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Bollettino Ufficiale n. 05 del 5 / 02 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Bra (Cuneo)

Accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e il Comune di Bra per l’adeguamento del Centro Sportivo denominato “Palazzetto dello Sport”

ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- in data 4.12.2003 presso l’Assessorato allo Sport è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per l’adeguamento del Centro Sportivo denominato “Palazzetto dello Sport”;

- il Comune di Bra è ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo stesso, soggetto promotore ed attuatore dell’intervento;

- il Sindaco della Città di Bra dott. Francesco Guida, in conformità dell’art. 8 della deliberazione della Giunta Regionale n. 27-23223 del 24 novembre 1997: “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17", con decreto n. 3 del 23 gennaio 2004 ha approvato l’Accordo di Programma demandando al responsabile del procedimento la pubblicazione dell’Accordo stesso;

rende noto

il testo dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e il Comune di Bra per l’adeguamento del Centro Sportivo denominato “Palazzetto dello Sport”, di seguito riportato per estratto:

(omissis)

Il giorno quattro del mese di dicembre dell’anno duemilatre in Torino, Via Magenta n. 12 presso la sede dell’Assessorato allo Sport;

Sono presenti:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dall’Assessore Regionale al Turismo e Sport, dott. Ettore Racchelli, a ciò autorizzato con delibera Giunta Regionale n.67-11212 del 1° dicembre 2003

la Provincia di Cuneo (C.F. 00447820044) rappresentata dall’Assessore Provinciale alle Finanze, rag. Giuseppe Rosciano, giusta delega del Presidente della Provincia in data 2/12/2003

il Comune di Bra (C.F. 00493130041) rappresentato dal Sindaco di Bra,dott. Francesco Guida a ciò autorizzato con delibera Consiglio Comunale n. 108 del 17 novembre 2003

Premesso che

- Il Comune di Bra è proprietario del complesso denominato “Centro Sportivo Palazzetto dello Sport”, sito in Viale Risorgimento, comprendente il Palazzetto dello Sport, la pista di atletica coperta, cinque campi da tennis di cui due coperti con struttura geodetica;

- L’Amministrazione comunale, su proposta dell’Associazione Polisportiva, Palasport di Bra, presieduta dal Dott. Domenico Dogliani, ha manifestato la volontà di provvedere all’ampliamento e adeguamento del Centro Sportivo denominato “Palazzetto dello Sport”, per rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti e per consentirne la fruibilità da parte di persone portatrici di handicap presenti sul territorio di Bra e Alba e dei Comuni del Circondario;

- Il Comune di Bra, data l’entità e la rilevanza sovralocale dell’intervento, ha promosso iniziative finalizzate alla realizzazione coinvolgendo la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, nello specifico la Direzione Turismo;

(omissis)

Che gli investimenti necessari alla realizzazione dell’opera sono i seguenti:

- Lavori a base d’asta: Euro 789.700,00

- Somme a disposizione dell’amministrazione: Euro 399.300,00

- Totale: Euro 1.189.000,00

Che il finanziamento dell’investimento viene assicurato per Euro 659.000,00 dalla Direzione Turismo Sport Parchi della Regione Piemonte, per Euro 77.500,00 dalla Provincia di Cuneo, per Euro 452.500,00 dal Comune di Bra, anche con i contributi concessi per Euro 250.000,00 dalla Fondazione C.R. Torino e per Euro 125.000,00 dalla Fondazione C.R.Cuneo;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano

Titolo primo

Attività congiunte

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto dell’accordo

Adeguamento del centro sportivo “Palazzetto dello sport” consistente nella realizzazione di campi da tennis, un campo polivalente coperto ed uno scoperto, uffici, spogliatoi e servizi, il tutto per consentirne la fruibilità da parte di persone portatrici di handicap presenti sul territorio di Bra e Alba e dei Comuni del circondario.

Articolo 3

Soggetto responsabile e Settore regionale competente

Al Comune di Bra competono tutti gli obblighi derivanti dal suo ruolo di soggetto promotore e Responsabile dell’Accordo di Programma nonché di stazione appaltante dei lavori previsti; il responsabile del procedimento dell’Accordo designato è Proietti dott. Fabrizio, Segretario Generale del Comune di Bra.

Il Settore regionale incaricato delle procedure amministrative connesse con la partecipazione della Regione Piemonte all’Accordo di Programma comprese quelle inerenti il cofinanziamento per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, è il Settore Offerta Turistica- Direzione Turismo Sport Parchi .

Titolo secondo:

Compiti e obblighi delle parti

Articolo 4

Obblighi delle parti

Le parti firmatarie del presente accordo (in seguito le “Parti”) concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisati negli articoli successivi.

Si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per realizzare il Progetto nonché per consentire agli organi previsti dal presente

Accordo di cooperare a detta realizzazione nell’ambito delle competenze ad essi attribuite.

Nell’ambito di tali obiettivi le Parti si impegnano a compiere ogni attività prevista nei successivi atti e documenti, richiamati nelle premesse e in particolare all’individuazione delle modalità istituzionali, amministrative, finanziarie per la realizzazione delle opere presentate.

Articolo 5

Progettazione ed esecuzione delle opere

La progettazione, la direzione lavori, l’esecuzione delle opere e delle attività necessarie alla realizzazione del progetto sono in carico al Comune di Bra nonché affidati mediante contratti di appalto, aggiudicati ai sensi della vigente normativa comunitaria e italiana. Saranno altresì osservati gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dal D.lgs 14 agosto 1996 n. 494.

Articolo 6

Proprietà e possesso degli immobili

Il Comune di Bra dichiara che l’immobile denominato “Centro Sportivo Palazzetto dello Sport” è di proprietà comunale e che parte dei terreni oggetto dell’intervento saranno acquisiti dal Comune attraverso accordi bonari.

Articolo 7

Gestione e destinazione d’uso

Il Comune di Bra provvederà alla gestione degli impianti attraverso l’Associazione Polisportiva Palasport di Bra, attuale gestore delle strutture sportive oggetto dell’intervento.

Articolo 8

Comunicazione e controllo

L’attività di comunicazione è a carico del Comune di Bra, in qualità di stazione appaltante, che si impegna a fornire al Settore regionale competente tutte le informazioni e i dati contabili necessari al monitoraggio dell’avanzamento dell’esecuzione delle opere. Il Comune di Bra, inoltre, si impegna a fornire, agli Enti aventi titolo a norma di legge, tutte le informazioni richieste e a consentire l’accesso per eventuali controlli disposti dagli Enti finanziatori o a ciò titolati dalla legge sia alla documentazione che alle opere, per la durata di dieci anni.

Articolo 9

Finanziamento degli interventi

La Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e il Comune di Bra attraverso i contributi già concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, si impegnano a finanziare l’intervento di adeguamento mediante opere di completamento del complesso polisportivo per consentire la fruibilità e partecipazione dei disabili alle attività sportive per un importo complessivo di Euro 1.189.000,00;

(omissis)

Art. 10

Termini di esecuzione degli interventi
e trasferimento delle risorse

La Regione si impegna a predisporre gli atti necessari all’erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 9 al Comune di Bra , su richiesta documentata di quest’ultimo, secondo le seguenti modalità:

40% del finanziamento concesso alla stipula del contratto di affidamento lavori

40% del finanziamento concesso all’avvenuto raggiungimento di una spesa per lavori almeno pari al 30% dell’importo contrattuale

20% del finanziamento concesso o minor importo necessario a presentazione del certificato di collaudo e del quadro finale delle spese sostenute.

L’emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte è comunque subordinata all’effettiva disponibilità di cassa del momento.

Il Settore regionale competente di cui all’art. 3 comunicherà al Comune di Bra i documenti amministrativi tecnico contabili da presentare ai fini dell’erogazione del finanziamento, secondo le modalità e i tempi che verranno precisati dallo stesso Settore regionale.

La Provincia di Cuneo si impegna a predisporre gli atti necessari all’erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 9 al Comune di Bra , su richiesta documentata di quest’ultimo, secondo le seguenti modalità:

60% del finanziamento concesso alla stipula del contratto di affidamento lavori;

40% del finanziamento concesso a presentazione del collaudo

Il Comune di Bra si impegna a concludere la realizzazione degli interventi entro dicembre 2004.

Ai fini della validità dell’Accordo eventuali proroghe a tale scadenza saranno valutate dal Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 14 che si pronuncerà in merito alla loro accoglibilità.

Titolo terzo

Disposizioni finali

Articolo 11

Vincolatività dell’accordo

Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti che violino o ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

Le parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Articolo 12

Modifiche ai progetti

Non sono consentite varianti e modifiche sostanziali al progetto ovvero che alterino le finalità o le caratteristiche funzionali dell’intervento.

Eventuali varianti in corso d’opera che comportino modifiche al quadro economico di cui all’art. 9 dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia ed essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, al Collegio di Vigilanza; il Collegio si esprimerà sull’ammissibilità delle stesse in relazione a quanto stabilito dal presente articolo.

Eventuali incrementi al costo delle opere a seguito di dette varianti, che comportino il superamento del finanziamento assegnato, saranno a carico del Comune di Bra.

Articolo 13

Modifiche dell’accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno stipulato con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione, approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale proposte dai soggetti sottoscrittori saranno valutate dal Collegio di Vigilanza che, nel caso le ritenga accoglibili, le sottoporrà all’approvazione degli enti sottoscrittori senza che ciò comporti l’avvio delle procedure di cui al comma precedente.

Non costituiscono modifiche dell’Accordo le proroghe di cui all’art. 10 nonché eventuali convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo, purchè non ne limitino l’operatività.

Articolo 14

Vigilanza e poteri sostitutivi

La vigilanza sull’attuazione del presente accordo è attribuita al Collegio di Vigilanza costituito ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.

Il collegio, quando esercita le predette funzioni di vigilanza è composto da:

un componente indicato dal Presidente della Giunta regionale;

un componente indicato dal Sindaco del Comune di Bra;

un componente indicato dal Presidente della Provincia di Cuneo;

Gli Enti, nei casi necessari, si impegnano a nominare i componenti supplenti del Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza ha il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati.

In particolare il Collegio controlla la corretta applicazione e il buon andamento dell’esecuzione dell’accordo e può inoltre disporre ove lo ritenga opportuno, l’acquisizione di documenti e informazioni.

Articolo 15

Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all’art. 14.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest’ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Il Collegio arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Cuneo ed uno designato dal Comune di Bra, che giudicheranno la questione con equità, entro 30 giorni dall’avvio dell’esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Alba provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell’invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al Titolo VIII del Codice di procedura Civile.

Articolo 16

Approvazione

Il presente Accordo è approvato a norma dell’art 34 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali - ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997, mediante provvedimento di approvazione, del Sindaco del Comune di Bra il quale curerà la pubblicazione dell’Accordo sul BUR.

Letto, firmato e sottoscritto

Torino,4 dicembre 2003

Per la Regione Piemonte:
L’Assessore al Turismo e Sport:
Ettore Racchelli

Per la Provincia di Cuneo:
L’Assessore alle Finanze:
Giuseppe Rosciano

Per il Comune di Bra:
Il Sindaco:
Francesco Guida

Il Responsabile del Procedimento:
Fabrizio Proietti