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Bollettino Ufficiale n. 04 del 29 / 01 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 2177 in data 26 maggio 2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 5 dicembre 2000 dal Sig. Giovanni Costenaro, in qualità di Presidente pro tempore del “Consorzio Acqua Potabile Frazione Ferrere di Valle San Nicolao”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Acqua Potabile Frazione Ferrere di Valle San Nicolao”, con sede in Valle San Nicolao, Frazione Ferrere, la variante alla concessione oggetto del D.P.G.R. 5 febbraio 1985 n. 916, per continuare a derivare moduli max. 0,05416 e medi 0,05326 d’acqua da un gruppo di 7 sorgenti di cui 4 ubicate in Comune di Valle San Nicolao e 3 ubicate in Comune di Bioglio, da utilizzarsi per scopi potabili, con obbligo di restituzione delle colature e dei reflui di scarico in parte nel Rio Vignolo ed in parte direttamente nel torrente Strona.

Di accordare, ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la variante alla concessione di che trattasi a decorrere dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 e fino al 26 marzo 2011, data di scadenza dell’originaria concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari sia originario che aggiuntivo e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999 dell’annuo canone di Euro 273,49, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 dell’annuo canone di Euro 276,77 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2001 dell’annuo canone di Euro 281,48 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 dell’annuo canone di Euro 284,86 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1° gennaio 2003 dell’annuo canone di Euro 288,85 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430, secondo le modalità stabilite dall’art. 14 della L.R. 5 agosto 2002 n. 20 e fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco


Estratto del Disciplinare n. 1153 di Rep. in data 5 dicembre 2002

Art.1 - Richiamo alle condizioni contenute nel disciplinare principale

Poichè il presente disciplinare aggiuntivo integra e/o rettifica gli obblighi e le condizioni di cui al disciplinare principale n. 5997 di repertorio, sottoscritto in data 8 novembre 1993 presso il Servizio Regionale OO.PP. e Difesa del Suolo di Vercelli, si richiamano integralmente tutte le condizioni in esso contenute, con la precisazione che, nel caso in cui dette condizioni fossero in contrasto con quelle contenute nel presente, queste ultime sono da considerarsi prevalenti.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato