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Bollettino Ufficiale n. 02 del 15 / 01 / 2004

Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma

Atti del Comitato Istituzionale - Seduta del 31 luglio 2003 - Deliberazione n.17/2003 - Aggiornamento dell’Allegato 4 (“Delimitazione delle aree in dissesto - Regione Piemonte”) all’Elaborato 2 del PAI, recante “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - inventario dei centri montani esposti a pericolo”

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni;

- in particolare, l’art.17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po”;

PREMESSO CHE:

- con propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art.17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493, contenente l’elaborato 2 (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici)- Allegato 4: Delimitazione delle aree in dissesto;

- in particolare, l’art.5 della suddetta deliberazione n.18/2001 prevedeva che, per le aree in dissesto di cui al punto precedente, il Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale e tenuto conto delle determinazioni delle Conferenze programmatiche, provvede a deliberare ulteriori integrazioni della cartografia che si rendano necessarie ai fini dell’integrazione a scala comunale dei contenuti del Piano;

- tale procedimento è stato in parte espletato con Deliberazione n.1 del 13 marzo 2002, tramite la quale questo Comitato ha adottato le “Integrazioni della cartografia per le aree di cui al citato art.5 della Deliberazione n.18/2001";

- in particolare, inoltre, l’art.6 della deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 prevede che entro 18 mesi dall’entrata in vigore del PAI (termine prorogato, con deliberazione n. 6/2003 del 25 febbraio 2003 in attesa d’approvazione) le Regioni trasmettono all’Autorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell’elaborato 2 dello stesso (“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - inventario dei centri montani esposti a pericolo”) risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai comuni ai sensi dell’art.18, commi 2 e 3 delle Norme d’attuazione del PAI medesimo;

- tale procedimento è, a tutt’oggi, in corso di svolgimento;

- l’art.18, comma 1 delle Norme di attuazione del suddetto PAI stabilisce che “Le Regioni, nell’ambito di quanto disposto al precedente art.5, comma 2, emanano le disposizioni concernenti l’attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella cartografia dell’Elaborato 2 del Piano ”Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" di cui all’art.8, comma 2, e alle corrispondenti limitazioni d’uso del suolo di cui all’art.9 delle presenti Norme, provvedendo ove necessario all’indicazione dei comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano";

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Piemonte, ai fini dell’aggiornamento del quadro dei dissesti del PAI nonché relativamente al citato art.18, comma 1, delle Norme di attuazione del PAI (che in particolare stabilisce che le Regioni individuino i comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano), con nota prot.n.2195/23 del 11 aprile 2002, ha trasmesso all’Autorità di Bacino l’elenco dei 116 comuni dotati di strumento urbanistico vigente ritenuto compatibile con le condizioni di dissesto del PAI, denominati “esonerati” (oltre alla successiva trasmissione della cartografia relativa alla ridelimitazioni del dissesto), di cui alla D.G.R. n. 63-5679 del 25 marzo 2002, oltre che la DGR n. 48-5335 del 18 febbraio 2002;

- la Regione Piemonte, sempre ai fini dell’aggiornamento del quadro dei dissesti del PAI, con nota prot.n.215/23 del 10 gennaio 2002, ha trasmesso all’Autorità di Bacino la DGR n. 91-4866 del 17 dicembre 2001 con allegati gli elaborati relativi ad ulteriori determinazioni derivanti dalle Conferenze Programmatiche richiamate in premessa; successivamente, nell’ambito del medesimo procedimento, ha altresì trasmesso, con nota prot.n.5219/23 del 18 luglio 2003, l’elenco dei 149 comuni contenenti gli stessi dissesti;

- la Regione Piemonte, nell’ambito della Sottocommissione Assetto Idrogeologico del 26 giugno 2003, ha illustrato la propria proposta di aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Delimitazione delle aree in dissesto derivante dalle attività di ricognizione delle delimitazioni delle aree in dissesto in esito alle Conferenze Programmatiche, sia relativamente alla delimitazione di aree in dissesto condivise a seguito delle attività istruttorie circa le osservazioni presentate (149 comuni), sia relativamente a delimitazioni di aree in dissesto contenute negli strumenti urbanistici approvati e ritenuti idonei, a detta della stessa Regione per livello di dettaglio e per metodologie adottate per l’analisi dei fenomeni di dissesto, ad aggiornare il PAI (116 comuni, denominati “esonerati”);

- la stessa Sottocommissione, visto il carattere di approfondimento e di dettaglio contenuto nelle attività di cui al punto precedente, ha preso atto della proposta avanzata dalla Regione Piemonte;

- l’art.1, comma 10 delle Norme di attuazione del suddetto PAI stabilisce che “L’aggiornamento dei seguenti elaborati di Piano è operato con deliberazione del Comitato Istituzionale:

[omissis]

* Elaborato n. 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri montani esposti a pericolo”

ACQUISITO:

* il parere favorevole espresso da parte del Comitato Tecnico nella seduta del 22 luglio 2003;

RITENUTO:

di aggiornare l’allegato 4 (recante “delimitazione delle aree in dissesto”) all’elaborato 2 del PAI (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri montani esposti a pericolo), relativamente ai territori di alcuni comuni ricadenti in Regione Piemonte;

per quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ART. 1

1. La cartografia dell’allegato 4 all’elaborato 2 del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri montani esposti a pericolo, riguardante la delimitazione delle aree in dissesto site nei territori dei comuni della Regione Piemonte di cui al successivo articolo 2, è aggiornata, ai sensi dell’art.1, comma 10 delle Norme di attuazione del PAI.

ART. 2

1. L’Aggiornamento è composto dai seguenti allegati, elaborati sulla base degli esiti delle Conferenze Programmatiche, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

a) Allegato 1, composto da 130 tavole (in scala 1: 25.000), oltre che da un quadro d’unione e da un elenco delle stesse tavole, relativamente a quanto contenuto negli elenchi di cui alle successive lettere b) e c);

b) Allegato 2, costituito dall’elenco dei 149 comuni interessati dalla delimitazione di aree in dissesto, condivise a seguito delle attività istruttorie relative alle osservazioni presentate;

c) Allegato 3, costituito dall’elenco dei 116 comuni, denominati “esonerati”, dotati di strumento urbanistico vigente ritenuto compatibile con le condizioni di dissesto del PAI, ai sensi dell’art.18, comma 1 delle Norme di attuazione del PAI;

ART. 3

1. L’aggiornamento di cui agli articoli precedenti è individuato, nelle tavole allegate a questa deliberazione, con graficismo a colori.

2. Le aree in dissesto oggetto del suddetto aggiornamento rientranti nei comuni appartenenti all’elenco di cui al precedente art.2 lett. b) sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia con il contenuto dell’articolo 9 delle Norme di attuazione del PAI dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e fino all’approvazione dello strumento urbanistico secondo quanto disposto dall’art.18, comma 4 delle norme di attuazione del PAI e comunque per un periodo non superiore ai tre anni dalla data della entrata in vigore della presente deliberazione. A tal fine, fermi i poteri del Ministro competente di cui all’art.17, comma 6bis della legge 183/1989, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del richiamato articolo 9 delle Norme di attuazione del PAI. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata istanza di inizio di attività ai sensi dell’art.4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni, qualora i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e purché gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, l’autorità amministrativa competente è tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di pericolosità rilevata dal Piano.

3. Ai comuni appartenenti all’elenco di cui al precedente art.2, lett. c) denominati “esonerati”, dotati di strumento urbanistico vigente ritenuto compatibile con le condizioni di dissesto del PAI, ai sensi dell’art.18, comma 1 delle Norme di attuazione del PAI, si applicano le disposizioni contenute nello strumento urbanistico medesimo.

ART. 4

1. L’Autorità di bacino provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale e alla trasmissione della stessa alla Regione Piemonte.

2. La Regione Piemonte, provvede, a sua volta, alla trasmissione di copia della presente Deliberazione e dei relativi Allegati ai Comuni interessati, ai fini dell’affissione all’Albo Pretorio degli stessi.

Il Presidente
Altero Matteoli

Il Segretario Generale
Michele Presbitero