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Bollettino Ufficiale n. 04 del 29 / 01 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 4376 in data 30 ottobre 2002

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di. approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20 marzo 2002 dal Sig. Reda Achille, in qualità di Presidente pro-tempore del

“Consorzio Acque Potabili Frazione Ormezzano di Valle Mosso”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Acque Potabili Frazione Ormezzano” (omissis), il rinnovo in sanatoria, con varianti, della concessione, già oggetto del D.P. n. 63.654, in data 23 novembre 1964, per poter continuare a derivare moduli continui 0,005 d’acqua da un gruppo di 4 sorgenti tributarie del bacino del torrente Venalba, ubicate in Comune di Mosso, da utilizzarsi per scopi potabili fino al 3 gennaio 2001 e per scopi domestici a decorrere dal 4 gennaio 2001, con obbligo di restituzione delle eccedenze e dei reflui di scarico parte nel Rio Tolera e parte nel torrente Venalba in Comune di Valle Mosso a valle degli abitati serviti;

Di accordare ai sensi dell’art. 23, comma. 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 3 lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 29 settembre 1986, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 29 settembre 1986, dell’annuo canone di Euro 15,49, pari al minimo ammesso, ai sensi della L. 1° dicembre 1981 n. 692; dal 1° gennaio 1990 dell’annuo canone di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1° gennaio 1994 dell’annuo canone di Euro 258,23, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36; dal l° gennaio 1997 dell’annuo canone di Euro 264,68, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1998 dell’annuo canone di Euro 269,45, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1999 dell’annuo canone di Euro 273,49, pari al minimo ammesso, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 dell’annuo canone di Euro 276,77, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal l° gennaio 2001 dell’annuo canone di Euro 281,48, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 4 gennaio 2001 dell’annuo canone di Euro 101,33 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal l° gennaio 2002 dell’annuo canone di Euro 102,55 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo conguaglio ai sensi della stessa normativa. Di stabilire che il canone annuo dovuto fino al 31.12.2000, relativo alla concessione, sarà imputato al Capo 7, Capitolo 2608, dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il relativo esercizio finanziario

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1086 di Rep. in data 20 marzo 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 16 gennaio 2004

Il Responsabile del servizio
Marco Pozzato