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Bollettino Ufficiale n. 04 del 29 / 01 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Silvano d’Orba (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2003 del 19.12.2003: “Esame ed approvazione regolamento edilizio”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che il Regolamento è composto da:

n. 70 articoli;

n. 10 modelli allegati;

n. 1 appendice all’art. 31

3. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica;

6. Di dare atto che essendo il Comune dotato di piano regolatore generale, le cui norme definiscono i parametri e gli indici di cui al comma 3 dell’art. 3 della L.R. 19/99 in modo non conforme alle definizioni del regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione, vi è una norma (art. 27 bis) che, in via transitoria, ne sospende l’efficacia fino all’adeguamento dello strumento urbanistico generale, con contestuale rinvio a quelle non uniformate inserite nel piano regolatore vigente;

7. Di dare atto che essendo entrato in vigore il Testo Unico per l’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., le cui norme differiscono dalle definizioni del regolamento edilizio tipo approvato dal Consiglio regionale, in via transitoria si rinvia alle definizioni di cui al citato Testo unico, in attesa dell’adeguamento della legislazione regionale e dello strumento regolamentare;

8. Di dare atto che le disposizioni di cui all’art. 2 del suddetto regolamento, inerenti la composizione della Commissione edilizia e le cause di incompatibilità, rimangono sospese sino alla scadenza del citato organo in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale e che pertanto la composizione rimane così come definitiva ai sensi della deliberazione C.C. n. 26/99 in data 24.9.1999 e della deliberazione G.C. n. 77/99 in data 28.10.1999.