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Bollettino Ufficiale n. 02 del 15 / 01 / 2004

Codice 16.4
D.D. 22 dicembre 2003, n. 242

L.R. 40/1998 - Fase di Verifica della procedura di V.I.A. inerente il permesso di ricerca per idrocarburi liqidi e gassosi, denominato “Vercelli”, presentato dalla Società British Gas International BV Filiale Italiana, localizzato nella Provincia di Novara, comprensiva della valutazione di incidenza di cui al D.P.G.R. del 16 novembre n. 16/R, relativa al S.I.C. “Agogna Morta” in comune di Borgolavezzaro

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, la ricerca di indagine sismica presentata dalla società British Gas International BV Filiale Italiana, con sede legale in Milano Piazza Cavour 2, nell’ambito del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi nei comuni di Vinzaglio, Casalino, Granozzo con Monticello, Garbagna Novarese, Nibbiola, Vespolate, Borgolavezzaro, Novara, in provincia di Novara, non deve essere sottoposta alla fase di valutazione e di giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. Per le motivazioni espresse in premessa la presente determinazione ricomprende il giudizio positivo relativo alla valutazione di incidenza, vincolato all’ottemperanza di quanto previsto al successivo punto 3 sub 6.

3. L’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata alle seguenti prescrizioni:

1. le operazioni di preparazione sul terreno e l’esecuzione degli stendimenti per i rilievi geofisici devono essere realizzati nel periodo di fermo colturale e vegetazionale dell’area;

2. nel caso di realizzazione di rampe di accesso la ditta è tenuta al ripristino dello stato dei luoghi provvedendo ad asportare il materiale messo in posto per la realizzazione dell’accesso e a rimettere a dimora lo strato di terreno superficiale precedentemente scoticato e accantonato; in ogni caso preventivamente deve essere redatto in contraddittorio un verbale di consistenza tra società permissionaria e proprietari privati o amministrazioni che gestiscono strutture pubbliche;

3. prima dell’inizio delle operazioni di ricerca, ivi comprese quelle ad esse connesse, i tracciati degli stendimenti, l’ubicazione dei punti di energizzazione ed i percorsi di accesso suddivisi secondo le caratteristiche dei mezzi di ricerca e di supporto devono essere concordati con A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Novara, con il Consorzio Est Sesia, con la provincia di Novara e con i comuni interessati al fine di individuare eventuali soluzioni esecutive compatibili con la viabilità esistente e con la situazione urbanistica costituita da strutture di civile abitazione e a servizio di attività esistenti, da pozzi irrigui per scopi civili e idropotabili e dalla rete di distribuzione di acqua e gas; successivamente all’accordo la ditta è tenuta a comunicare ad A.R.P.A. - Dipartimento di Novara il cronoprogramma dei lavori di ricerca almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori, al fine di consentire l’organizzazione delle attività di monitoraggio e controllo di competenza;

4. analogamente i tracciati degli stendimenti, l’ubicazione dei punti di energizzazione e i percorsi di accesso siano comunicati alla Soprintendenza Archeologica per le autorizzazioni previste dalle vigenti norme; in ogni caso devono essere escluse dalla ricerca geofisica anche le aree a rischio di natura archeologica;

5. i punti di energizzazione devono mantenere una distanza di almeno 50 m dalle sponde dei corsi d’acqua naturali, da canali artificiali, da opere idrauliche, da centri abitati, da abitazioni o altre strutture a servizio di attività esistenti;

6. non siano interessate dalla ricerca le aree riconosciute di interesse naturalistico-ambientale caratterizzate da aree umide, da laghi e specchi d’acqua naturali e artificiali e dall’area classificata S.I.C. “Agogna Morta” in comune di Borgolavezzaro (cod. IT 1150005) nonché le zone di salvaguardia ambientale specificamente individuate nei P.R.G. vigenti; in ogni caso le operazioni di ricerca, a maggior tutela, devono essere eseguite ad una distanza di 50 m dal confine delle medesime;

7. i mezzi d’opera impiegati siano compatibili per ogni singolo tratto di percorso individuato nei modi previsti al precedente punto 3;

8. non siano previste deroghe alle distanze di sicurezza previste dall’art. 104 D.P.R. 128/1959;

9. siano escluse dai tracciati degli stendimenti e dall’ubicazione dei punti di energizzazione le aree di rispetto di cui all’art. 21 del d.lgs. 11.05.1999, n. 152;

10. qualora nel corso del monitoraggio di cui al precedente punto 3 siano accertate anomalie rispetto alle ipotesi iniziali la Regione provvederà a proporre al Ministero Attività Produttive, nell’ambito dell’accordo in data 24 aprile 2001, soluzioni volte a salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle attività in essere o la sospensione in via cautelativa delle attività di ricerca.

4. La presente determinazione realizza anche l’intesa prevista nell’accordo Stato-Regioni in materia di idrocarburi in data 24 aprile 2001, per quanto riguarda gli aspetti inerenti la fase autorizzativa, in quanto, come specificato in premessa, il programma dei lavori, inviato da UNMIG - Ufficio F5 Bologna -, è coerente con la documentazione per la fase di verifica ambientale, ex art. 10 l.r. 40/1998, presentata in allegato alle istanze del 21 ottobre 2003 e 6 novembre 2003.

5. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

6. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto