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Bollettino Ufficiale n. 05 del 5 / 02 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 920-330441 del 15 12 2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 920-330441 del 15 12 2003

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Comunione di utenti T. Stellone nella persona del rappresentante pro-tempore Alloatti Antonio (omissis) la concessione di derivazione d’acqua dal T. Stellone in Comune di Villastellone per litri/sec massimi 30 e medi 10 ad uso agricolo senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione nonchè alla corresponsione alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

4) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 3.10.2003:

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) lasciare defluire liberamente, a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate: fino al 31.12.2004 = 42.17 l/s; dal 1.1.2005 = 50 l/s. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valori minimi suindicati. É facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicate a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi c/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

(omissis)