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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 04
Testo coordinato della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali), come modificata dalle leggi regionali 22 ottobre 1996, n. 76, (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali), 15 marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del d. lgs. 112/1998) e 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
TITOLO I.
Finalità della legge e istituzione dellalbo regionale
Art. 1.
(Finalita)
1. La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45 della Costituzione, dellarticolo 4 dello Statuto e della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce il ruolo delle cooperative sociali che operano, con carattere mutualistico, nellinteresse generale della comunita, per la promozione umana e lintegrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ovvero con lo svolgimento di attivita diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate allinserimento lavorativo ed allautonomia economica di persone svantaggiate.
2. La presente legge disciplina i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali e i loro consorzi, nonche definisce gli strumenti per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale.
Art. 2.
(Albo regionale sezioni provinciali)
1.Ai fini di cui allarticolo 1, e istituito lalbo regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dallarticolo 115 della l.r. 44/2000, inserito dallarticolo 10 della l.r. 5/2001.
2. Lalbo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi;
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attivita diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate allinserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui allarticolo 8 della legge n. 381/91.
3. Liscrizione allalbo e condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale, nonche per accedere ai benefici previsti dalla legge.
4. Qualora le cooperative sociali svolgano attivita idonee a favorire linserimento e lintegrazione lavorativa di persone handicappate, ai sensi dellarticolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, liscrizione allalbo regionale soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui allarticolo 38 della stessa legge.
5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attivita di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attuata con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonche le societa cooperative ed i loro consorzi, che organizzino attivita di istruzione di qualsiasi ordine e grado.
6. Lalbo regionale e pubblicato, nel corso del mese di gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.) della Regione Piemonte.
Art. 3.
(Iscrizione alle sezioni provinciali)
1. I requisiti per liscrizione allalbo, le modalita di presentazione della domanda, la documentazione da allegare ed il procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento di Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.
2. (Abrogato).
3. Il provvedimento di iscrizione e notificato al richedente, al comune ove ha sede legale la cooperativa, all~ASL~ di competenza, alla prefettura, allufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, agli enti previdenziali ed assistenziali ed e pubblicato gratuitamente per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le cooperative iscritte allalbo di cui allarticolo 2, sono iscritte di diritto negli elenchi di cui al comma 6, articolo 29 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8.
Art. 4.
(Adempimenti successivi alliscrizione)
1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti allalbo regionale di cui allarticolo 2 della legge, comunicano alla provincia, entro 60 giorni dal verificarsi dellevento:
a) la messa in liquidazione o lo scioglimento della societa;
b) le variazioni dello Statuto;
c) le variazioni della compagine sociale, che comportino lalterazione dei rapporti tra soci volontari e soci ordinari, rispetto alle previsioni dellarticolo 2, comma 2 della legge n. 381/91 o, per i consorzi, il venir meno del requisito di cui allarticolo 8 della legge n. 381/91;
d) nel caso di cooperative iscritte alla sezione B, il venir meno del requisito, prescritto allarticolo 4, comma 2, della legge n. 381/91, concernente i lavoratori svantaggiati.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno, le cooperative sociali ed i consorzi iscritti allalbo trasmettono alla provincia:
a) la dichiarazione degli Enti previdenziali attestante la regolarita dei versamenti relativa ai soci lavoratori ed ai lavoratori dipendenti;
b) copia del bilancio dellesercizio finanziario precedente e relative relazioni, controfirmate dai Presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
c) una nota informativa relativa allattivita svolta ed alla composizione o eventuale variazione della base sociale.
3. Gli uffici preposti alla tenuta dellalbo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.
Art. 5.
(Revoca delliscrizione allalbo)
1. La cancellazione e disposta dalla provincia con provvedimento motivato:
a) quando siano venuti meno i requisiti per liscrizione;
b) in caso di inadempienza relativamente agli obblighi di cui allarticolo 4 e qualora sia rimasta senza esito apposita diffida a provvedere nel termine di 30 giorni;
c) qualora la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti o risultino inattivi da piu di 24 mesi o a seguito delle risultanze delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non siano piu in grado di continuare ad esercitare la loro attivita;
d) quando non sia stata effettuata, entro lanno, per cause dipendenti dalla cooperativa, lispezione ordinaria di cui al comma 3 dellarticolo 3 della legge n. 381/91.
2. Si procede, altresi, alla cancellazione dallalbo, qualora il numero delle persone svantaggiate scenda al di sotto del 30% dei lavoratori complessivamente occupati o il numero dei soci volontari, previsti allarticolo 2 della legge n. 381/91 superi il 50% dei soci, a meno che la compagine sociale non venga riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dellirregolarita. Analoga procedura si segue per i consorzi nei quali si sia verificata la variazione della compagine sociale prescritta per legge.
3. Il provvedimento di cancellazione e comunicato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio nonche agli altri enti individuati al comma 3 dellarticolo 3 della legge ed e pubblicato gratuitamente per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.
Art. 6.
(Effetti della cancellazione)
1. Qualora una cooperativa o un consorzio siano stati cancellati dallalbo di cui allarticolo 2 le convenzioni in essere sono automaticamente risolte salvo la facolta, da parte dellAmministrazione interessata, con provvedimento motivato, di proseguire il rapporto fino alla scadenza naturale.
2. La cancellazione dallalbo comporta, altresi, la revoca dei benefici previsti dalla presente legge.
3. Una cooperativa cancellata dallalbo regionale non potra presentare domanda per essere nuovamente iscritta, se non trascorso un anno dalla cancellazione.
TITOLO II.
Raccordo con le attivita sociali, assistenziali, sanitarie,
educative,
di formazione professionale
e con le politiche attive del lavoro
Art. 7.
(Raccordo con le attivita sociali, assistenziali, sanitarie ed educative)
1. Nellambito degli atti di programmazione delle attivita sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, la Regione prevede le modalita di specifico apporto della cooperazione sociale e individua i settori di intervento nei quali le viene riconosciuto un ruolo particolare in forza delle caratteristiche di finalizzazione allinteresse pubblico, di imprenditorialita e democrazia che la caratterizzano.
Art. 8.
(Raccordo con le attivita di formazione professionale)
1. Nellambito degli atti di programmazione, in materia di formazione professionale, la Regione e le province prevedono strumenti volti a favorire:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture del sistema formativo regionale e le cooperative sociali, concernente la formazione di base, la riqualificazione e laggiornamento degli operatori anche con riferimento alle professionalita impegnate nellambito delle attivita di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative volte allinserimento lavorativo di persone svantaggiate, privilegiando le attivita finanziabili mediante ricorso al Fondo Sociale Europeo e ad altre provvidenze comunitarie;
c) autonome iniziative delle cooperative sociali finalizzate allaggiornamento professionale del personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori, attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attivita formative svolte in forma associata fra le cooperative sociali medesime. Tali interventi si collocano nellambito delle iniziative di formazione continua, promosse dalla Regione e dalle province e/o, in quanto compatibili, nei programmi nazionali e comunitari in materia.
Art. 9.
(Raccordo con le politiche attive del lavoro)
1. Nellambito delle normative vigenti, la Regione riconosce alle cooperative sociali un ruolo privilegiato nellattuazione delle politiche attive del lavoro, in particolare per linserimento e lintegrazione lavorativa delle persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione.
TITOLO III.
Convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed enti pubblici
Art. 10.
(Convenzioni)
1. Per la disciplina dei rapporti fra gli enti pubblici e le cooperative sociali, la Regione, entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, adotta, con provvedimento di Giunta regionale, convenzioni tipo, rispettivamente per:
a) la gestione di servizi socio sanitari, socio assistenziali e socio educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui allarticolo 5 della legge n. 381/91.
2. Con lo stesso provvedimento sono, altresi, stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi.
3. Lambito di riferimento, per lidentificazione dei servizi sociali, e definito in relazione alla normativa nazionale e regionale di settore.
4. Per gestione di servizi, di cui al comma 1, lettera a), e da intendersi lorganizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori, materiali ed immateriali, con lesclusione delle mere prestazioni di manodopera.
5. Al fine di garantire, attraverso la continuita, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione degli interventi, le convenzioni relative a servizi, caratterizzati da prestazioni ricorrenti, hanno durata pluriennale, con verifiche annuali.
6. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della legge devono essere uniformate agli schemi di convenzione tipo, entro un anno dalla data della loro approvazione da parte della Giunta regionale.
Art. 11.
(Convenzioni tipo con cooperative iscritte alla sezione A di cui allarticolo 2)
1. Le convenzioni tipo, per la gestione di servizi da parte di cooperative iscritte alla sezione A di cui allarticolo 2 dellalbo, prevedono:
a) lattivita convenzionale e le modalita di svolgimento della stessa;
b) lindicazione della durata della convenzione, nonche il regime delle proroghe;
c) il regime delle reciproche inadempienze, le modalita e i tempi di disdetta e le fattispecie risolutive;
d) il numero degli addetti, con lindicazione dei relativi requisiti di professionalita, e le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dellattivita;
e) leventuale partecipazione ad attivita formative e relative modalita;
f) il ruolo dei volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto stabilito allarticolo 2 della legge n. 381/91;
g) lindicazione delle norme contrattuali applicate alla generalita dei lavoratori;
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalita di pagamento;
i) le modalita di verifica e vigilanza con particolare riferimento alla qualita delle prestazioni ed alla tutela degli utenti;
l) lobbligo e le modalita assicurative e previdenziali del personale;
m) le modalita di raccordo con gli uffici competenti;
n) nel caso di gestione di attivita a ciclo diurno e/o residenziale, le caratteristiche strutturali e funzionali dei presidi e la loro conformita alla vigente normativa.
Art. 12.
(Criteri di aggiudicazione dei servizi sociali)
1. Considerata la natura specifica delle prestazioni oggetto delle convenzioni di cui allarticolo 11, nelle gare per laffidamento di servizi socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi, si procede allaggiudicazione secondo il criterio dellofferta economicamente piu vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi quali il prezzo, la qualita del progetto, lefficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi ed altri eventuali criteri individuati in relazione al particolare servizio da affidarsi. E, in ogni caso, da escludere laggiudicazione unicamente secondo il criterio del prezzo piu basso.
Art. 13.
(Convenzioni con cooperative iscritte alla sezione B dellalbo di cui allarticolo 2)
1. Per il perseguimento delle finalita indicate allarticolo 5 della legge n. 381/91, gli Enti pubblici prevedono la destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dellarticolo 5.
2. Le convenzioni tipo, relative alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, oltre a quanto previsto allarticolo 11, indicano il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura ed il relativo monte ore di lavoro mensile.
3. Al fine di poter valutare che lattivita convenzionanda sia effettivamente finalizzata alla creazione di opportunita di lavoro per le persone svantaggiate, i criteri per determinarne il numero sono stabiliti, sia in relazione allentita e la natura della fornitura, sia al grado di produttivita e al fabbisogno formativo e di supporto. Per ogni persona svantaggiata e adottato uno specifico progetto.
4. Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta fra piu offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i principi generali di economicita, efficienza ed efficacia dellazione amministrativa, gli Enti pubblici appaltanti valutano secondo i seguenti criteri di priorita:
a) la continuita del programma terapeutico e di inserimento sociale;
b) la creazione di maggiori e stabili opportunita di lavoro per le persone svantaggiate;
c) il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente allambito di intervento della cooperativa.
5. Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni di cui al presente articolo si da atto del rispetto dei criteri di priorita indicati ai commi precedenti.
6. I consorzi, iscritti alla sezione C dellalbo regionale, che abbiano stipulato una convenzione, ai sensi del presente articolo, affidano lesecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a cooperative iscritte alla sezione B.
TITOLO IV.
Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale
Art. 14.
(Contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo)
1. Le province concedono contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo ed attivita alle cooperative iscritte alla sezione B dellalbo regionale.
2. Le cooperative, per essere ammesse al contributo, previsto al comma 1, devono presentare un progetto di sviluppo biennale che indichi, tra laltro:
a) gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non possono essere inferiori allassunzione o allammissione a socio lavoratore a tempo indeterminato di almeno una persona svantaggiata, cosi come definita dallarticolo 4 della l. 381/1991;
b) le ipotesi di fattibilita sulla base della reale situazione presente;
c) un piano finanziario che dimostri lidoneita allattuazione del progetto proposto, assicurando stabilita economica e la corretta rimunerazione del lavoro.
3. Per lattuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo, le province possono concedere un contributo in conto capitale, pari all80% della spesa riconosciuta ammissibile, in relazione alla realizzazione dei seguenti investimenti: impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi. Detto contributo non puo superare limporto massimo di lire 50.000.000.
Art. 15.
(Fondo di garanzia)
1. Al fine di favorire laccesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative sociali e dei consorzi, la Giunta regionale e autorizzata a stipulare con Finpiemonte S.p.A. una convenzione avente lobiettivo di incrementare il fondo di garanzia.
2. (Abrogato).
Art. 16.
(Finanziamenti a tasso agevolato)
1. La Regione puo concedere alle cooperative sociali un finanziamento a tasso agevolato, in concorso con gli istituti di credito, che copra fino al cento per cento delle spese riconosciute ammissibili, con una partecipazione massima regionale pari al settanta per cento delle spese ammesse e comunque per un importo non superiore a lire centocinquanta milioni.
2. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi ad impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze, opere murarie ed arredi inerenti lattivita di impresa.
3. Gli investimenti di cui al comma 2 devono prevedere un incremento occupazionale di almeno una unita lavorativa, limitatamente a quelle cooperative che riceveranno un finanziamento annuo superiore ai cinquanta milioni, secondo i criteri che saranno definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui allart. 21.
Art. 17.
(Costituzione di un fondo di rotazione)
1. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per la realizzazione degli investimenti di cui allarticolo 16, la Giunta regionale stipula una convenzione avente lobiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. la gestione di un fondo di rotazione.
Art. 18. (Abrogato)
Art. 19.
(Interventi regionali per linserimento e la continuita lavorativa delle persone svantaggiate)
1. Al fine di favorire la continuita lavorativa dei cittadini cui sia venuta meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi della l. 381/1991, le province intervengono, per un massimo di due anni, con un contributo, corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Sono, altresi, ammesse a fruire dei benefici di cui al comma 1, per un massimo di due anni, le cooperative sociali che abbiano assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno sei mesi prima della data di entrata in vigore della legge, come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti, persone considerate svantaggiate ai sensi dellarticolo 2 della legge regionale 16 agosto 1989, n. 48 e che non rientrino nelle categorie previste dallarticolo 4 della legge n. 381/91.
2 bis. Sono inoltre ammessi a fruire dei benefici di cui al comma 1 le cooperative sociali che abbiamo assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti:
a) detenuti che prestino la loro opera allinterno degli istituti penitenziari;
b) detenuti ammessi al lavoro allesterno come previsto dallarticolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche ed integrazioni.
2 ter. Il contributo di cui al comma 2 bis puo essere concesso, per un massimo di due anni, a partire dallinstaurarsi di regolare e documentato rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 20.
(Divieto di cumulo dei benefici)
1. I contributi ed i finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie della Regione per le medesime iniziative.
1 bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui allarticolo 16 non sono cumulabili con i contributi di cui allarticolo 14 ne con le spese di avviamento riconosciute allarticolo 18, comma 1, per tutta la durata del progetto di sviluppo.
Art. 21.
(Delibera per lesame delle domande e la concessione dei contributi)
1. Entro sei mesi dallentrata in vigore della legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e la conferenza di cui allarticolo 22, approva una delibera intesa a definire le modalita applicative in ordine ai contributi definiti al presente titolo IV, stabilendo in particolare:
a) le modalita per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nei progetti di sviluppo;
b) le caratteristiche degli incrementi occupazionali da effettuarsi da parte delle cooperative al fine dellammissione ai benefici della presente legge;
b bis) i criteri per lutilizzo e laccesso ai finanziamenti di cui allarticolo 16 nonche il tasso di interesse da applicarsi ai fondi regionali;
c) eventuali priorita per laccoglimento delle domande.
2. Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale puo successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, apportare modifiche alla delibera.
TITOLO V.
Art. 22.
(Conferenza regionale della cooperazione sociale)
1. LAssessore regionale allAssistenza convoca periodicamente, almeno una volta allanno, conferenze cui sono invitati:
a) rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale, designati dalle associazioni regionali delle cooperative piu rappresentative, che risultino aderenti alle associazioni nazionali riconosciute;
b) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;
c) rappresentanti delle associazioni degli Enti locali;
d) il direttore o un suo delegato dellufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
d bis) un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione provinciale.
2. Alla conferenza possono essere invitati altri rappresentanti o esperti, in relazione alle problematiche affrontate ed allo svolgimento dei lavori.
3. La conferenza esamina le questioni attinenti la cooperazione sociale con particolare riferimento:
a) ai piani e programmi di settore;
b) allandamento delle convenzioni;
c) agli specifici interventi a sostegno previsti dalla legge.
4. La conferenza formula anche proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale.
Art. 23.
(Pareri ai sensi del comma 5 dellarticolo 11 del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.)
1. Ai fini della cancellazione della cooperativa dal registro prefettizio, e il Presidente della Giunta regionale lorgano competente ad esprimere il parere di cui allultimo comma dellarticolo 11 del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, aggiunto ai sensi della lettera b) dellarticolo 6 della legge n. 381/91.
Art. 24.
(Norma transitoria)
1. Per sei mesi dallentrata in vigore della legge, liscrizione al registro regionale delle cooperative sociali, istituito ai sensi dellarticolo 5 della legge regionale n. 48/89, produce gli stessi effetti di quelli derivanti dalliscrizione allalbo regionale di cui allarticolo 2.
2. Entro novanta giorni dallentrata in vigore della legge le cooperative iscritte al registro regionale di cui allarticolo 5 della citata legge regionale n. 48/89, inoltrano istanza al Presidente della Giunta regionale, per essere iscritte allalbo regionale. Nella domanda, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti per liscrizione, deve essere indicata la sezione dellalbo alla quale e richiesta liscrizione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione, accertato il possesso dei requisiti, decreta liscrizione della cooperativa allalbo regionale. Nel caso non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, adotta provvedimento motivato di diniego.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono notificati ai medesimi destinatari indicati al comma 3 dellarticolo 3.
Art. 25.
(Norma finanziaria)
1. Ai fini di cui alla presente legge vengono istituiti appositi capitoli con la dotazione che sara definita in sede di variazione del bilancio dellanno 1994.
2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri derivanti dallapplicazione della legge e stabilita dai relativi bilanci di previsione.
Art. 26.
(Abrogazione norme in contrasto.)
1. E abrogata la legge regionale n. 48/89 Norme in materia di cooperazione sociale.
Si pubblica il testo coordinato della legge regionale 29 agosto 1994, n.
38 (Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 settembre 1994) così come modificata
dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Bollettino Ufficiale n. 2 del
15 gennaio 2004).
Restano invariati il valore e lefficacia degli atti qui
riportati.