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Bollettino Ufficiale n. 05 del 5 / 02 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 923-318764/2003 del 16/12/2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 923-318764/2003 del 16/12/2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1 di accogliere la rinuncia parziale alla concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale dal torrente Dora Riparia, assentita alla Tekfor S.p.A. di cui al D.P.G.R. n. 5325 del 16.6.1988, in modo tale da poter derivare, rispetto ai precedenti quantitativi d’acqua originariamente assentiti, i restanti mod. medi 0,5 e max 0,6, compresi nella portata massima derivabile ad uso idroelettrico (150 mod.);

2 di approvare il disciplinare integrativo di concessione inerente alla derivazione in oggetto che riporta le varianti previste rispetto allo stato di fatto delle opere esistenti nonchè rispetto a quanto riportato nel progetto allegato alla concessione originaria; tale disciplinare integrativo costituirà parte integrante della presente determinazione e sarà conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3 di subordinare il presente provvedimento alla corresponsione al Ministero delle Finanze, ove non già corrisposti, dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000, e alla corresponsione alla Regione Piemonte, degli eventuali restanti canoni arretrati, relativi agli esercizi successivi.

(omissis)

- Disciplinare integrativo di concessione sottoscritto in data 15.9.2003:

(omissis)

Art. 8 - Condizioni particolari

L’art. 8 del disciplinare principale é integrato come segue: “In merito a . quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166. del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) includere all’opera di presa una scala di risalita per l’ittiofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati all’art. 2, prodotti dall’ing. R. Sada;

b) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 3.624 l/s. oltre alle portate corrispondenti, eventualmente, ad utenze aventi titolo a derivare nel tratto sotteso dalla derivazione in questione.

In particolare, nel rispetto delle vigenti normative, dovrà essere garantito il deflusso attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna di almeno 1.148 l/s del D.M.V., mentre la restante quota potrà defluire attraverso gli appositi manufatti di regolazione, così come previsto nell’elaborato tecnico trasmesso in data 3.7.2003 dall’ing. R. Sada.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati, complessivamente costituenti il suindicato D.M.V.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del ‘titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

c) prestarsi a realizzare le modifiche alla scala di risalita per l’ittiofauna che potranno venire eventualmente prescritte dalla Provincia qualora si riscontri che essa non risulti funzionale allo scopo per il quale é preposta;

d) predisporre in corrispondenza della soglia della scala di risalita per l’ittiofauna e sugli altri manufatti di regolazione un’asta idrometrica tarata sulla quale siano, ben evidenziati i valori. da rilasciare citati al punto b) del presente articolo.

Il concessionario é altresì tenuto a:

1) rispettare le condizioni contenute nella “Convenzione tra la Società CIO S.p.A. e la Società Tekfor S.p.A.” stipulata in data 13.11.2001, sottoscritta da entrambe le parti e conservata agli atti;

2) trasportare i rifiuti accumulati in corrispondenza dell’opera di presa in luoghi autorizzati allo stoccaggio."

Art. 9 - Garanzie da osservarsi

L’art. 9 del disciplinare principale é integrato come segue: “Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.”

(omissis)