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Bollettino Ufficiale n. 02 del 15 / 01 / 2004

Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma

Atti del Comitato Istituzionale - Seduta del 31 luglio 2003 - Deliberazione n.16/2003 - Adozione della Direttiva “Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’atlante dei rischi idraulici e idrogeologici”, ai sensi dell’art.6 della Deliberazione del C.I. n. 18/2001, come modificato dalla Deliberazione del C.I. n. 6/2003

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365;

- in particolare, l’art.6quater del suddetto DL 279/2000 (Disponibilità di dati ambientali e territoriali);

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”.

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po” (PAI), approvato successivamente con DPCM 24 maggio 2001;

- in particolare, l’art.6 della suddetta deliberazione 18/2001;

- la propria deliberazione n. 6 del 25 febbraio 2003;

PREMESSO CHE:

- con propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art.17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493;

- l’art.6 della deliberazione sopra menzionata, come modificato dalla deliberazione n. 6/2003, definisce la procedura di aggiornamento dell’Elaborato 2 del PAI (“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”) a seguito della verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici con le condizioni di dissesto presenti o potenziali ai sensi dell’art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI medesimo;

- il PAI è stato approvato, ai sensi dell’art.4, comma 1 della legge 183/1989, con DPCM 24 maggio 2001;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- l’art.6quater del Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n.365, stabilisce che “i dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attività relative all’assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del ministero dell’Ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell’ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;

CONSIDERATO CHE:

- con propria deliberazione n. 6 del 25 febbraio 2003, il Comitato Istituzionale ha assunto una riformulazione dell’art.6 della citata deliberazione n.18/2001, al fine di fare chiarezza sul termine entro il quale i Comuni inadempienti alle disposizioni dello stesso articolo, sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni già oggetto della normativa di cui al precedente testo dell’art.6 della Deliberazione n.18/2001;

- tale procedura definisce per i Comuni le date del 30 settembre 2003, quale termine entro cui i Comuni adottano le varianti di adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi dell’art.18 delle NTA del PAI e del 1 ottobre 2003, quale primo termine utile per la pubblicazione all’Albo Pretorio degli atti relativi;

- i Comuni inadempienti alle disposizioni citate sono tenuti, dalla data del 1 ottobre 2003, ad applicare le prescrizioni dell’art.9 delle NTA del PAI;

- la stessa procedura definisce per le Regioni territorialmente interessate la data del 31 dicembre 2003 quale termine entro cui provvedere alla trasmissione all’Autorità di bacino delle proposte di aggiornamento dell’Elaborato 2 di PAI, risultanti dalle varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici adottate;

- l’art.18 delle NTA del PAI prevede una procedura ordinaria di aggiornamento e integrazione delle prescrizioni di PAI risultanti dai nuovi strumenti urbanistici generali o varianti degli esistenti approvati, a seguito della verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni con le condizioni di dissesto presente o potenziale;

- sussiste altresì la necessità di trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio i dati georeferenziati delle informazioni territoriali e ambientali elaborati, secondo gli standard definiti nell’ambito di un tavolo tecnico attivato tra l’Autorità di bacino e lo stesso Ministero, per le finalità di cui all’art.6quater del DL 279/2000.

RITENUTO CHE

- sia necessario, pur nelle more della pubblicazione del DPCM di approvazione della modifica di cui alla citata Deliberazione n.6/2003, concordare con le Regioni, in tempi compatibili con le scadenze sopra richiamate, i contenuti tecnici del processo di aggiornamento dell’Elaborato 2 del PAI - “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”, nonché idonee modalità di trasmissione delle proposte di aggiornamento;

ACQUISITO

il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 22 luglio 2003;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ART.1

Di adottare l’allegata Direttiva “Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici”, costituente parte integrate del presente atto, che si compone dei seguenti elaborati:

- Direttiva “Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici”

* Allegato 1: Disposizioni regionali concernenti le procedure di attuazione del PAI;

* Allegato 2: Disposizioni regionali concernenti i contenuti degli studi idrogeologici a supporto della pianificazione urbanistica comunale;

* Allegato 3: Specifiche tecniche per il trasferimento dei dati informativi di aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici;

* Allegato 4: Scheda - tipo illustrativa dei contenuti della verifica di compatibilità a livello comunale.

ART. 2

Per le finalità di cui all’art.6quater del Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, (convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n.365), a conclusione del processo di aggiornamento dell’Elaborato 2 di PAI, l’Autorità di bacino si impegna a fornire al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio i dati georeferenziati delle informazioni territoriali e ambientali elaborati, secondo gli standard definiti nell’ambito di un tavolo tecnico attivato tra l’Autorità di bacino e lo stesso Ministero.

ART. 3

Copia della presente Deliberazione corredata degli allegati tecnici è trasmessa alle Regioni rappresentate in Comitato Istituzionale le quali provvederanno ad informare i Comuni interessati dell’assunzione del presente atto.

Il Presidente
Altero Matteoli

Il Segretario Generale
Michele Presbitero