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Bollettino Ufficiale n. 02 del 15 / 01 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 26-11455

L.R. n. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” - Programma annuale degli interventi 2003. Definizione dell’articolazione delle graduatorie e quantificazione dello stanziamento da conferire nel “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica ” finalizzato al finanziamento delle medesime - Approvazione delle graduatorie n. 1 e 2

A relazione dell’Assessore Racchelli:

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 78-8830 del 25.3.2003, pubblicata sul B.U.R. n. 19 dell’8/5/2003, con la quale è stato approvato il “Programma annuale degli interventi 2003", definito in attuazione dell’art. 5 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 ”Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica";

atteso che, secondo quanto stabilito al paragrafo 1.5 del citato “Programma annuale degli interventi 2003", la Regione, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel medesimo Programma, deve provvedere alla definizione di apposite ”Procedure di valutazione" che stabiliscano l’entità e le modalità di applicazione dei punteggi assegnabili a ciascun indicatore, al fine della formazione delle graduatorie d’idoneità dei progetti;

visti i criteri generali di valutazione e le priorità stabilite ai paragrafi 1.5, 1.6, 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3. del “Programma annuale degli interventi 2003";

vista la D.G.R. n. 71-10578 del 29/9/2003 con la quale sono state approvate le procedure di valutazione con la griglia di valutazione ed i relativi punteggi da utilizzare per l’esame delle istanze presentate ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2003" e per l’approvazione delle relative graduatorie articolate, in prima ipotesi, secondo le seguenti tipologie di intervento e di soggetti beneficiari desumibili, fra l’altro, dall’art. 4 dello stesso ”Programma 2003":

- progetti presentati da piccole e medie imprese relativi alle tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4., lett. a) e b) del Programma 2003 per la realizzazione di nuova ricettività alberghiera ed extralberghiera (limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per vacanze/CAV - Residence”);

- progetti presentati da piccole e medie imprese o da soggetti privati relativi alla tipologia di intervento prevista al paragrafo 1.4, lett.f) del Programma 2003 per la realizzazione di “alloggi vacanze” secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 30.9.2002 e dei regolamenti attuativi in materia;

- progetti presentati da piccole e medie imprese relativi alle tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4.lett. c), d), e) del Programma 2003 per il potenziamento ed il miglioramento di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per vacanza/CAV - Residence”) e parcheggi pertinenziali a dette tipologie;

- progetti presentati da piccole e medie imprese, enti no profit, soggetti privati relativi alle restanti tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4, lett. a), b), c), d), g) del Programma 2003 per la realizzazione, il potenziamento e il miglioramento di affittacamere, alloggi agrituristici, foresterie e “bed and breakfast”presso “dimore storiche”, case per ferie, servizi turistici, manutenzione straordinaria di “dimore storiche”, e di “giardini storici” per l’apertura al pubblico e la visita;

atteso che con la medesima D.G.R. n. 71-10578 del 29/9/2003 si stabiliva di dover provvedere con successivo atto deliberativo da assumersi prima dell’approvazione della graduatoria a:

* definire la composizione finale e la sequenza di approvazione delle graduatorie sulla base dell’articolazione per tipologie di intervento e soggetti beneficiari sopra descritti procedendo anche ad eventuali accorpamenti delle stesse;

* ripartire tra le graduatorie individuate secondo le modalità sopra descritte lo stanziamento finanziario complessivamente disponibile sul Bilancio annuale della Regione 2003 e pluriennale 2003-2004-2005 da destinate al finanziamento dei progetti compresi in ciascuna graduatoria di idoneità;

dato atto che con il sopraccitato atto deliberativo, in relazione all’ordine sequenziale di approvazione delle graduatorie, si stabiliva anche che la prima ad essere approvata dovesse comprendere la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per vacanza/CAV- Residence” e “Alloggi Vacanza”) riservando altresì a queste nuove realizzazioni la quota maggioritaria del riparto delle risorse disponibili;

considerato quindi, al fine di garantire un elevato grado di attinenza della graduatoria ai criteri definiti dal “Programma annuale degli interventi 2003", di articolare la valutazione delle istanze progettuali presentate mediante la formulazione di n. 4 graduatorie riferite in particolare a:

* istanze presentate da piccole e medie imprese riferite alla tipologia di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. a) e b) del “Programma 2003" relative alla realizzazione di nuova ricettività alberghiera ed extralberghiera e per quest’ultima limitatamente alla tipologia classificabile ”Case Appartamenti per Vacanze/CAV - Residence", tese all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 18. lett. A) e C) del medesimo “Programma” - (graduatoria n. 1);

* istanze presentate da piccole e medie imprese o da soggetti privati riferiti alla tipologia di intervento prevista al paragrafo 1.4, lett. f) del Programma 2003 per la realizzazione di “alloggi vacanze” secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 30/9/2002 e dai regolamenti attuativi in materia, tese all’ottenimento di contributi previsti al paragrafo 1.8. lett. G) del medesimo “Programma” - (graduatoria n.2);

* istanze presentate da piccole e medie imprese riferite alla tipologia di intervento di cui al paragrafo 1.4. lett. c), d) ed e) del “Programma 2003" relative al potenziamento e miglioramento di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (limitatamente alle tipologie classificabili come ”Case e appartamenti per vacanza/CAV - Residence") e alla realizzazione di parcheggi pertinenziali a dette tipologie, tese all’ottenimento di contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. A), B) e C) del medesimo “Programma” - (graduatoria n. 3);

* istanze presentate da piccole e medie imprese, enti no profit, soggetti privati riferiti alle restanti tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. a) b), c), d) e g) del “Programma 2003" relativo alla realizzazione, al potenziamento e al miglioramento di strutture affittacamere, alloggi agrituristici, foresterie e ”bed and breakfast" presso “dimore storiche”, case per ferie, servizi turistici, manutenzione straordinaria, di “dimore storiche” e di “giardini storici” per l’apertura al pubblico e la visita, tesa all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. B) C), D), E) e F) del medesimo “Programma” - (graduatoria n. 4);

richiamato quanto già definito con la precedente D.G.R. n. 71-10578 del 29/9/2003 circa la sequenza di approvazione delle graduatorie sopra individuate, e di dare la precedenza alla valutazione delle istanze progettuali comprese nelle graduatorie n. 1 e n. 2 riferite, rispettivamente, alla realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (CAV - Residence), nonché di “Alloggi Vacanze” e di posticipare la valutazione delle istanze inserite nelle restanti graduatorie, da approvarsi, comunque, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle medesime;

atteso che secondo quanto riportato al Paragrafo 1.11 del “Programma annuale degli interventi 2003" l’entità del ”Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica" utilizzabile per il finanziamento dell’insieme delle iniziative comprese nel medesimo “Programma 2003" deve essere definita nel corso dell’esercizio finanziario 2003 e potrà beneficiare di eventuali economie di gestione derivanti dall’attuazione dei precedenti Programmi o di altre risorse di provenienza statale assegnate per analoghe finalità;

visto che secondo quanto stabilito con la L.R. 8.7.1999 n. 18, all’art. 8 punto 3), il Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica è costituito dagli stanziamenti della Regione, dai fondi conferiti dallo Stato, dalle disponibilità non utilizzate, dai rientri di capitale, dagli interessi e da ogni altra risorsa di soggetti pubblici o privati ed è istituito presso l’ente strumentale Finpiemonte Spa;

ritenuto pertanto, secondo quanto disposto al Paragrafo 1.11 del Programma 2003, di dover quantificare l’entità complessiva del “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” finalizzato al sostegno finanziario delle proposte progettuali presentate ai sensi del Programma annuale di intervento 2003;

visto che secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 del Programma annuale degli interventi 2003 la gestione dei contributi concessi è demandata alla Finpiemonte Spa con la quale, in data 25/7/2003, è stata sottoscritta una convenzione finalizzata alla regolamentazione di tale attività;

visto che con la precedente D.G.R. n. 105-11143 del 24/11/2003 veniva stabilito l’utilizzo di una quota pari a euro 40.000.000,00 iscritta sul cap. 27170 del Bilancio pluriennale 2003-2005 per l’anno finanziario 2004 per il finanziamento dei progetti presentati a sensi del “Programma annuale 2003";

considerato, al fine di far fronte maggiormente alla notevole richiesta di contributi pervenuti dalle imprese turistiche, di dover prevedere, al fine della quantificazione dell’entità del “Fondo regionale” l’utilizzo di tutte le risorse rientranti nelle previsioni di cui all’art. 8 punto 3) della L.R. 18/99 e precisamente:

* euro 18.000.000,00= iscritti sul capitolo 25810/2003 e già trasferiti nel Fondo di riqualificazione turistica istituito presso Finpiemonte Spa con atto di liquidazione n. 1805 del 15/10/2003;

* euro 6.421.642,14= relativi a fondi ai sensi della Legge 135/2001 Art. 6, comma 2 (cap. 25889/2003) e già trasferiti nel Fondo di riqualificazione c/o Finpiemonte Spa con atto di liquidazione n. 1805 del 15/10/2003;

* euro 4.682.956,15= iscritti sul capitolo 25810 del Bilancio pluriennale 2003 - 2005 per l’anno finanziario 2004 e prenotati con D.G.R. n. 29-10613 del 6/10/2003 (Prenot. n. 100189) a favore della Direzione Turismo Sport Parchi, finalizzati al sostegno degli interventi previsti dal “Programma annuale degli interventi 2003";

* euro 35.000.000,00 quota della somma iscritta nell’UPB 21022 (cap. 25810) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 da utilizzare per il finanziamento di progetti presentati ai sensi del “Programma 2003" e di consequenza rettificare in tal senso la precedente D.G.R. n. 105-11143 del 24.11.2003;

* euro 1.686.674,23= - economia di spesa prodotta dal “Programma annuale degli interventi 2001" ed accertata in fase di formalizzazione dell’attribuzione dei contributi con Determinazione Dirigenziale n. 716 del 16/12/2002;

* euro 5.888.668,00= - economia di spesa prodotta dal “Programma annuale degli interventi 2002" ed accertata in fase di formalizzazione dell’attribuzione dei contributi con Determinazione Dirigenziale n. 497 del 19/9/2003;

* euro 1.539.099,87= - economia di spesa determinata, al 30/11/2003, sul “Programma annuale degli interventi 2000", in conseguenza di contributi erogati in forma ridotta o di rinunce a contributi formalmente concessi, accertate con Determinazione Dirigenziale n. 716 del 15/12/2003;

* euro 2.445.881,29= - economia di spesa prodotta al 30/11/2003, sul “Programma annuale degli interventi 2001", in conseguenza di contributi erogati in forma ridotta o di rinunce a contributi formalmente concessi, accertate con Determinazione Dirigenziale n. 717 del 15/12/2003;

* euro 520.000,00= - interessi attivi generati dal “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” relativo al “Programma annuale degli interventi 2000", accertati, alla data del 30/11/2003, da Finpiemonte Spa con nota prot. 03/115 del 9/12/2003;

* euro 350.000,00= - interessi attivi generati dal “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” relativo al “Programma annuale degli interventi 2001", accertati alla data del 30/11/2003, da Finpiemonte Spa con nota prot. 03/112 del 9/12/2003;

stabilito quindi che l’entità complessiva del “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” finalizzata al sostegno delle istanze presentate ai sensi del “ Programma annuale degli interventi 2003" sia pari a euro 76.534.921,68=;

ritenuto di dover autorizzare la Finpiemonte Spa a trasferire le economie di spesa accertate con DD.D. n. 716 del 16/12/2002 e n. 717 del 15/12/2003 sul “Programma 2001", con D.D. n. 497 del 19/9/2003 sul ”Programma 2002" e con D.D. n. 716 del 15/12/2003 sul “Programma 2000" nonché gli interessi attivi generati sui ”Fondi regionali" riferiti a “Programmi 2000 e 2001" pari, rispettivamente, a euro 520.000,00= e a euro 350.000,00= sul ”Fondo regionale" a sostegno del “Programma annuale degli interventi 2003"

ritenuto opportuno, sulla base di quanto già espresso con D.G.R. n. 71-10578 del 29/9/2003 in ordine al riparto delle risorse, prevedere che la disponibilità finanziaria da conferire nel “Fondo regionale” a sostegno del Programma annuale degli interventi 2003 nonché quantificato nella misura di euro 76.534.921,68= debba essere utilizzato per una quota pari ad euro 68.488.319,75 per il finanziamento delle istanze riferite alle tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4. lett. a) e b) del “Programma 2003", contenute nella graduatoria n. 1, una quota pari ad euro 476.137,78 per il finanziamento delle istanze riferite alla tipologia di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. f), contenute nella graduatoria n. 2 e la quota di stanziamento pari ad euro 7.570.464,15 per il finanziamento delle restanti tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4 lett. a), b), c), d) e g) del ”Programma 2003" contenute nelle graduatorie n. 3 e n. 4;

considerato di poter incrementare la quota riservata a favore delle graduatorie n.3 e 4 con le eventuali economie di spesa prodotte dalle graduatorie n. 1 e 2, non più utilizzabili per le medesime e con altre risorse che potranno essere reperite nel corso dell’anno finanziario 2004;

ritenuto quindi di dover definire con successivo atto deliberativo l’esatto ammontare delle risorse disponibili da utilizzare per il finanziamento delle istanze inserite nelle graduatorie n. 3 e 4 e di conseguenza la loro ripartizione fra le medesime graduatorie;

ritenuto opportuno di non prevedere alcuna riserva a favore di istituti di garanzia per l’accesso al credito agevolato di giovani imprenditori in quanto la riserva accantonata sul “Programma annuale degli interventi 2000" non è stato ad oggi utilizzata, in conseguenza della mancanza di richiesta;

visto l’allegato A) del presente atto di cui è parte integrante, nel quale sono indicate le istanze progettuali facenti parte della graduatoria n. 1 riferite alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. a) e b) del Programma 2003, inerenti la realizzazione di nuova ricettività alberghiera ed extralberghiera (limitatamente alle tipologie classificabili CAV-Residence), secondo l’ordine decrescente di punteggio, con a fianco di ciascuna di esse indicato la denominazione del beneficiario, la spesa ammissibile e l’entità del contributo teoricamente concedibile;

visto l’allegato B) del presente atto di cui è parte integrante, nel quale sono elencate le istanze progettuali della graduatoria n. 2, riferite alle tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4 lett. f), relative alla realizzazione di “alloggi vacanze” secondo quanto previsto dalla L.R. 22/2002 e dai regolamenti attuativi in materia, secondo l’ordine decrescente di punteggio, con a fianco di ciascuna di esse indicato la denominazione del beneficiario, la spesa ammissibile e l’entità del contributo teoricamente concedibile;

visto l’allegato C), parte integrante del presente atto, nel quale sono elencate le proposte progettuali presentate ai sensi del “Programma 2003", facenti parte delle graduatorie n.1 e 2, che sono risultate ”non accettabili" sotto il profilo della correttezza o di merito e per le quali a fianco di ciascuna di esse è indicato sinteticamente la motivazione dell’esclusione;

la Giunta Regionale con voto unanime

delibera

- di articolare, sulla base delle procedure approvate, con la precedente D.G.R. n. 71-10578 del 29/9/2003, la valutazione delle istanze progettuali presentate ai sensi della Legge Regionale 18/1999 - “Programma annuale degli interventi 2003" mediante la formulazione di n. 4 graduatorie riferite in particolare a:

* istanze presentate da piccole e medie imprese riferite alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4. lett. a) e b) del “Programma 2003" relative alla realizzazione di nuova ricettività alberghiera ed extralberghiera e per quest’ultima limitatamente alla tipologia classificabile ”Case appartamenti per vacanze/CAV - Residence”, tese all’ottenimento di contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. a) e c) del medesimo “Programma” - ( graduatoria n. 1);

* istanze presentate da piccole e medie imprese o da soggetti privati relativi alla tipologia di intervento prevista al paragrafo 1.4, lett. f) del Programma 2003 per la realizzazione di “alloggi vacanze” secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 30/9/2002 e dai regolamenti attuativi in materia, tese all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. g) del medesimo “Programma” - (graduatoria n. 2);

* istanze presentate da piccole e medie imprese relative alle tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4 lett. c), d), ed e) del Programma 2003 per il potenziamento ed il miglioramento di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per vacanza/CAV - Residence”) e parcheggi pertinenziali a dette tipologie, tese all’ottenimento di contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. a), b) e c) del medesimo “Programma” - (graduatoria n. 3);

* istanze presentate da piccole e medie imprese, enti no profit, soggetti privati relativi alle restanti tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4 lett. a), b), c), d), e) ed f) del Programma 2003 per la realizzazione, il potenziamento ed il miglioramento di affittacamere, alloggi agrituristici, foresterie e “bed and breakfast” presso “dimore storiche”, case per ferie, servizi turistici, manutenzione straordinaria di “dimore storiche” e di “giardini storici” per l’apertura al pubblico e la visita, tese all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. b), c), d), e) ed f) del medesimo “Programma” (graduatoria n. 4);

- di dare la precedenza, in base alle prescrizioni dettate con la precedente D.G.R. n. 71-10578 del 29/9/2003, alla valutazione delle istanze progettuali inserite nelle graduatorie n. 1 e 2, alla loro approvazione e di posticipare la valutazione delle restanti istanze progettuali comprese nelle graduatorie n. 3 e 4, comunque da approvarsi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle medesime istanze;

- di rettificare la precedente D.G.R. n. 105-11143 del 24.11.2003 prevedendo l’utilizzo della quota delle somme iscritte nell’UPB 21022 (cap. 25810) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, per il finanziamento delle proposte progettuali presentate ai sensi del “Programma 2003": la restante quota pari a euro 5.000.000,00 è resa disponibile per il sostegno del ”Programma annuale degli interventi 2004";

- di quantificare in euro 76.534.921,68= l’entità dello stanziamento da trasferire nel “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica”, istituito presso Finpiemonte Spa, finalizzato al sostegno finanziario delle istanze presentate ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2003", utilizzando tutte le risorse rientranti nelle previsioni di cui all’art. 8 punto 3 della L.R. 18/1999, nonché elencate nella premessa;

- di autorizzare la Finpiemonte Spa a trasferire le economie di spesa accertata con DD. D n. 716 del 16/12/2002 e n. 717 del 15/12/2003 sul “Programma 2001", con D.D. n. 497 del 19/9/2003 sul ”Programma 2002" e con D.D. n. 716 del 15/12/2003 sul “Programma 2000" nonché gli interessi attivi generati sui ”Fondi regionali" riferiti a “Programma 2000 e 2001" pari, rispettivamente, a euro 520.000,00= e a euro 350.000,00= sul ”Fondo regionale" a sostegno del “Programma annuale degli interventi 2003";

- di destinare, sulla base di quanto riportato al paragrafo 1.11 del “Programma annuale degli interventi 2003" e secondo a quanto dettato con D.G.R. n. 71-10578 del 29/9/2003 in ordine al riparto dello stanziamento riferito al ”Fondo regionale “ per il sostegno del ”Programma 2003", una quota pari ad euro 68.488.319,75 per il finanziamento delle istanze riferite alle tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4 lett. a) e b) del medesimo “Programma” contenute nella graduatoria n. 1, una quota pari a euro 476.137,78 per il finanziamento delle istanze riferite alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. f) contenute nelle graduatorie 2 e le quote di euro 7.570.464,15 per le restanti tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4. lett. a), b), c) e g) contenente nelle graduatorie n. 3 e 4;

- di impiegare le eventuali economie di spesa che si dovessero determinare sulle graduatorie n. 1 e 2, non più utilizzabili per le medesime ed eventuali risorse reperibili nel corso dell’esercizio finanziario 2004, per aumentare la disponibilità della quota già riservata per le graduatorie n. 3 e 4, definendo con successivo atto deliberativo, l’esatto ammontare della citata quota e la sua ripartizione fra le medesime graduatorie;

- di non riservare, per quanto espresso in premessa, alcuna quota del “Fondo regionale per la qualificazione turistica” riferito al “Programma 2003" a favore di istituti di garanzia per l’accesso al credito a favore di giovani imprenditori;

- di approvare la graduatoria n. 1 di cui all’allegato A) per farne parte integrante, contenente le proposte progettuali relativa alla realizzazione di nuova ricettività alberghiera ed extralberghiera (limitatamente alla tipologia classificabile CAV-Residence), riferite a contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. a) e c) del “Programma annuale degli interventi 2003", secondo l’ordine decrescente di punteggio e, a parità di punteggio, secondo l’ordine temporale di presentazione dei relativi ”Dossier di candidatura", con a fianco di ciascuna di esse indicata la denominazione del beneficiario, la spesa ammissibile ed il contributo teoricamente concedibile;

- di approvare la graduatoria n. 2 di cui all’allegato B) parte integrante del presente atto, contenente le proposte progettuali relative alla realizzazione di “alloggi vacanze” secondo quanto disposto dalla L.R 22/2002 e dei regolamenti attuativi in materia, riferite ai contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. g) del “Programma 2003", secondo l’ordine decrescente di punteggio e, a parità di punteggio, secondo l’ordine temporale di presentazione dei relativi Dossier di candidatura, con a fianco di ciascuna di esse indicata la denominazione del beneficiario, le spese ammissibili ed il contributo teoricamente concedibile;

- di approvare l’allegato C), parte integrante del presente atto, nel quale sono elencate le proposte progettuali presentate ai sensi del Programma 2003 e facenti parte delle graduatorie n. 1 e 2 che sono risultate “non accettabili” sotto il profilo della correttezza formale o di merito e per le quali a fianco di ciascuna di esse è indicata sinteticamente la motivazione dell’esclusione;

- di dare atto che le Società S.I.G.A. Srl e PFP Srl proponenti interventi tesi alla realizzazione di nuovi alberghi, hanno comunicato di voler ritirare le rispettive domande e pertanto le medesime non sono state valutate.

Con successivo atto del Settore Offerta Turistica Interventi comunitari in materia turistica, sulla base delle disponibilità del Fondo di riqualificazione dell’offerta turistica nonché di quanto stabilito con il presente atto verranno concessi i contributi ai Soggetti beneficiari inseriti nelle graduatorie n. 1 e 2, fino alla concorrenza delle disponibilità assegnate a ciascuna graduatoria nonché definite le modalità di attuazione dei progetti e di rendicontazione della spesa.

Eventuali rettifiche di carattere meramente formale conseguenti a errori materiali di trascrizione o a modifiche della denominazione della ragione sociale di beneficiari o a errata definizione di spese ammissibili o entità di contributi, che comunque non modificano il punteggio e l’ordine della graduatoria approvata con il presente atto, potranno essere apportate con atto dirigenziale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato