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Bollettino Ufficiale n. 02 del 15 / 01 / 2004

Codice 15.9
D.D. 30 ottobre 2003, n. 745

Annullamento della disposizione contenuta in determinazione n. 248 del 01.04.2003 relativa all’ammissione al contributo di euro 10.329,14 (cap. 11175/02) ex L.R. 28/93 Titolo III dell’impresa Cianciolo Aldo di Agliano Terme (AT).

Vista la L.R. 28/93, Titolo III, e successive modificazioni;

vista la D.G.R. n. 39-5445 del 4.03.2002, con la quale la Giunta regionale ha definito i criteri e le priorità degli interventi;

vista la determinazione n. 1142 del 28.11.2002 relativa all’approvazione della graduatoria delle istanze pervenute nella seconda fase di apertura dei termini (1° luglio - 30 settembre 2002);

vista la determinazione n. 248 del 01.04.2003 con la quale sono stati impiegati fondi non utilizzati per soddisfare istanze di contributo in un primo momento non ammesse per esaurimento dei fondi stessi, secondo le modalità previste dalla determinazione n. 1142 del 28.11.02 sopra citata;

preso atto che fra i soggetti destinatari di contributo di cui alla citata graduatoria, l’impresa Cianciolo Aldo - Reg. Salere 99 - 14041 Agliano Terme (AT) risultava assegnataria di euro 10.329,14 per l’assunzione del lavoratore indicato al punto 137) della richiamata graduatoria;

vista la nota prot. n. 13733/15.9 del 03.04.2003, con la quale, nel comunicare l’ammissione al contributo, si invitava l’impresa, sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 35-27425 del 24.05.1999, ad effettuare l’assunzione entro e non oltre giorni 45 dalla data di ricevimento della nota di cui in parola, nonché si segnalava che la mancata comunicazione all’amministrazione regionale dell’intervenuta assunzione entro e non oltre 10 giorni successivi ai quarantacinque di cui sopra avrebbe prodotto il provvedimento di ritiro del contributo;

considerato che, nel frattempo, nulla è stato comunicato dalla impresa citata e che, pertanto, la stessa non ha provveduto all’assunzione o, quanto meno, alla segnalazione della stessa nei termini perentori stabiliti dalla comunicazione inviata di cui sopra;

risultando, pertanto, l’istanza incoerente con il succitato criterio stabilito della Giunta regionale nella richiamata deliberazione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l’art. 23 della L.R. 51/97;

vista la L.R. n. 7/01;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 39-5445 del 4.03.2002;

determina

di annullare la disposizione contenuta nella determinazione n. 248 del 01.04.2003, relativamente all’ammissione a contributo regionale dell’impresa Cianciolo Aldo - Reg. Salere 99 - 14041 Agliano Terme (AT), per l’assunzione del lavoratore indicato al punto 137) della graduatoria;

di registrare un’economia di spesa di euro 10.329,14 sul capitolo 11175/02 (impegno n. 6816);

di notificare il presente atto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo della sede legale dell’impresa di cui in parola, in Reg. Salere 99 - 14041 Agliano Terme (AT) o, in subordine ed in caso di impossibilità a provvedere secondo le predette modalità, attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro gg. 60 dalla notificazione della stessa, o, in caso di impossibilità a provvedere secondo le predette modalità, entro gg. 60 dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte, ai sensi dell’art. 21, c. 1, l. 1034/71.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale