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Bollettino Ufficiale n. 02 del 15 / 01 / 2004

Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma

Atti del Comitato Istituzionale - Seduta del 31 luglio 2003 - Deliberazione n.12/2003 - Adozione del “Progetto di variante del piano stralcio per l’assetto idrogeologico - variante delle fasce fluviali del Fiume Toce e dell’atlante dei rischi idraulici e idrogeologici (delimitazione delle aree in dissesto)” (art.17, comma 6ter e art.18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n.183).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art.17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il DPCM 7 dicembre 1995, recante “Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del Toce”, come integrato dal DPCM 27 marzo 1998, “Modificazione al DPCM 7 dicembre 1995 recante ‘Schema previsionale e programmatico del bacino del Toce - revisione e modifica delle norme di attuazione’ ”;

- il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art.1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il DPCM 29 settembre 1998, recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art.1, commi 1 e 2, del decreto - legge 11 giugno 1998, n.180 ”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365;

- in particolare, l’art.1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”, il quale, con riferimento al PAI, ha introdotto integrazioni alla procedura di adozione di Piano di bacino prevista dall’art.18 della legge 183/1989;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”;

RICHIAMATE:

- la propria Deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il “Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali”;

- la propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico”;

- la propria Deliberazione n.6 del 25 febbraio 2003, con cui questo Comitato ha adottato “Modifiche all’art.6 della Deliberazione di Comitato Istituzionale n.18/2001, recante ‘Adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po’ ”

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.31 del 6 agosto 2001;

PREMESSO CHE:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;

- l’art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 - come modificato dall’art.12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo al considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

- in attuazione del menzionato art.17, comma 6ter della legge 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare il piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

- con il DPCM 7 dicembre 1995, recante “Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del Toce”, integrato dal DPCM 27 marzo 1998, “Modificazione al DPCM 7 dicembre 1995 recante ”Schema previsionale e programmatico del bacino del Toce - revisione e modifica delle norme di attuazione" sono state dettagliatamente analizzate le condizioni di rischio del bacino del Toce ed apposti i conseguenti vincoli di inedificabilità, aventi efficacia, per i territori interessati, fino alla revisione degli strumenti urbanistici;

- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito definito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

- l’art.1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito in legge 3 agosto 1998, n.267, dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art.17 della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

- con propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art.17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493, nonché dell’art.1bis del Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n.365;

- l’ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

- il PAI ha esteso, tra l’altro, la delimitazione e la normazione delle fasce fluviali contenuta nel PSFF ai corsi d’acqua della restante parte di bacino del Po, non compresa nel PSFF medesimo e, in particolare, ai corsi d’acqua oggetto della presente Deliberazione;

- l’art.12 della suddetta Deliberazione n.18/2001 prevede, inoltre, che “Nei territori dei comuni assoggettati alle disposizioni del DPCM 7 dicembre 1995 [.......] continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dagli artt.10 e 11 della presente deliberazione, le prescrizione stabilite dai DPCM suddetti fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali prevista dai medesimi Decreti e comunque non oltre la scadenza di cui all’art.6 della presente deliberazione.

Dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, nelle aree suddette i Comuni sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all’art.9 delle Norme di attuazione del P.A.I.";

- il PAI è stato approvato con DPCM 24 maggio 2001;

- i termini di cui all’art.6 della Deliberazione 18/2001 sono stati successivamente prorogati dal Comitato Istituzionale con la propria Deliberazione n.6 del 25 febbraio 2003, recante “Modifiche all’art.6 della Deliberazione di Comitato Istituzionale n.18/2001, recante ‘Adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po’ ”;

CONSIDERATO CHE:

- l’art.1, comma 9, delle norme di attuazione (di seguito: NTA) del P.A.I. prevede che “Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio”;

- nell’ambito della Conferenza Programmatica, convocata dalla Regione Piemonte, ai sensi dell’art.1bis della L.365/2000, per la parte di territorio di competenza della Provincia del Verbano Cusio e Ossola, e svoltasi a Baveno il 22 febbraio 2001, i Comuni interessati e la Provincia stessa hanno manifestato la necessità di rivedere la delimitazione delle fasce fluviali in funzione delle sole dinamiche fluviali proprie del fiume Toce;

- i Comuni, compresi all’interno del bacino idrografico del fiume Toce, in esito a quanto previsto dal DPCM 7 dicembre 1995 (integrato dal DPCM 27 marzo 1998), dall’art.12 della Deliberazione 18/2001 del 26 aprile 2001 (adozione del PAI) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.31 del 6 agosto 2001, hanno svolto gli opportuni approfondimenti;

- l’Autorità di bacino del fiume Po ha identificato nel bacino del fiume Toce uno dei sottobacini prioritari del bacino del Po, all’interno del quale definire le proposte di intervento nell’ambito di uno Studio di fattibilità che consenta di raggiungere gli obiettivi fissati dal P.A.I., valutandone gli effetti sia sotto l’aspetto della sicurezza idraulica, sia sotto l’aspetto della qualità dell’ambiente fluviale e definendone le priorità e i costi di intervento;

- nel corso dell’anno 2002 l’Autorità di bacino ha provveduto all’affidamento dei lavori dello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Dora Riparia nel tratto da Oulx alla confluenza in Po e del fiume Toce nel tratto da Masera alla foce”;

- sulla base degli approfondimenti topografici, idrologico - idraulici, geomorfologici ed ambientali, sviluppati nella prima fase dello Studio suddetto, sono stati assunti gli elementi per elaborare il presente Progetto di variante, al fine di ridefinire il territorio interessato direttamente dalle dinamiche di allagamento proprie del fiume Toce nonché di ridelimitare le relative fasce fluviali;

- nelle more dell’adozione del Progetto di Variante si rende altresì necessaria, con riferimento al territorio interessato dal Progetto medesimo, l’adozione di misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell’art.17, comma 6bis della legge 183/1989;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la suddetta ridelimitazione delle fasce fluviali ha comportato la modificazione della cartografia di cui all’Allegato 4 (Delimitazione delle aree in dissesto) dell’Elaborato 2 del P.A.I. (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo);

ACQUISITO

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 22 luglio 2003;

DELIBERA

ART. 1

1. E’ adottato l’allegato “Progetto di variante del piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Toce e dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici (Delimitazione delle aree in dissesto)”, di seguito denominato Progetto di Variante al P.A.I., costituito dai seguenti allegati.

- Allegato 1: Relazione tecnica;

- Allegato 2: Progetto di variante del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Toce - Cartografia in scala 1:25.000(n.5 tavole);

- Allegato 3: Progetto di variante del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Variante dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000 (n.4 tavole);

- Allegato 4: Elenco comuni.

ART. 2

1. Fino all’entrata in vigore del DPCM di approvazione della Variante di cui alla presente Deliberazione, o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente Deliberazione, sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all’art.17, comma 6bis, della L.183/89, le aree comprese nella fascia A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle tavole di cui all’Allegato 2, del precedente art.1, limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di attuazione del P.A.I.: art.1, comma 6; art.29, comma 2; art.30, comma 2; art.32, commi 3 e 4; art.38; art.38bis; art.39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art.41.

ART. 3

1. Fermi i poteri del Ministro competente di cui al richiamato art.17, comma 6 bis, della legge n.183/89, dalla data in cui i Comuni interessati ricevono comunicazione dell’avvenuta adozione della presente Deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art.2.

2. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art.4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

ART. 4

1. Nel rispetto a quanto previsto dall’art.1, comma 1 lett. b) del Decreto legge n.279/2000, così come modificato dalla legge di conversione n.365/2000, nei territori della fascia C situati a tergo del limite di progetto della fascia B e delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la fascia B e C” nelle tavole dell’Allegato 2 dell’art.1 della presente deliberazione, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art.17, comma 6 della L.183/89 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione Piemonte ai sensi del medesimo art.17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse , ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere gli articoli delle Norme di attuazione del P.A.I. relativi alla fascia B.

ART. 5

1. Nei territori interessati dalle modifiche del quadro dei dissesti, di cui all’allegato 3 del presente Progetto di Variante in oggetto, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui all’art.12 della Deliberazione n.18/2001.

ART.6

1. Dell’adozione del “Progetto di integrazione n.1 al PAI” è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. L’Autorità di bacino provvede a trasmettere alla Regione Piemonte e alla Provincia del Verbano Cusio Ossola copia autentica della Deliberazione medesima, unitamente agli elaborati che costituiscono il suddetto Progetto.

3. La Regione Piemonte provvede a dare immediata comunicazione dell’avvenuta adozione del Progetto di cui al primo comma ai Comuni interessati, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto medesimo.

4. Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, i Comuni interessati sono tenuti a provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio della presente deliberazione e delle cartografie interessanti il territorio di competenza, per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dell’avvenuta pubblicazione alla Regione Piemonte.

ART.7

1. Il presente Progetto di Variante al PAI e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell’Autorità di bacino nonché presso le sedi della Regione Piemonte e della Provincia del Verbano Cusio Ossola territorialmente interessate e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della notizia di cui al primo comma del precedente art.6, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

2. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

3. Ai sensi dell’art.18, comma 8 della legge 183/1989, le osservazioni sul Progetto di cui al primo comma possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alla Regione Piemonte territorialmente competenti entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma. La Regione è tenute ad esprimersi sulle osservazioni di cui al presente comma, nel rispetto del termine di cui al comma 9 dell’articolo 18 della legge 183/1989.

ART.8

1. Ai sensi dell’articolo 1bis del citato decreto legge n.279/2000, convertito in legge 365/2000, le Regioni interessate, ai fini dell’adozione ed attuazione del “Progetto di Variante al PAI” e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione; detto parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9, della legge 183/1989.

ART.9

1. La Variante al PAI è adottata da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della notizia dell’adozione del “Progetto di Variante al PAI” allegato alla presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente
Altero Matteoli

Il Segretario Generale
Michele Presbitero