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Bollettino Ufficiale n. 02 del 15 / 01 / 2004

Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma

Atti del Comitato Istituzionale - Seduta del 31 luglio 2003 - Deliberazione n.13/2003 - Adozione del “Progetto di variante del piano stralcio per l’assetto idrogeologico -variante delle fasce fluviali del Torrente Chisola” (art.17, comma 6ter e art.18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n.183)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989 n.183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art.17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il Decreto legge 11 giugno 1998 n.180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art.1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365;

- in particolare, l’art.1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”.

RICHIAMATE:

- la propria Deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il “Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali”;

- la propria Deliberazione n.26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n.19 del 9 novembre 1995";

- la propria Deliberazione n.1 dell’11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha adottato il “Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico”;

- la propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)”;

PREMESSO CHE:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;

- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

- l’art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 - come modificato dall’art.12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- in attuazione del menzionato art.17, comma 6ter della legge 183/1989, questo Comitato, con propria Deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare il piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

- l’art.1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito in legge 3 agosto 1998, n.267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art.17 della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

- con Deliberazione n.1 dell’11 maggio 1999, il medesimo Comitato ha adottato, ai sensi dell’art.18 comma 1 della legge 183/1989, il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (di seguito brevemente denominato Progetto di PAI). L’ambito territoriale di riferimento di tale Progetto di Piano è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

- il Progetto di PAI ha, tra l’altro, previsto l’estensione della delimitazione delle Fasce fluviali di cui al citato PSFF ai corsi d’acqua della restante parte del bacino del fiume Po, e altresì l’applicazione ad essi della relativa normazione, con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7 (Norme Tecniche di Attuazione).

- con propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha infine adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art.17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493;

- il PAI è stato approvato, ai sensi dell’art.4, comma 1 della legge 183/1989, con DPCM 24 maggio 2001;

- per effetto dell’approvazione del PAI, la delimitazione delle Fasce fluviali di cui al citato PSFF è stata estesa ai corsi d’acqua della parte del bacino del fiume Po, non precedentemente interessata dal PSFF medesimo, unitamente alle relative Norme Tecniche di Attuazione di cui all’elaborato 7. Il PAI approvato ha pertanto assunto, in tal modo, i caratteri ed i contenuti di “secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali, applicando altresì la relativa normazione con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7 (Norme Tecniche di Attuazione);

CONSIDERATO CHE:

- il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

- al fine di perseguire tale obiettivo è definito nel Piano l’assetto di progetto dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali, in ordine al raggiungimento del quale sono indicati gli interventi necessari;

- il Piano indica con apposito segno grafico, denominato “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali;

- l’art.1, comma 9, delle norme di attuazione del P.A.I. prevede che “Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stati di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio”;

- la Provincia di Torino ha evidenziato la necessità di prevedere opere di difesa degli abitati situati a valle della confluenza rio Torto - torrente Chisola ed ha, quindi, predisposto un Progetto che prevede la realizzazione di un’area di espansione controllata a monte della suddetta confluenza; detto Progetto è stato trasmesso a questa Autorità dalla Regione Piemonte con la nota Prot.n.5104/23.1 in data 10 settembre 2001;

- tale studio, pur evidenziando in linea generale una benefica riduzione della pericolosità di inondazione delle aree situate nel tratto a valle dell’area di laminazione, fino alla confluenza in Po, non ha approfondito in modo sufficiente le verifiche idrauliche su tale tratto, e quindi non è assumibile come strumento di supporto per una generale ridelimitazione delle fasce fluviali;

- da tale studio e da successivi approfondimenti condotti da quest’Autorità di bacino è stata tuttavia evidenziata la necessità che siano comunque realizzate le opere di contenimento dei livelli di piena previste nel P.A.I. a difesa di insediamenti civili ed industriali e di infrastrutture in Comune di None e Candiolo;

- il Comune di None ha predisposto il progetto definitivo delle opere arginali mediante studio di maggior dettaglio rispetto a quello alla base della delimitazione delle Fasce Fluviali, approvato dalla Conferenza di servizi del 9 settembre 2002, individuando per le stesse un tracciato non esattamente corrispondente al limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C definito nel P.A.I. per il tratto di corso d’acqua in argomento;

- con Nota 776/23 del 3 febbraio 2003, la Regione Piemonte ha trasmesso la propria proposta di ridefinizione della delimitazione delle Fasce Fluviali desunta dagli elementi associati alla progettazione delle opere suddette

ACQUISITO

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 22 luglio 2003;

RITENUTO

- di procedere all’adozione dell’allegato Progetto di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ART.1

E’ adottato, ai sensi del combinato disposto degli artt.18, comma 1 e 17, comma 6ter della legge 18 maggio 1989, il “Progetto di variante al PAI - Variante delle Fasce Fluviali del torrente Chisola” (di seguito brevemente denominato Progetto di Variante), il quale è allegato alla presente Deliberazione come parte integrante della medesima.

ART.2

Il presente Progetto di Variante è costituito dai seguenti elaborati:

1. Progetto di variante del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del torrente Chisola - Cartografia in scala 1:25.000 (n.2 tavole);

2. Relazione tecnica.

ART. 3

Fino all’entrata in vigore del DPCM di approvazione del Progetto di Variante in oggetto o , in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla presente adozione, sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all’art.17, comma 6bis, della L.183/89, le aree comprese nella fascia A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle tavole di cui all’Allegato 1, del precedente art.2, limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di attuazione del P.A.I.: art.29, comma 2; art.30, comma 2; art.32, commi 3 e 4; art.38; art.38bis; art.39, commi 1,2 3, 4, 5, 6; art.41.

ART. 4

Fermi i poteri del Ministro competente di cui al richiamato art.17, comma 6bis, della L. 183/89, dalla data in cui i Comuni interessati ricevono comunicazione dell’avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art.2.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art.4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

ART. 5

Nel rispetto a quanto previsto dall’art.1, comma 1 lett. b) del Decreto legge n.279/2000, così come modificato dalla legge di conversione n.365/2000, nei territori della fascia C situati a tergo del limite di progetto della fascia B e delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la fascia B e C” nelle tavole dell’Elaborato 1 dell’art.2 della presente deliberazione, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art.17, comma 6 della L.183/89 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione Piemonte ai sensi del medesimo art.17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere gli articoli delle Norme di attuazione del P.A.I. relativi alla fascia B.

ART.6

Dell’adozione del “Progetto di variante” è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

La Regione Piemonte provvede a dare immediata comunicazione dell’avvenuta adozione del Progetto di cui al primo comma ai comuni interessati, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto medesimo.

Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, i Comuni interessati sono tenuti a provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio della presente deliberazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dell’avvenuta pubblicazione alle regioni.

ART.7

Il presente Progetto di Variante al PAI e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell’Autorità di bacino nonché presso le sedi della Regione Piemonte e della Provincia di Torino e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della notizia di cui al primo comma del precedente art.6, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Ai sensi dell’art.18, comma 8 della legge 183/1989, le osservazioni sul Progetto di cui al primo comma possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alla Regione Piemonte competenti entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma. La Regione è tenuta ad esprimersi sulle osservazioni di cui al presente comma, nel rispetto del termine di cui al comma 9 della legge 183/1989.

ART.8

Ai sensi dell’articolo 1bis del citato decreto legge n.279/2000, convertito in legge 365/2000, la Regione Piemonte, ai fini dell’adozione ed attuazione del “Progetto di Variante al PAI” e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convoca una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione; detto parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9, della legge 183/1989.

ART.9

La Variante al PAI è adottata da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della notizia dell’adozione del “Progetto di Variante al PAI”, allegato alla presente deliberazione, sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente
Altero Matteoli

Il Segretario Generale
Michele Presbitero