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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2004

Codice 10.7
D.D. 14 novembre 2003, n. 1077

Comune di Cannobio (VCO). Istanza di mutamento temporaneo di destinazione d’uso di porzioni di terreni comunali di uso civico di complessivi mq. 7050 con concessione al Consorzio Migliore Alpeggi Monte Giove per anni 99 (novantanove) per la realizzazione di una pista agro-silvo-pastorale a servizio degli alpeggi comunali Rombiago, Scierz, Margarone, Scierzdelli. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Cannobio (TO) a mutare temporaneamente la destinazione d’uso di terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 28 mapp. 65 per mq. 220, Fg. 21 mapp. 32 per mq. 1980, Fg. 6, mapp. 193 per mq. 1050, Fg. 6 mapp. 195 per mq. 2450, Fg. 6 mapp. 194 per mq. 550, Fg. 6 mapp. 32 per mq. 280, Fg. 6 mapp. 132 per mq. 520 per consentire la realizzazione di una pista agro-silvo-pastorale;

- che il Comune di Cannobio (VCO) conceda in via amministrativa per anni 99 (novantanove) i terreni comunali in parola al Consorzio Migliorie alpeggi Monte Giove ad un canone annuo di Euro 36,02, da rivalutasi annualmente secondo gli indici di inflazione determinati dall’ISTAT;

- che il Comune di Cannobio (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione che verrà stipulato, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4.3.1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni, dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, con rimozione dell’opera, se sarà richiesto, a cura e spese del concessionario;

- il Comune di Cannobio (VCO) dovrà destinare tutti gli importi eventualmente percepiti in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri