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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 02

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 41-14475

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi. Modifiche e adeguamento alla vigente normativa della Sezione 2 del Piano di Gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997 n. 436-11546

La direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE stabilisce all’articolo 7 che, per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all’articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l’altro:

- tipo, quantità e origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire;

- requisiti tecnici generali;

- tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

- i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.

La direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, stabilisce all’articolo 6 che, conformemente all’articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell’ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici.

In base all’articolo 19, comma 1, lettera a), del d.lgs.5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto, la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22, nel quale sono specificati i contenuti dei piani regionali stessi.

Il d.lgs. n. 22/1997, all’articolo 22, comma 2, lettera e), stabilisce, in particolare, che il piano regionale di gestione dei rifiuti preveda i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti.

Nella legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 “Norme per la gestione dei rifiuti” viene ribadita, all’articolo 2, comma 1, lettera a), la suddetta competenza, laddove infatti si stabilisce che la Regione provvede all’attività di programmazione, ivi compresa l’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, i cui contenuti e le relative modalità di approvazione sono indicate nell’articolo 5 della stessa legge.

Con deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997, n. 436-11546 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti, articolato in varie sezioni, fra le quali la Sezione 2 inerente il sistema integrato di gestione dei rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi.

Dal 1997, anno di approvazione del vigente piano regionale di gestione dei rifiuti, si è verificata una significativa evoluzione normativa, in particolare è stata introdotta la nuova classificazione dei rifiuti con la Decisione della Commissione 2000/532, come modificata dalle decisioni 2001/118, 2001/119 e 2001/573 ed è stato approvato il d.lgs. n. 36/2003 di recepimento della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche, con inevitabili ripercussioni sulla realtà piemontese che determinano la necessità di verificare e ridefinire, in parte, gli obiettivi e le azioni.

Per ottemperare quindi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, tenuto conto altresì della procedura d’infrazione comunitaria 2002/2284, si impone l’esigenza di modificare e adeguare alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale il precedente piano, in particolare per quanto attiene la Sezione 2 riguardante i rifiuti speciali, soprattutto quelli pericolosi, provenienti da attività produttive, commerciali e di servizi.

Il contenuto del presente Piano tiene conto altresì degli approfondimenti e delle osservazioni emerse nella riunione con le Province e le Associazioni di categoria tenutasi il 28 ottobre 2004.

In base all’articolo 5, comma 7, della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24, le modifiche e gli adeguamenti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti conseguenti all’evoluzione normativa sono effettuati con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla L.R. 34/1998.

A tal fine nella seduta del 24 novembre 2004 è stato acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Viste la direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché la direttiva 91/689/CEE;

visto il d.lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;

Visto il d.lgs. n. 36/2003;

vista la L.R. n. 24/2002;

La Giunta Regionale, viste le considerazioni in premessa, unanime,

delibera

di approvare il Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali da attività produttive, commerciali e di servizi.

Il presente piano modifica e adegua alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale il precedente Piano, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997 n. 436-11546, in particolare per quanto attiene la Sezione 2 riguardante i rifiuti speciali, soprattutto quelli pericolosi, provenienti da attività produttive, commerciali e di servizi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)