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Bollettino Ufficiale n. 02 del 15 / 01 / 2004

Codice 19
D.D. 21 novembre 2003, n. 221

D.P.R. n. 616/1977, art. 82, commi 2 e 2 - D.lgs. 490/99 - Modifica delle condizioni della Determinazione Regionale n. 77 del 21/6/2000 - Comune di Castelmagno - Richiedente: Sig. Martini Carlo

determina

Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 82 D.P.R. 616/77 con Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 77 del 21/6/2000 e la relativa relazione istruttoria per “lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso in civile abitazione e modesto ampliamento” nel Comune di Castelmagno (CN) a fronte dell’istanza presentata dal Sig. Martini Carlo,

considerato che nella relazione istruttoria sopra richiamata sono state inserite delle condizioni sotto la cui osservanza l’autorizzazione è stata concessa;

considerato che in data 8/12/2002 è pervenuta dal Sig. Martini Carlo, istanza motivata volta ad ottenere la revoca di una delle condizioni inserite nella relazione succitata, ossia “il manto di copertura sia mantenuto in lose”

ritenuto di poter considerare favorevolmente la richiesta di revoca alla condizione imposta con determinazione n. 77 del 21/6/2000, così come specificato nella relazione istruttoria allegata alla presente determinazione;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- - visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con atto deliberativo regionale n. 2/22503 del 22/9/97;

- vista l’istruttoria condotta dallo scrivente Settore Regionale e la conseguente relazione favorevole alla riforma dell’autorizzazione ex art. 82 D.P.R. 616/77 rilasciata con Determinazione n. 77 del 21/6/2000 al Sig. Martini Carlo formulata con l’indicazione di modalità, vincoli e condizioni sotto la cui osservanza l’autorizzazione va concessa (relazione che si intende recepita integralmente nella presente determinazione) ;

determina

di riformare l’autorizzazione rilasciata con Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 77 del 21/6/2000, secondo le prescrizioni contenute nell’allegata relazione istruttoria, costituente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa la proposizione di Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/71 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Bernardo Sarà