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Bollettino Ufficiale n. 04 del 29 / 01 / 2004

Codice 26.2
D.D. 13 novembre 2003, n. 619

Ferrovia del Canavese, Comune di Valperga. Rilascio Nulla Osta, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, alla ristrutturazione di un capannone industriale esistente con rifacimento dell’attuale recinzione, di proprietà del Sig. Falsone Giuseppe, in deroga agli art. 49 e 52 del citato D.P.R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, per le considerazioni in premessa illustrate, il Nulla Osta alla riduzione della distanza prescritta dagli art. 49 e 52 del citato D.P.R., per l’esecuzione di opere di ristrutturazione all’immobile di proprietà del Sig. Falsone Giuseppe sito a Valperga (TO) in Via G. Mazzini n. 76, già ubicato alla distanza minima di mt. 6,10 dal binario ferroviario più vicino, e al rifacimento dell’attuale recinzione dello stesso, posta alla distanza minima di mt. 3,50;

che il Richiedente dovrà mettere in atto, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino