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Bollettino Ufficiale n. 04 del 29 / 01 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2003, n. 42-10802

L.R. 21/97 e s.m.i. L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett.b). Modificazione della D.G.R. n. 52-3605 del 23/7/2001 e s.m.i. di approvazione del programma degli interventi del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Commercio

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui integralmente si richiamano, le integrazioni e modificazioni al programma degli interventi per l’accesso al credito delle piccole imprese commerciali, approvato con D.G.R. n° 52-3605 del 23/7/2001 e successivamente integrato con D.G.R. 34-4040 del 1/10/2001, così come sotto specificate :

Dopo l’articolo 3. lettera e. dell’Allegato 1 alla D.G.R n° 52-3605 del 23/7/2001, così come integrato dall’Allegato 1 alla D.G.R. n° 34-4040 del 1/10/2001, è aggiunto il seguente comma:

Sono inoltre ammessi a finanziamento, per un importo non inferiore ad euro 15.000 IVA esclusa, i progetti di investimento nelle cui finalità sia ricompreso uno dei seguenti obiettivi:

1. acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose conformi alla normativa antinquinamento “EURO 3", da parte di commercianti su aree pubbliche, come definiti dall’art. 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114;

2. esecuzione di opere atte ad eliminare le barriere architettoniche, da parte di soggetti elencati nell’articolo 1, comma 1, punti 1) e 3) del vigente programma d’interventi;

3. esecuzione di opere atte ad eliminare le barriere architettoniche e/o all’adeguamento dei servizi igienici per i portatori di handicap, da parte di soggetti elencati nell’articolo 1, comma 1, punto 2) del vigente programma d’interventi.

4. riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza da parte di soggetti elencati nell’articolo 1, comma 1, punti 1), 2) e 3) del vigente programma d’interventi. Rientrano in tale ambito gli investimenti finalizzati a:

a) installazione di collegamenti telefonici, telematici e informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza;

b) installazione di sistemi di videosorveglianza o videoproiezione, nel rispetto della Legge n° 675/1996;

c) installazione di sistemi telematici antirapina integrati, conformi a quelli previsti da protocolli d’intesa con il Ministero dell’Interno;

d) installazione di sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia;

e) installazione di sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza;

f) dotazione di casseforti o armadi blindati;

g) installazione di cristalli antisfondamento;

h) installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza;

i) adozione di sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito);

j) installazione di dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna, connessi all’impiego di protezioni esterne di sicurezza che consentono la vista dell’interno.

Dopo l’articolo 4. lettera d. dell’Allegato 1 alla D.G.R n° 52-3605 del 23/7/2001, così come integrato dall’Allegato 1 alla D.G.R. 34-4040 del 1/10/2001, sono aggiunte le seguenti lettere:

e. interventi di imprenditori, elencati nell’articolo 1, comma 1, punti 1) e 3) del vigente piano d’interventi, il cui programma preveda un investimento minimo di euro 15.000 IVA esclusa, per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

f. interventi di imprenditori, elencati nell’articolo 1, comma 1, punto 2) del vigente piano d’interventi, il cui programma preveda un investimento minimo di euro 25.000 IVA esclusa, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e/o l’adeguamento dei servizi igienici ai portatori di handicap.

g. interventi di imprenditori, elencati nell’articolo 1, comma 1, punti 1), 2) e 3) del vigente piano d’interventi, il cui programma preveda un investimento minimo di euro 25.000 IVA esclusa, per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza. Rientrano in tale ambito tutti gli investimenti descritti nell’articolo 3, comma 2, punto 4) del vigente piano d’interventi.

L’articolo 4 comma 2 dell’Allegato 1 alla D.G.R n° 52-3605 del 23/7/2001, così come integrato dall’Allegato 1 alla D.G.R. 34-4040 del 1/10/2001, è sostituto dal seguente comma:

Gli ambiti prioritari di cui ai precedenti punti a), b), c), d) del presente articolo 4 sono riferiti ai soli beneficiari operanti nel settore del commercio al dettaglio, così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dell’art. 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114 e della rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 27/4/82 n° 268.

2) di trasmettere al Consiglio Regionale il presente atto per ottenere, nel termine previsto di 45 giorni, il prescritto parere, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 21/97 e s.m.i.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)