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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2003, n. 35-11320

Approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX giochi olimpici invernali “Torino 2006", della relazione tecnica e relative schede di intervento. Delega alla firma

A relazione del Vicepresidente Casoni:

Premesso che :

- sono stati assegnati alla Regione Piemonte i XX giochi olimpici invernali denominati <Torino 2006>;

- con legge 9 ottobre 2000, n. 285: “Interventi per i giochi olimpici invernali <Torino 2006>”, come modificata dalla legge n. 48 del 26 marzo 2003, sono state dettate disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali <Torino 2006> e delle opere connesse;

- l’art. 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166, ha autorizzato limiti di impegno per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture sportive e turistiche e delle opere connesse che insistono sul territorio della regione Piemonte, funzionali allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali <Torino 2006>;

- con deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2002, n. 1 - 6429, modificata dalla D.G.R. 11 novembre 2002 n. 49-7657, sono state individuate le opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali <Torino 2006> e sono stati definiti come prioritari gli interventi relativi dell’aeroporto di Torino Caselle;

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 giugno 2002, n. 51 è stato approvato l’elenco delle opere da dichiarare “connesse” ai Giochi Olimpici Invernali <Torino 2006>;

- con D.P.C.M. 18 dicembre 2002 sono state individuate le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali <Torino 2006> e con successivo D.P.C.M. 6 giugno 2003 sono stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere stesse;

- con D.P.C.M. del 15 settembre 2003 sono state assegnate le risorse per il finanziamento delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali <Torino 2006>, individuate nell’allegato 1 al D.P.C.M. 6 giugno 2003;

- con legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 “Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte”, come modificata dalla legge regionale 29 ottobre 2003, n. 30, è stata prevista l’erogazione di fondi per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture a favore delle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione.

- l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Piemonte, sottoscritta il 22 marzo 2000, ha individuato i settori di intervento da attuarsi mediante la stipula di Accordi di Programma Quadro.

Considerato che:

- il presente Accordo di Programma Quadro è finalizzato all’adeguamento delle strutture del sistema aeroportuale piemontese in occasione dello svolgimento dei XX giochi olimpici invernali <Torino 2006> ed in particolare dell’aeroporto internazionale Sandro Pertini di Torino-Caselle e dell’Aeroporto di Cuneo-Levaldigi. Gli interventi previsti, proposti dalle società di gestione dei due aeroporti SAGAT S.p.A. e GEAC S.p.A., sono tali da assicurare condizioni di praticabilità dei collegamenti aerei e soddisfano i criteri di localizzazione (aeroporto), di funzionalità (capacità necessaria per i picchi di traffico previsti con incremento medio di oltre il 70%), di strategicità (arricchimento dell’area metropolitana di Torino e di Cuneo nonché per la regione Piemonte anche in termini occupazionali diretti e sull’indotto), di cantierabilità (pianificazione in tutte le sue fasi ed ultimazione entro la fine del 2005);

- si rende necessario approvare il presente schema di Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX giochi olimpici invernali <Torino 2006>, la relazione tecnica (Allegato 1) e le schede di intervento (Allegato 2), per la successiva sottoscrizione;

- gli impegni finanziari a carico della Regione Piemonte previsti all’art. 5 comma 2 tabella 2 dell’Accordo in oggetto, ammontano complessivamente a euro 10.845.000,00, i fondi saranno reperiti all’interno degli stanziamenti iscritti per gli anni 2003-2005 sull’UPB 26022 della Direzione Trasporti.

Tutto ciò premesso;

vista la L. 23 maggio 1997, n. 135;

vista la L. 18 giugno 1998, n. 194;

vista la L. 24 dicembre 1993, n. 537;

vista la L. 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla L. del 26 marzo 2003 n. 48;

vista la L. 1 agosto 2002, n. 166;

vista la D.G.R. del 25 giugno 2002, n. 1-6429, modificata dalla D.G.R. 11 novembre 2002 n. 49-7657;

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 giugno 2002, n. 51;

vistI i D.P.C.M. 18 dicembre 2002, 6 giugno 2003 e 15 settembre 2003;

vista la L.R. 24 gennaio 2000, n. 2, come modificata dalla legge regionale 29 ottobre 2003, n. 30;

vista l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Piemonte, sottoscritta il 22 marzo 2000;

vista la bozza di Accordo di Programma Quadro, la Relazione tecnica e le schede di intervento allegate, facenti parte integrante della presente deliberazione;

tutto ciò premesso e valutato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali in vista dei XX giochi olimpici invernali <Torino 2006>, la relazione tecnica (Allegato 1) e le schede di intervento (Allegato 2);

2. di autorizzare il Vice Presidente della Giunta Regionale William Casoni ed il Direttore della Direzione Trasporti ing. Aldo Manto alla firma dell’Accordo di cui all’oggetto della presente delibera, autorizzandoli ad apportare, se necessario, modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

3. di dare atto che le risorse necessarie per far fronte agli impegni finanziari assunti dalla Regione Piemonte nell’ambito del presente Accordo, pari a Euro 10.845.000,00, saranno reperiti all’interno degli stanziamenti iscritti per gli anni 2003-2005, sul cap. 25405 all’interno dell’UPB 26022 della Direzione Trasporti; e saranno così ripartiti:

anno 2003, euro 3.098.741,00

anno 2004, euro 3.873.427,00

anno 2005, euro 3.872.832,00

per l’anno 2003 i fondi sono stati accantonati con D.G.R. n. 47-11003 del 17-11-03 ed impegnati con D.D. n. 674-26.02 del 27-11-03.

4. Gli stanziamenti per gli anni 2004 e 2005 dovranno essere confermati dalla legge finanziaria regionale predisposta in applicazione ed ai sensi dell’art. 8 della L.R. 7/2001 e dell’art. 30 della L.R. 2/2003;

5. di prendere atto che la somma di Euro 15.450.000,00 da finanziare come “Opera connessa alle XX Olimpiadi Invernali <Torino 2006>”, è da reperire nei fondi statali assegnati alla Regione Piemonte con D.P.C.M. 15 settembre 2003;

6. di rimandare alle successive convenzioni attuative, come previsto nello schema di Accordo di Programma Quadro, la disciplina in dettaglio dei rapporti tra gli Enti sottoscrittori.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)