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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 04
Testo coordinato delle leggi regionali 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) e 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
Art. 1.
(Finalita)
1. La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dellattivita di volontariato volta alla realizzazione di finalita di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone lautonomia e lapporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarieta e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile.
Art. 2.
(Organizzazioni e attivita di volontariato)
1. Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante dellattivita personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarieta.
2. Le organizzazioni di cui allarticolo 2 esplicano le loro attivita mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nellambito di strutture pubbliche, o di strutture con queste convenzionate.
3. Laccesso alle strutture pubbliche o convenzionate e subordinato alla predisposizione di accordi, volti a disciplinare le modalita di presenza e comportamento del volontario, nonche le modalita del rapporto tra volontari e operatori pubblici, e finalizzati a realizzare una proficua collaborazione nellambito delle specifiche competenze.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo soltanto per assicurare il regolare esplicarsi del loro funzionamento o per una necessaria qualificazione o specializzazione della loro attivita.
5. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dellattivita stessa, nonche per la responsabilita civile verso i terzi.
6. Lattivita del volontario non puo essere in alcun modo retribuita neppure dal beneficiario. E ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per lattivita prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
7. La qualita di volontario e incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con lorganizzazione di cui il volontario stesso fa parte.
Art. 3.
(Registri delle organizzazioni di volontariato)
1. Ai sensi dellarticolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dallarticolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, inserito dallarticolo 10 della l.r. 5/2001.
2. Liscrizione nei registri e aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalita di natura civile, sociale e culturale di cui allarticolo 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni:
a) socio-assistenziale;
b) sanitaria;
c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
d) protezione civile;
e) tutela e valorizzazione dellambiente;
f) promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;
g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
h) educazione motoria, promozione delle attivita sportive e tempo libero.
3. Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti in apposita sezione. Gli organismi con sede legale in una determinata provincia e formati in modo prevalente da organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono iscritti nelle relative sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale sono iscritti nella apposita sezione del registro regionale.
4. La Giunta regionale puo individuare ulteriori aree di operativita delle organizzazioni di volontariato.
5. Liscrizione al registro del volontariato e incompatibile con liscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).
Art. 4.
(Iscrizione nel registro)
1. Sono iscritte nel registro regionale e nelle sezioni provinciali le organizzazioni costituite ai sensi dellarticolo 3 della l. 266/1991, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purche compatibile con il fine solidaristico.
2. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. (Abrogato).
3. Liscrizione e disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dellistanza.
4. Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, e pubblicato gratuitamente per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. La Regione pubblica annualmente sul B.U.R. lelenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro e ne invia copia allOsservatorio nazionale di cui allarticolo 12 della legge n. 266/91.
6. La Giunta regionale, individua, con proprio provvedimento le procedure da adottarsi per liscrizione nel registro.
7. Liscrizione nel registro e condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonche per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, in base alle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 della legge n. 266/91.
Art. 5.
(Revisione del registro)
1. Le amministrazioni provinciali e regionale provvedono alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo alliscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri lattivita svolta, nonche copia del bilancio.
2. Le amministrazioni provinciali e regionale possono richiedere sia al comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attivita, sia ad altre pubbliche amministrazioni un parere circa il permanere delle condizioni alle quali e subordinata liscrizione.
3 Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dellarticolo 5 e delleffettivo svolgimento dellattivita di volontariato comporta la cancellazione dellorganizzazione dal registro.
4. Il mancato adempimento, da parte delle organizzazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 1 dellarticolo 5 e motivo di cancellazione dal registro, previa diffida.
5. La cancellazione dal registro e altresi disposta su richiesta delle organizzazioni di volontariato.
6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare le variazioni dello statuto, dellatto costitutivo o dellaccordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dellevento.
Art. 6.
(Partecipazione)
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro partecipano alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.
2. La Regione e gli Enti locali informano e consultano le organizzazioni di volontariato su programmi e progetti nelle materie attinenti ai settori di intervento delle stesse. Le organizzazioni di volontariato possono proporre programmi ed iniziative.
Art. 7.
(Promozione del volontariato)
1. Il Consiglio regionale indice, annulmente, la giornata del volontariato.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.
Art. 8.
(Formazione ed aggiornamento dei volontari)
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro ai sensi dellarticolo 3 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e allaggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.
2. Alle organizzazioni iscritte nel registro che predispongono attivita formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali forniscono, su richiesta, materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione tecnica.
3. La Regione, gli Enti locali e le Unita Socio-Sanitarie locali promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento gia promossi nellambito di specifici progetti secondo le modalita previste da leggi di settore.
Art. 9.
(Convenzioni)
1 La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui allarticolo 3 da almeno sei mesi e operanti da almeno un anno. Nelle convenzioni si devono individuare la tipologia dellutenza, le prestazioni da erogare, le modalita di erogazione.
2. Le convenzioni, oltre a quanto disposto dallarticolo 7 della legge n. 266/91, devono tra laltro prevedere:
a) il contenuto e le modalita dellintervento dei volontari;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c) il numero e, quando richiesto dalla natura dellattivita da svolgere, la qualificazione professionale degli aderenti alla organizzazione stipulante;
d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate impegnati nel servizio convenzionato e il tipo di rapporto intercorrente;
e) le modalita di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
f) le modalita di rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa e delle spese documentate sostenute dallorganizzazione per lo svolgimento dellattivita convenzionata;
g) le modalita di verifica dellattuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dellorganizzazione;
h) le modalita di risoluzione del rapporto.
3. Gli Enti pubblici inviano alla Regione copia della convenzione stipulata.
4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale puo prevedere, per alcuni settori di operativita, criteri e requisiti differenziati cui i soggetti convenzionati devono attenersi.
Art. 10.
(Requisiti di priorita nelle scelte convenzionali)
1. Sono criteri di priorita nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:
a) lo svolgimento dellattivita dellorganizzazione nel territorio per il quale si richiede lintervento;
b) laver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
c) la garanzia di una continuita di servizio se richiesto dalla natura dellattivita da convenzionare;
d) la garanzia della qualita del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.
Art. 11.
(Consiglio regionale del volontariato)
1. E istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.
3. Nellambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:
a) attivita di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui allarticolo 15 della legge n. 266/91, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dellattivita di volontariato;
b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
c) formulazione di pareri e proposte circa lattuazione della legge.
4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dallarticolo 15.
Art. 12.
(Progetti sperimentali)
1. Le organizzazioni di volontariato acquisiscono parere preventivo della Giunta regionale sui progetti sperimentali di cui allarticolo 12 della legge n. 266/91, lettera d, elaborati in autonomia.
Art. 13.
(Centri di servizio e comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione)
1 I centri di servizio di cui allarticolo 15 della l. 266/1991, nella programmazione e gestione della propria attivita di sostegno alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sono stabiliti ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per lutilizzo dei fondi dei centri di servizio secondo principi di progettualita integrata con la Regione, gli enti locali, le fondazioni e le realta associative del territorio, prevedendo in particolare la possibilita di finanziamento diretto di progetti alle organizzazioni di volontariato e di interventi a favore delle sedi.
3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, ai sensi della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato maggiormente presenti ed operanti sul territorio regionale quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale di cui al comma 1 dellarticolo 13. Tali rappresentanti durano in carica 2 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. Il Comitato di gestione del fondo speciale presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sullattivita dei centri di servizio.
Art. 14.
(Contributi)
1. Le province concedono alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attivita.
2. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta delle organizzazioni di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee allo svolgimento delle attivita, concedono contributi in conto capitale a comuni singoli o associati, comunita montane, comunita collinari, ~IPAB~ o aziende pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di ristrutturazione di immobili di proprieta, o in disponibilita almeno decennale, da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.
3. Il contributo in conto capitale non puo essere superiore al 25 per cento dellimporto complessivo dei lavori e per un massimo di euro 5.000.
4. I contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzati consentano lagibilita dellimmobile e che lo stesso sia vincolato alluso di cui al comma 2 per la durata di dieci anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere concesse dalla Giunta provinciale con provvedimento motivato.
5. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta e disagio sociale nellambito della comunita regionale e di promuovere le condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo sviluppo delle loro attivita, erogano contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale iscritte da almeno due anni nei registri.
6. Il contributo, in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di leasing, e concesso per spese di investimento o per progetti rientranti nellattivita statutaria degli enti interessati ed e pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento.
7. La durata del contributo e pari a quella delloperazione finanziaria posta in essere e comunque non puo essere superiore a cinque esercizi finanziari.
Art. 15.
(Norma finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge e autorizzata, per lanno 1994, la spesa di lire 610 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la denominazione sottoindicata e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno specificato:
Finanziamento relativo al funzionamento e alle attivita del Consiglio regionale del volontariato con la dotazione di lire 10 milioni;
Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato a titolo di sostegno di specifici progetti con la dotazione di lire 600 milioni.
3. Alla copertura degli oneri, di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione, per pari importo complessivo, del capitolo n. 15950.
4. Per gli anni 1995 e successivi la copertura finanziaria degli oneri viene stabilita dalle relative leggi di approvazione del bilancio.
Art. 16.
(Ambito di applicazione e abrogazione di norme)
1. La L.R. 27 agosto 1984, n. 44, e abrogata.
2. E altresi abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della legge.
3. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 266/91.
Art. 17.
(Norma finale)
1. In sede di prima attuazione della legge sono ratificate le iscrizioni nel registro gia avvenute ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 3 marzo 1992, n. 339-2899.
Art. 18.
(Norma transitoria)
1. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato alla data di entrata in vigore della legge hanno efficacia fino alla loro scadenza naturale.
2. Leventuale rinnovo e subordinato allavvio delle procedure di adeguamento delle organizzazioni di volontariato alla normativa prevista dalla legge.
3. Al fine di garantire la revisione del registro per lanno 1994, le organizzazioni di volontariato iscritte nel corso del 1992 e del 1993 sono tenute a trasmettere alla Regione la documentazione di cui allarticolo 5, comma 1 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.