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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2004

Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte 22 dicembre 2003, n. 1/22

Disposizioni in merito alle prestazioni delle garanzie finanziarie per le discariche riferite alla fase di gestione successiva alla chiusura

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

• Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti” ed in particolare l’art. 14 che prevede che la gestione delle discariche possa avvenire previa contestuale prestazione di due garanzie finanziarie, una per l’attivazione e la gestione operativa della discarica e l’altra per la gestione successiva alla chiusura per un periodo pari ad almeno 30 anni;

• Verificata la difficoltà di reperire Compagnie assicurative o Società di Credito disponibili a fornire garanzie finanziarie trentennali per la fase di gestione successiva alla chiusura della discarica, la Giunta Regionale con D.G.R. 86-10252 del 1 agosto 2003 ha previsto la possibilità della prestazione di tale garanzia tramite piani quinquennali rinnovabili;

• Visto il perdurare della mancata disponibilità degli Istituti di Credito e delle Compagnie assicurative, nonostante la mitigazione introdotta con la D.G..R. suddetta, con nota del 2 dicembre 2003 è stato sollecitato l’intervento del Ministero dell’Ambiente;

• Considerato che l’impossibilità di prestare garanzie finanziarie per la fase di gestione successiva alla chiusura impedisce l’attivazione di nuove discariche già realizzate, compromettendo così il delicato equilibrio del sistema integrato di gestione rifiuti in Regione Piemonte;

• Ritenuto pertanto necessario prevedere la possibilità di attivazione di nuovi impianti di discarica anche a seguito della sola prestazione della garanzia finanziaria riferita all’attivazione e alla gestione della discarica in attesa della possibilità della presentazione della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura;

• Sentito il parere dell’ARPA;

• Vista l’indifferibilità e l’urgenza della situazione che impedisce lo smaltimento dei rifiuti in discarica, creando così problemi di carattere igienico - sanitario, nonostante siano presenti sul territorio impianti idonei che attendono esclusivamente la possibilità di poter prestare garanzia finanziaria per operare;

• Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

ORDINA

1. di consentire la deroga a quanto previsto all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, che prevede la presentazione contestuale delle garanzie finanziarie per l’attivazione e la gestione operativa delle discariche, nonché la garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura;

2. di consentire il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle discariche anche a seguito della sola presentazione delle garanzie finanziarie riferite all’attivazione e alla gestione operativa;

3. di prevedere che, entro sei mesi dalla data di emanazione della presente ordinanza, dovranno essere prestata le garanzie finanziarie per il periodo di gestione successiva alla chiusura;

4. di stabilire in un periodo di 6 mesi la validità della presente Ordinanza.

Enzo Ghigo