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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2003, n. 67-11285

Criteri e modalità per il finanziamento, nell’anno 2003, di forme associative di nuova istituzione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa,

- di fissare i seguenti criteri e modalità per il finanziamento delle forme associative di nuova istituzione a decorrere dal 1° aprile 2003 ed entro e non oltre il 31 marzo 2004 di cui sopra:

a) contributi alle forme associative di nuova istituzione a decorrere dal 1° aprile 2003 ed entro e non oltre il 31 marzo 2004.

Condizioni per la concessione dei contributi

I contributi sono destinati al finanziamento di qualsiasi spesa connessa all’impianto e/o all’attivazione, ad esclusione delle spese derivanti dall’assunzione di personale a tempo indeterminato, di forme associative di prima istituzione a decorrere dal 1° aprile 2003 ed entro e non oltre il 31 marzo 2004, per una durata minima triennale, per la gestione associata di almeno due servizi comunali ricompresi nell’elenco di cui all’art. 2, comma 3, lett. e) del D.P.R. 31/01/1996 n. 194.

Soggetti destinatari del contributo:

* Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, conformi ai livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., fatte salve le deroghe di cui al successivo punto c);

* Comunità montane per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000, che non abbiano usufruito, negli anni 1999 o 2000 o 2001 o 2002 o 2003 di finanziamenti regionali per l’associazionismo locale. La Comunità montana, in qualità di Ente capofila, deve coinvolgere più del 50% dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti, determinati sulla base del censimento 2001, appartenenti alla Comunità stessa. In base al successivo punto c), le Comunità montane possono formulare domande di deroga al livello ottimale dell’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità interessata alla deroga in questione;

* Consorzi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000, conformi ai livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., fatte salve le deroghe di cui al successivo punto c), che gestiscano almeno due servizi comunali ricompresi nell’elenco di cui all’art. 2, comma 3, lett. e) del D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; nei due servizi non può essere ricompreso il servizio di segreteria comunale;

* Convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, conformi ai livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., fatte salve le deroghe di cui al successivo punto c), che gestiscano almeno due servizi comunali ricompresi nell’elenco di cui all’art. 2 comma 3, lett. e) del D.P.R 31 gennaio 1996 n. 194; nei due servizi non può essere ricompreso il servizio di segreteria comunale.

Soggetti esclusi dalla concessione di contributo:

Sono esclusi dal finanziamento:

* i Consorzi previsti come obbligatori da disposizioni statali e regionali;

* gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

* i Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali di cui alla l.r. 62/95 e sm.i.;

* le Unioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, di cui facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane;

* i Consorzi e le Convenzioni tra i cui componenti ci siano Comuni appartenenti ad Unioni o Comunità montane che non abbiano comunicato almeno 30 giorni prima della istituzione del Consorzio o della Convenzione stessa, alla loro Unione o alla loro Comunità montana l’intenzione di gestire in modo associato servizi comunali con soggetti diversi dalla loro Unione o Comunità montana.

Entità del contributo:

A ciascuna Unione di Comuni di cui all’art. 32 del D.lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore al 90% dei costi di impianto e/o attivazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’assunzione di personale a tempo indeterminato, e, comunque, nel limite massimo di euro 78.000,00.

A ciascuna Comunità montana che non abbia usufruito, negli anni 1999 o 2000 o 2001 o 2002 o 2003, di finanziamenti regionali per l’associazionismo verrà concesso, per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000, un contributo non superiore al 90% dei costi di impianto e/o attivazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’assunzione di personale a tempo indeterminato, e, comunque, nel limite massimo di euro 78.000,00.

La Comunità montana, in qualità di Ente capo-fila,deve coinvolgere più del 50% dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti, determinati sulla base del censimento 2001, appartenenti alla Comunità stessa.

A ciascun Consorzio di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore al 90% dei costi di impianto e/o attivazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’assunzione di personale a tempo indeterminato, e, comunque, nel limite massimo di euro 42.000,00

A ciascuna Convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore al 90% dei costi di impianto e/o attivazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’assunzione di personale a tempo indeterminato, e, comunque, nel limite massimo di euro 30.000,00.

Criteri prioritari e preferenziali per la concessione dei contributi:

I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

1° Unioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e Comunità montane per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000;

2° Consorzi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

3° Convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

Le domande ammissibili sono soddisfatte sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra; nell’ambito di ogni tipologia associativa, la graduatoria verrà predisposta, sulla base del punteggio derivante dal numero dei Comuni aderenti alla forma associativa inferiori a 5.000 abitanti, sommato al numero dei servizi in gestione associata.

In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione sarà determinata sulla base dei dati risultanti dal censimento 2001.

Le domande di contributo relative a forma associativa non in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione di contributo.

Le proposte di deroga, espresse dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali, devono essere trasmesse alla Regione, Direzione Affari Istituzionali e Processo di delega - Settore Autonomie locali. Tali proposte devono pervenire alla Regione Piemonte entro i termini fissati dal bando.

Condizioni e modalità di concessione ed erogazione del contributo.

I contributi sono concessi ed erogati, secondo i criteri prioritari e preferenziali di cui sopra, nei limiti dei fondi disponibili sul cap. 10915 del bilancio regionale 2003.

I contributi, in particolare, vengono erogati come segue:

- acconto, pari al 50% del contributo concesso, entro 90 giorni dall’individuazione della forma associativa beneficiaria;

- saldo al ricevimento della rendicontazione relativa all’utilizzo dell’acconto erogato.

Alle forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., l’acconto viene erogato a partire dal mese successivo all’intervenuta emanazione del predetto provvedimento.

Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo saranno stabiliti in apposito bando da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data della prima erogazione del contributo, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione o non vengano rendicontate le spese sostenute, secondo quanto previsto dall’art. 158 del D.Lgs. 267/2000.

Nel caso di difformità tra le dichiarazioni rese o gli impegni assunti in sede di domanda di contributo e la documentazione comprovante tali dichiarazioni o impegni, la forma associativa decadrà dal beneficio concesso.

Nel caso in cui, esaurite tutte le domande residuino fondi, gli stessi sono destinati a sostenere iniziative in materia di associazionismo locale e dirette ad Unioni, Comunità montane, Consorzi e Convenzioni.

b) rifinanziamento per il biennio successivo all’istituzione delle nuove forme associative beneficiarie per l’anno 2003 di contributo regionale per spese di impianto e/o di attivazione.

Alle forme associative di cui sopra, che dichiarino di essere funzionanti per le attività finanziate e per i Comuni dichiarati, sono concessi per il biennio successivo alla loro istituzione contributi a parziale copertura delle spese concernenti le attività finanziate per l’anno 2003.

Il contributo annuale concedibile per ciascuno dei due anni successivi all’istituzione delle nuove forme associative è pari al 60% di quello concesso per l’anno 2003.

I contributi sono concessi ed erogati ai soggetti di cui sopra nei limiti dei fondi disponibili sui bilanci regionali successivi.

Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo saranno stabiliti in apposito bando da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione o non vengano rendicontate le spese sostenute, secondo quanto previsto dall’art. 158 del D.Lgs. 267/2000.

c) deroghe ai livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., connesse al finanziamento delle forme associative di nuova istituzione a decorrere dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004, nonché’ al relativo rifinanziamento per i due anni successivi alla loro istituzione.

1. Le proposte di deroga presentate dalle Province competenti, formulate di concerto con gli Enti locali interessati, verranno prese in esame solo se motivate in modo puntuale e dettagliato. Dovranno perciò:

a) compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che non consentono, in relazione all’esigenza di tutelare particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.

Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le caratteristiche del territorio sia “naturali” ( es. l’orografia, la morfologia e la struttura del territorio ecc. ) che “artificiali” (es. le strade, le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni pubbliche.

Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni, le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi, la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali ecc.;

b) comprovare l’idoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità di esercizio delle funzioni conformi ai principi di cui all’art. 4, comma 2, della l.r. 34/98.

All’uopo dovranno, in particolare, dettagliare l’adeguatezza delle risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni stessi;

2. per le Unioni, i Consorzi e le Convenzioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto dei predetti criteri e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tali vincoli;

3. per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità montana interessata alla deroga in questione;

4. le proposte di deroga espresse dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali interessati, devono essere trasmesse alla Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali e processo di delega - Settore Autonomie locali. Le proposte di deroga devono pervenire alla Regione Piemonte entro i termini fissati dal bando;

- di dare atto che i fondi di cui al capitolo 10915/2003 sono già stati accantonati con D.G.R. n. 45-9756 del 26/6/2003 (A. 101116) ed impegnati con D.D. n. 100 del 9/10/2003 della Direzione Affari istituzionali e processo di delega e che qualora si realizzassero economie, dopo aver soddisfatto la graduatoria delle forme associative di nuova istituzione, le stesse verranno utilizzate per sostenere iniziative in materia di associazionismo locale e dirette ad Unioni, Comunità montane, Consorzi e Convenzioni;

- di dare altresì atto che per i fondi da destinare al rifinanziamento biennale dei beneficiari del contributo 2003 per l’impianto di nuove forme associative si procederà, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 7/2001, con successive deliberazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)