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Bollettino Ufficiale n. 04 del 29 / 01 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 2176 in data 26 maggio 2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 21 novembre 2002 dal Sig. Pella Annibale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta “Eurofili S.r.l.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Eurofili S.r.l.” (omissis), la concessione di derivare dalla falda freatica sotterranea, mediante un pozzo ubicato in Comune di Valdengo (Fg. n. 12 - mappale n. 18), moduli max. 0,01 e medi 0,001 d’acqua da utilizzare per scopi industriali (umidificazione ambienti di filatura), con restituzione di reflui di scarico in misura non apprezzabile dato il tipo di utilizzo.

Di accordare, ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del canone corrispondente, in ragione di Euro 1.733,06 annui, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall’art. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36 ed integrato dall’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430, secondo le modalità stabilite dall’art. 14 della L.R. 5 agosto 2002 n. 20 e fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1152 di Rep. in data 21 novembre 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato