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Bollettino Ufficiale n. 05 del 5 / 02 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Castelletto d’Erro (Alessandria)

Adeguamento dello Statuto Comunale al Decreto Legislativo n.267/00 (Deliberazione C.C. n. 22 del 7/11/2003)

Al CAPO 1° ELEMENTI COSTITUTIVI vengono stabiliti i seguenti adeguamenti:

All’ART.5 ALBO PRETORIO il 3° comma viene sostituito dal seguente:

“3. Il responsabile dell’Albo Pretorio, individuato nel messo comunale, cura l’affissione degli atti e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.”

La rubrica dell’ART.6 viene così sostituita “NOME, STEMMA E GONFALONE”

Dopo il 1° comma vengono inseriti i seguenti commi 2°, 3° e 4°

2. “Il Comune adotta il seguente stemma civico due partiti: d’oro alla torre di grigio finestrata del campo, al capo di rosso alla croce d’argento dei Savoia, sormontato dalla tradizionale corona civica.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone municipale nella seguente foggia: drappo di colore azzurro caricato dello stemma civico sopra citato e ornato di ricchi fregi d’argento.

4. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere espressamente autorizzati dal Sindaco, previo parere favorevole della Giunta comunale, esclusivamente nel caso in cui sussistano ragioni di pubblico interesse."

Al CAPO 2° ORGANI ELETTIVI vengono stabiliti i seguenti adeguamenti:

La rubrica del CAPO 2° viene sostituita dalla seguente “ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTRIBUZIONI”

L’art.7 viene interamente sostituito dal seguente

“ART. 7 ORGANI DI GOVERNO

1. Gli organi di governo del Comune sono stabiliti dalla legge nazionale.

2. Le competenze degli organi di governo sono stabilite dalla legge nazionale e, in via subordinata, dal presente statuto, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge nazionale."

All’ART. 9 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI, dopo il 5° comma vengono inseriti i seguenti commi 6°-7° e 8°:

6. “L’elezione, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica sono stabiliti dalla legge nazionale.

7. Il Consiglio comunale può costituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni composte esclusivamente da membri eletti, con criterio esclusivamente proporzionale. In tali commissioni deve essere garantita sempre la presenza della minoranza e, comunque, l’assegnazione della presidenza di tali commissioni alla minoranza se hanno natura di controllo o di garanzia. Tali commissioni possono essere permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, garanzia, indagine, inchiesta e studio: i loro poteri, la loro organizzazione e le forme di pubblicità dei relativi lavori sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

8. Il Consiglio comunale definisce, adegua e verifica periodicamente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori secondo le modalità indicate dal presente statuto all’art.16."

L’art.10 viene interamente sostituito dal seguente:

“ART. 10 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento ad apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, da approvare a maggioranza assoluta, nel quadro dei seguenti principi generali:

a) la presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco

b) il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio comunale, di propria iniziativa o su richiesta dei consiglieri, come fissato dalla legge nazionale

c) le sedute consiliari sono di norma pubbliche;

d) il consiglio viene convocato in sessioni di tipo ordinarie, straordinarie e d’urgenza, a seconda del periodo di preavviso di convocazione da un massimo di cinque giorni a un minimo di 24 ore;

e) le sessioni sono obbligatoriamente di tipo ordinario per gli atti fondamentali quali la prima seduta consiliare dopo la proclamazione degli eletti, la definizione delle linee programmatiche del mandato, l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione annuale;

f) l’avviso di convocazione deve essere redatto per iscritto e deve essere comunicato al recapito indicato dal consigliere esclusivamente nel territorio comunale;

g) gli atti istruttori relativi all’ordine del giorno sono messi a disposizione dei consiglieri a partire dal giorno successivo alla data di convocazione del consiglio;

h) l’ordine del giorno può essere integrato, fermo restando il preavviso di almeno 24 ore;

i) la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi nei successivi quindici giorni: nel corso di tale seduta il sindaco deve comunicare al consiglio i nominativi degli assessori già nominati;

j) le votazioni sono di regola pubbliche, salvi i casi di votazioni a scrutinio segreto quando si tratta di esercizio di facoltà discrezionali sull’apprezzamento delle qualità soggettive o sull’azione di una persona fisica."

All’ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI dopo il 3° comma, vengono inseriti i seguenti commi 4° e 5°:"

4. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l’esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull’accesso ali atti e documenti amministrativi. I Consiglieri sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge nazionale e dal regolamento.

5. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari, ordinarie e straordinarie, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Le cause giustificative sono l’assenza dovuta a problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri devono presentare al protocollo del Comune la causa dell’assenza per essere giustificati. Il Sindaco, dopo aver preso atto della causa di assenza, ne da’ lettura al momento della apertura della seduta consiliare. Il Sindaco, qualora si verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere interessato l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio può deliberare la decadenza dello stesso consigliere."

All’ART. 15 ELEZIONE E PREROGATIVE il 1° comma è interamente sostituito dal seguente:"

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge nazionale."

L’art.16 viene interamente sostituito dal seguente:

“ ART. 16 COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori tra cui un vice sindaco.

2. In caso di impedimento permanente, decadenza, dimissioni o morte di un assessore il Sindaco deve provvedere alla sua sostituzione entro il termine di quindici giorni e darne comunicazione al consiglio nella successiva seduta. “

L’art.18 viene interamente sostituito dal seguente:

“ Art. 18 ATTRIBUZIONI

1. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative e di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, ha le seguenti attribuzioni:

a) approva i progetti dei lavori pubblici, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

c) determina e modifica le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;

d) adotta gli atti di programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale dipendente;

e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

f) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire al segretario comunale le relative funzioni;

g) dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

i) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

k) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell’ente;

l) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale e/o direttore generale;

m) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

n) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo."

All’ART.19 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Il 3° comma viene interamente abrogato.

Il 4° comma viene sostituito dal seguente

“4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili dei servizi competenti, mentre il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento.”

Al 5° comma vengono abrogate le seguenti parole “dal componente più anziano d’età, fra i presenti”.

Dopo l’art.20 viene inserito il seguente articolo:

“ART. 20-BIS LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il sindaco, sentita la giunta, deposita per quindici giorni consecutivi presso la segreteria comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.

2. Di tale deposito deve essere dato contestuale avviso all’albo pretorio per consentire la presentazione di integrazioni, adeguamenti e modifiche, anche mediante presentazione di appositi emendamenti da parte dei consiglieri comunali per almeno ulteriori successivi quindici giorni.

3. Trascorsi tale periodo il Sindaco provvede a convocare, entro il mese successivo e in sessione ordinaria, il Consiglio comunale per la definizione delle linee programmatiche di mandato.

4. Con cadenza almeno annuale e dunque entro il 30 settembre di ogni anno il sindaco provvede a convocare appositamente il Consiglio in sessione ordinaria, per la verifica dell’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi in sede di verifica della salvaguardia del pareggio di bilancio.

5. Resta piena facoltà del sindaco, di ciascun assessore e di ciascun consigliere comunale di adeguare, in ogni momento, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, attivandosi per la convocazione del consiglio comunale, ciascuno secondo le proprie competenze.

6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti."

All’ART. 21 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE, 1° comma,

lett. e) vengono inserite all’inizio le seguenti parole “nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato, ”

dopo la lett.e) viene inserita la seguente lettera e)-bis

“e-bis) nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;”

La lett. l) viene interamente abrogata

La lett. m) viene interamente abrogata

La lett. n) viene interamente abrogata

La lett. q) viene interamente abrogata

La lett. l) viene interamente abrogata

La lett. r) viene sostituita dalla seguente:

“r) stipula in rappresentanza dell’ente le convenzioni approvate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta”

Dopo l’art.23 viene inserito il seguente articolo 23-bis

“ART. 23-BIS IMPEDIMENTO PERMANENTE SINDACO

1. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

2. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

3. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento

4. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione."

Al CAPO 3° ORGANI BUROCRATICI E UFFICI vengono stabiliti i seguenti adeguamenti:

L’art.25 viene interamente sostituito dal seguente:

“ART. 25 - SCELTA E NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune di Castelletto d’Erro ritiene necessario e opportuno che le funzioni del segretario siano svolte mediante apposita convenzione di segreteria con altri enti locali, fermo restando che lo svolgimento di tale servizio deve essere coerente con le esigenze di efficace e produttiva utilizzazione del segretario, nel pieno rispetto della sua professionalità.

2. La nomina del Segretario, pur avendo carattere fiduciario, deve essere effettuata tenendo conto soprattutto della professionalità e dei titoli posseduti dal dipendente pubblico da scegliere, facendo in particolare riferimento al conseguimento del titolo di specializzazioni post-laurea e alle conoscenze informatiche possedute dal professionista, da selezionare attraverso una attenta valutazione del curriculum professionale."

L’art.26 viene interamente sostituito dal seguente:

“ART. 26 - RUOLO E FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale, oltre a svolgere le funzioni espressamente stabilite dalla legge nazionale, ha i seguenti compiti attribuiti dall’ente nell’ambito della sua autonomia organizzativa:

a) riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

b) riceve dai consiglieri comunali le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggetto a controllo eventuale del difensore civico;

c) formula, su richiesta, i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico agli organi di governo dell’ente;

d) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne;

e) può diramare istruzioni e circolari, per sovrintendere e coordinare l’attività dei responsabili dei servizi;

f) è funzionario responsabile delle procedure di concorso e selezione pubblica del personale dipendente e ne presiede le relative commissioni di concorso;

g) emana gli atti di amministrazione e di gestione del personale dipendente;

h) presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

i) nomina il commissario in caso di mancata predisposizione dello schema di bilancio o di sua approvazione da parte del consiglio, come disciplinato dall’art.43;

j) può essere nominato responsabile del servizio, ove non sia individuabile all’interno della dotazione organica personale idoneo e qualificato;

k) può emanare, previo decreto di attribuzione del Sindaco, gli atti di competenza ordinaria dei responsabili degli uffici e dei servizi nel caso di inadempienza, inefficacia o assenza temporanea degli stessi, ove non sia individuabile all’interno della dotazione organica personale idoneo e qualificato.

L’ART.27 ATTRIBUZIONI CONSULTIVE viene interamente abrogato

L’ART.28 ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA, DIREZIONE, COORDINAMENTO viene interamente abrogato

L’ART.29 ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ E GARANZIA viene interamente abrogato

Al CAPO 5° - CONTROLLO INTERNO vengono stabiliti i seguenti adeguamenti

All’ART. 43 - PRINCIPI E CRITERI dopo il 4° comma vengono inseriti i seguenti commi 5° e 6°

5. “Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale nomina un commissario, scelto tra persone di comprovata esperienza contabile al di fuori dei membri dell’amministrazione, affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio.

6. In tale caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta, il segretario comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a cinquanta giorni dalla data di scadenza fissata per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce all’amministrazione inadempiente, mediante apposito commissario, ai sensi del comma 3. Il fatto deve essere comunicato immediatamente al prefetto per i provvedimenti di competenza."