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Bollettino Ufficiale n. 04 del 29 / 01 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 2179 in data 26 maggio 2003

Il Dirigente del settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 dicembre 2002 dal Sig. Beretta Ezio, in qualità di titolare della presente concessione, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell’art. 2 - comma 1 - lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Sig. Beretta Ezio (omissis), la concessione di derivare dalla falda freatica sotterranea, a mezzo di pozzo ubicato in Comune di Crevacuore, moduli massimi 0,008 e medi 0,002 d’acqua da utilizzare per scopi industriali fino al 14 febbraio 2001 e per scopi igienico-civili a decorrere dal 15 febbraio 2001, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica del Comune di Crevacuore.

Di accordare, ai sensi dell’art. 23 - comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7 - comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999 del canone annuo di euro 1640,99 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 del canone annuo di euro 1660,63 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2001 del canone annuo di euro 1688,86 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 15 febbraio 2001, data di variazione del tipo di utilizzo dell’acqua, del canone annuo di euro 101,33, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di euro 102,55, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1 gennaio 2003 del canone annuo di euro 103,99, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430; fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1155 di Rep. in data 4 dicembre 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco