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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2004

Codice 25.1
D.D. 12 novembre 2003, n. 1817

Autorizzazione alla T.E.R.N.A. S.p.A. (Trasmissione Elettricità Rete Nazionale) alla costruzione e all’esercizio di un tratto di linea elettrica aerea a doppia terna a 132.000 V, in entra esce dall’esistente elettrodotto Pinerolo Pinasca T. 636, per collegamento alla nuova stazione di smistamento Pinasca, interessante il territorio di Comune di Pinasca

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - La T.E.R.N.A. S.p.A. considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata a costruire ed a porre in esercizio l’impianto elettrico costituito da: un tratto di linea elettrica aerea a doppia terna a 132.000 V, in entra esce dall’esistente elettrodotto Pinerolo Pinasca T. 636, per collegamento alla nuova stazione di smistamento Pinasca, interessante il territorio di Comune di Pinasca.

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la ricostruzione dell’impianto elettrico autorizzato. In accoglimento della richiesta avanzata dalla T.E.R.NA S.p.A. l’impianto è inoltre dichiarato inamovibile.

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione la T.E.R.NA S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari con l’elenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.6.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruire secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988.

Art. 5 - La T.E.R.NA S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - La T.E.R.NA S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione o l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della T.E.R.NA S.p.A..

Art. 8 - La T.E.R.NA S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 15 per parte asse linea aerea.

Avverso la presente Determina può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini