Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2004

Codice 25.3
D.D. 3 novembre 2003, n. 1701

Autorizzazione idraulica n. 3821 per esecuzione di lavori di sistemazione tratto alveo del rio Costa Parigi in corrispondenza dell’attraversamento del sentiero a servizio del nuovo Anello Verde - collegamento Maddalena-Superga. Ditta: Comune di Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Torino - Divisione Verde Pubblico e Ambiente - Settore Verde Pubblico - Nuove Opere, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni;

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell’alveo del corso d’acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione di ciascun manufatto (guado, briglie, platee di caduta, soglie, palizzata), i cui piani di appoggio dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. i massi costituenti il guado e le platee di caduta dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

4. il passaggio lungo il previsto guado dovrà avvenire esclusivamente durante i periodi di magra del corso d’acqua interessato, evitando, in ogni caso, attraversamenti in concomitanza e/o a seguito ad eventi pluviometrici anche non particolarmente intensi, restando comunque, il soggetto autorizzato, unico responsabile di eventuali danni e/o situazioni di pregiudizio dell’incolumità personale cagionati a se o ad altri;

5. dovrà essere predisposta ed attuata, da parte del soggetto richiedente, opportuna segnaletica ed ogni altro idoneo accorgimento che si renderà all’uopo necessario, atti a prevenire ed impedire il transito, lungo il guado, di persone e/o mezzi non autorizzati, soprattutto in occasione di possibili e prevedibili eventi di piena del corso d’acqua, ovvero, durante e a seguito di ogni evento meteorico anche non particolarmente intenso;

6. sia verificata, in fase esecutiva, la stabilità delle sezioni d’imposta delle previste briglie, nonchè del fondo alveo interessato dall’esecuzione delle platee di caduta, al fine di procedere ad un adeguato e corretto inserimento geostrutturale delle stesse difese trasversali all’interno dell’alveo; a tale scopo, le briglie dovranno risultare opportunamente attestate ed incastrate nelle sponde, avendo cura di sistemare e consolidare, ove ritenuto necessario, i settori spondali di imposta geotecnicamente scadenti, approfondendo altresì, se del caso, il piano di appoggio della fondazione delle medesime briglie e delle platee antierosive;

7. dovrà essere, altresì, garantita la manutenzione periodica delle briglie, con cadenza almeno semestrale, ovvero, a seguito di ogni evento di piena del rio, finalizzata al controllo dell’avvenuto riempimento a monte con materiale alluvionale e, se necessario, allo svuotamento delle medesime;

8. dovrà essere prevista, in corrispondenza dello sbocco della tubazione drenante, una idonea platea antierosiva di protezione del fondo alveo, estesa a tutta sezione, adeguatamente fondata e significatamente dimensionata in pianta rispetto all’area di immissione dello scarico;

9. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

10. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

12. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

14.l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

17. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

18. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico-ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi