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Bollettino Ufficiale n. 05 del 5 / 02 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 917-330415 del 15.12.2003:

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 917-330415 del 15.12.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1)di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Comunione di Utenti Parella nella persona del rappresentante pro tempore Rovano Scavarda Martino, (omissis) la concessione di derivazione d’acqua dal T. Chiusella in Comune di Quagliuzzo in misura di mod max 1.00 e medi 0.17 per irrigare ha 16.87.57 di terreni, con restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27.5.2003:

“omissis)

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quanto eventualmente spettante alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 788 l/sec. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

É facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di- infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi c/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

(omissis)