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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Occhieppo Inferiore (Biella)

Modifica dello Statuto comunale

Con deliberazione n. 52 in data 26 Novembre 2003 il Consiglio Comunale del Comune di Occhieppo inferiore ha stabilita la modifica dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 16 Dicembre 1999, inserendo le seguenti aggiunte e modifiche:

viene introdotto l’ art. 71-bis

Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 18.8.2000. , n. 267, o altro termine di rinvio, non sia stato predisposto dalla giunta Comunale lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predispsoto dalla giunta si procede al commissariamento, con la procedura riportata nei seguenti commi.

2. Il segretario comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al Sindaco entro cinque giorni dalla scadenza, l’ avvenuto trascorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario ad acta per l’ adempimento surrogatorio. La comunicazione deve pervenire al sindaco tramite il servizio i protocollo.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma , convoca la Giunta comunale, entro i due giorni successivi all’ assunzione della stessa al protocollo, per procedere alla nomina del Commissario incaricato alla predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio, nell’ ipotesi di cui all’ art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra i Segretari Comunali/Provinciali, Dirigenti o funzionari Amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, Revisori dei Conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari in materia di diritto amministrativo. Qualora l’ incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all’ art. 53 del D.Legs.vo 165/2001 e ai contatti di lavoro.

4. Qualora il indaco non provveda a convocare a convocare la Giunta Comunale nei termini di cui sopra, o la giunta comunale non provveda a nominare il Commissario, il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché provveda in merito.

5. Il commissario, qualora la Giunta comunale non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione ne provvede alla predisposizione d’ ufficio entro dieci giorni dalla notifica dell’ atto di nomina.

6. Il commissario, nei successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, invia a ciascun Conigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l’ avviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso, con l’ avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i 20 giorni dalla data della lettera di invito. Non si applicano i termini previsti per l’ approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. I termini di cui al comma 6, nel caso in cui la Giunta Comunale avesse predisposto nei termini lo schema di bilancio, decorrono dalla data di notifica della nomina del Commissario ad acta.

8. Qualora il consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questi provvedere direttamente entro i successivi due giorni da quello di scadenza di tale termine, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, ai fini dell’ avvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’ articolo 141, comma 2 del Decreto legislativo 267/2000.

Vengono rettificati i seguenti articoli

Art. 15

Comma 2)

Le parole “......nonché dell’ art. 31, comma 7 ter, della Legge 142/90 e s.m. e .i....” sono sostituite con:

“ nonché dell’ art. 39, comma 4, del D.Legs.vo 18.8.2000, n. 267....”

Art. 17

Attribuzione di amministrazione( del Sindaco)

Il comma 1) lettera c) viene sostituito dal seguente:

“c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’ art. 8 del D.Legs.vo 18.8.2000, n. 267"

Dopo la lettera g) si aggiunte

h) Nomina i messi comunali.

Modifica art. 24

Composizione ( della Giunta)

Comma 1

Dopo le parole....da un massimo, e prima “...di 6 Assessori” si inseriscono “ determinato dal sindaco”

Il testo del 1° comma diventa

“ La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo, determinato dal Sindaco, di 6 Assessori di cui uno é investito della carica di Vice Sindaco”

Art. 67

Funzioni del Segretario comunale

Al comma 5) penultima riga, dopo le parole “..... o dal regolamento” e prima di “..conferitagli dal Sindaco, si inserisce ”..o.."

Il comma 5) predetto diventa

“ Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ Ente é parte, quando non sia necessaria l’ assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’ interesse dell’ Ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco