in proprio nei locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- resine e films plastici.

E’ opportuno prevedere la possibilità di conferire anche altri tipi di rifiuti, quali contenitori in plastica, abiti e prodotti tessili, pile, ecc.

In casi particolari potrà essere utilizzata una zona delimitata, coperta e chiusa al pubblico, allo scopo di depositare temporaneamente rifiuti pericolosi (o presunti tali) abbandonati su suolo pubblico o su aree private ad uso pubblico, in attesa del loro corretto avvio alle operazioni di recupero o smaltimento.

Le frazioni di rifiuti non pericolosi, depositate presso i centri di raccolta, devono essere avviate alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito o in alternativa quando il quantitativo di rifiuti depositati raggiunge i 20 metri cubi; qualora il quantitativo di rifiuti non superi i 20 mc, la durata del deposito temporaneo è di un anno.

Le frazioni di rifiuti pericolosi, depositate presso i centri di raccolta, devono essere avviate alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito o in alternativa quando il quantitativo dei rifiuti depositati raggiunge i 10 metri cubi; qualora il quantitativo di rifiuti non superi i 10 mc, la durata del deposito temporaneo è di un anno.

6. Orari di apertura e modalità di conferimento da parte dell’utenza.

Il centro di raccolta deve essere aperto alle utenze servite almeno sedici ore la settimana, privilegiando, quando possibile, le giornate del sabato o della domenica L’utenza potrà provvedere direttamente al conferimento dei rifiuti in modo differenziato opportunamente istruita dall’operatore; il personale presente deve collaborare e coordinare le operazioni dei singoli utenti. Il conferimento deve avvenire all’interno di appositi contenitori o di zone delimitate appositamente messe a disposizione del pubblico. La frequenza della rimozione delle varie frazioni di rifiuti deve evitare accumuli al di fuori dei contenitori o delle aree delimitate, causati dal riempimento delle stesse.

7. Regime autorizzativo

I centri di raccolta comunali e consortili sono di competenza e di privativa pubblica, in quanto strutture di servizio funzionali alle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani destinati al recupero e allo smaltimento, e pertanto, devono essere individuati, ai sensi dell’art. 6, let.m), del D.Lgs 22 / 97, come aree debitamente attrezzate per il deposito temporaneo dei rifiuti urbani, conferiti ai fini del loro raggruppamento, prima delle operazioni di trasporto agli impianti di recupero, trattamento e smaltimento e conseguentemente esclusi dalle autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 33 del succitato Decreto Legislativo.

I centri di raccolta comunali e consortili oltre al rispetto dei criteri contenuti nel presente Allegato, sono soggetti alle prescrizioni relative alle quantità, tempistiche e modalità di deposito, indicate all’art. 6 del D.Lgs 22 / 97 nonché, limitatamente ai rifiuti pericolosi, agli adempimenti di cui all’art. 12 del medesimo Decreto

Gli impianti di conferimento; di trasferimento; ecc., non esclusivamente dedicati al solo deposito temporaneo dei rifiuti urbani, sono soggetti alle autorizzazioni, in procedura ordinaria o semplificata, di cui agli articoli 27, 28 e 33 del D.Lgs 22 / 97. Ne consegue, nel caso i succitati impianti vengano affidati alla gestione di terzi, che i soggetti gestori devono essere muniti della prevista iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all’art. 30, del D.Lgs 22/97.

AREE ECOLOGICHE COMUNALI

Le aree ecologiche comunali sono aree per il deposito, da parte dei cittadini, di rifiuti urbani esclusivamente di provenienza domestica, quali ad esempio, rifiuti ingombranti, frazione verde ed eventualmente rifiuti inerti. Tali aree, dotate di pavimentazione impermeabilizzata e recintate con rete di altezza non inferiore ai 2 metri, devono essere accessibili solo in orari stabiliti ed in presenza del personale addetto.

In casi particolari potrà essere posizionato, in zona delimitata dell’area ecologica, apposito contenitore a tenuta stagna, dedicato al deposito dei rifiuti urbani pericolosi rinvenuti sul suolo pubblico, in attesa di destinarli ad un corretto recupero o smaltimento.

Per la realizzazione di tali aree si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi in materia di urbanistica. Pertanto la localizzazione non deve essere incompatibile con le norme di attuazione del Piano Regolatore comunale e la realizzazione è subordinata al rilascio di apposita concessione edilizia da parte dell’Amministrazione comunale competente.

Per la gestione delle aree ecologiche comunali si applicano, le disposizioni dell’art. 6, comma 1, lett. m) del D.Lgs 22/97 relative al deposito temporaneo ed i criteri previsti nel presente Allegato e nei regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani.

Pertanto i rifiuti pericolosi (frigoriferi ed altri rifiuti ingombranti contenenti CFC - CER 20.01.23*) devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito o, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 10 metri cubi; qualora il quantitativo di rifiuti non superi i 10 mc la durata del deposito temporaneo è di un anno.

Il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi necessita della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, di cui all’art. 12 del D.Lgs 22/97, con cadenza di registrazione settimanale, da parte del comune o del gestore del servizio.

I rifiuti non pericolosi devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito o in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 20 metri cubi; qualora il quantitativo di rifiuti non superi i 20 mc la durata del deposito temporaneo è di un anno.

Inoltre:

al fine di agevolare le successive operazioni di recupero, il deposito dei rifiuti ingombranti deve essere effettuato separando in diversi cassoni o in diverse aree a terra, opportunamente delimitate, i rifiuti legnosi da quelli ferrosi. Tra questi ultimi occorre separare i frigoriferi ed i rifiuti ingombranti contenenti CFC, la cui movimentazione deve essere effettuata con estrema cautela per evitare di vanificare le successive operazioni di bonifica e di recupero dei CFC;

il deposito della frazione verde può essere effettuato in cassoni o a terra,purché i rifiuti siano opportunamente protetti dagli agenti atmosferici;

l’eventuale deposito di rifiuti inerti di provenienza domestica deve essere effettuato in cassoni e non a terra.