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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2004

Codice 10.7
D.D. 14 novembre 2003, n. 1076

Comune di Bruzolo (TO). Mutamento temporaneo novantanovennale di destinazione d’uso, con concessione amministrativa a terzi, previa conciliazione per l’occupazione pregressa da parte della Soc. SITALFA S.p.A., di terreni comunali gravati da uso civico per complessivi mq. 20.284 sui quali è già stata realizzata un’area per confezionamento conglomerati bituminosi a supporto della viabilità autostradale. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Bruzolo (TO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 15.813 dei terreni comunali gravati da uso civico analiticamente indicati in premessa per darli in concessione amministrativa, alla Soc. SITALFA S.p.A. per un periodo di anni 99 (novantanove), per mantenere la realizzata area per confezionamento conglomerati bituminosi a supporto della viabilità autostradale;

che il Comune di Bruzolo (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione che verrà stipulato con la Soc. SITALFA S.p.A. relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere dell’autorizzazione alla concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite alla collettività usocivista locale ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

- il corrispettivo relativo alla conciliazione per l’occupazione pregressa da parte della Soc. SITALFA S.p.A. si ritiene ampiamente compensato dalle opere realizzate a beneficio del Comune nell’anno 2003 dalla soc. medesima (come meglio specificato in premessa);

- il Comune di Bruzolo (TO) dovrà destinare tutti gli importi accantonati o eventualmente percepiti in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono, nel caso di concessione, a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri