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Bollettino Ufficiale n. 05 del 5 / 02 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 913-330345 del 15.12.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 913-330345 del 15.12.2003:

“I1,Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Associazione Pesca Valli di Lanzo (omissis) la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Crosiasse in Comune di Ceres in misura di litri/sec max e medi 19 ad uso piscicolo con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla, osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 29.10.2003:

(omissis)

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve: a) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate: fino al 31.12.2004, 20 l/s; dal 1.1.2005, 50 l/s. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati. É facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi c/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare; b) per la restituzione delle acque dovrà essere richiesta l’autorizzazione allo scarico in quanto la stessa è assimilabile a scarico domestico ai sensi dell’art. 28 c. 7 del D.Lgs 152/1999;

(omissis)