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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2004

Codice 25.3
D.D. 4 novembre 2003, n. 1713

Autorizzazione idraulica n. 3813/03 per la trasformazione di un guado temporaneo in permanente sul rio Rumiano, in prossimità del lotto boschivo Chiomo II del Comune di Cumiana. Ditta: Comune di Cumiana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Cumiana, con sede in Piazza dei Martiri 3 Aprile n. 3, al mantenimento del guado in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche realizzate e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. i transiti dovranno avvenire nel rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, esclusivamente durante i periodi di magra, evitando, in ogni caso, transiti in concomitanza di eventi piovosi anche non particolarmente intensi, restando comunque, il soggetto autorizzato, unico responsabile di eventuali danni e/o situazioni di pregiudizio dell’incolumità personale cagionati a sè o ad altri;

3. dovrà essere posizionata opportuna segnaletica ed ogni altro accorgimento che si renderà necessario, atto a prevenire ed impedire il transito a persone e mezzi non autorizzati, soprattutto in occasione di eventi di piena;

4. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

5. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per il mantenimento del guado in argomento: con successivo atto sarà rilasciato il provvedimento concessorio, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi