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Bollettino Ufficiale n. 02 del 15 / 01 / 2004

Codice 16.4
D.D. 17 dicembre 2003, n. 238

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”. “Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito dell’ambito 16 del Piano di Area del ”Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" in località Falé del Comune di Casalgrasso (CN)". Autorizzazione del secondo lotto quinquennale alla Società Monviso S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La società Monviso S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via G. Camozzi, 124, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 alla prosecuzione dell’attività estrattiva in località Falè sino al 14 dicembre 2008 limitatamente al secondo lotto quinquennale che fa parte del progetto di riassetto definitivo dell’area della cava operante nella località citata.

2. Contestualmente ai lavori di coltivazione, devono essere attuati i lavori di recupero e di qualificazione ambientale previsti, dal “Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito dell’ambito 16 del Piano di Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” in località Falè del Comune di Casalgrasso di proprietà della Società Monviso S.p.A..

3. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A, che comprende le prescrizioni approvate nella Conferenza di Servizi del 15 dicembre 2003 e nell’allegato B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

4. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di euro 2.290.000 (duemilioni duecento novantamila euro) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Casalgrasso e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

5. La cauzione di cui al precedente punto 4 è sostitutiva di quella attualmente in vigore, dell’importo di euro 2.021.050,78 (duemilioni ventunmila cinquanta/78 Euro).

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I. a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell’area di proprietà della Monviso S.p.A., comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni delle acque del fiume Po. L’atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Casalgrasso, all’Amministrazione Regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

7. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Casalgrasso, all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese” e alla Provincia di Cuneo, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

9. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

10. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto